Trasferimento giocatori stranieri, impiego in attività ufficiale...
Dal Comunicato n.18 del CRV
Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è sempre resa necessaria l’autorizzazione scritta all’impiego rilasciata da parte del Comitato Regionale competente. Con l’introduzione dell’art.40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di tesseramento straniero ha avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del calciatore Italiano. In quest’ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta straniero, senza attendere la prevista autorizzazione:
- trasferimento definitivo extracomunitario (status”71”) dal giorno successivo al deposito o alla spedizione
- trasferimento definitivo extracomunitario (status”7”) dal giorno successivo al deposito o alla spedizione
- trasferimento definitivo comunitario (status”70”) dal giorno successivo al deposito o alla spedizione
- trasferimento definitivo comunitario (status”20”) dal giorno successivo al deposito o alla spedizione
Il tutto è sancito dall’Art.39 comma 5 delle NOIF.
Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un tesseramento / aggiornamento di posizione, è prevista l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale. Da questa stagione sportiva la struttura regionale non provvederà più all’inoltro della comunicazione scritta; pertanto la Società potrà provvedere all’impiego dell’atleta, solo successivamente all’apparizione del segno di convalida.
Questo simbolo comparirà sul lato destro del nominativo del calciatore, nel menù “Tesseramento Dilettante” alla voce “Pratiche tesseramento aperte”.