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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Belluno


DECISIONI GIUDICE SPORTIVO del 15/10/2014

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo, delegazione per delegazione.

 - DELEGAZIONE DI BASSANO 

Ricorso A.C.D. Belvedere
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 21 dell’8/10/2014

– Squalifica quattro giornate giocatore Maino Ernesto, squalifica tre giornate giocatore Busatto Mattia – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.C.D. Belvedere ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicate nel Comunicato n. 21 dell’8/10/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni :
- squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Maino Ernesto : “il giocatore espulso per condotta ingiuriosa minacciava ripetutamente l'arbitro cercando il contatto fisico con lo stesso, in ciò impedito solo grazie all'intervento del propriocapitano.Uscivadalcampoconlinguaggioblasfemoesiposizionavasulle tribune da dove continuava ad insultare il direttore di gara”.

- Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Busatto Mattia : “protestava con l'arbitro che aveva fischiato l'interruzione del gioco per assegnare un fallo a proprio favore. La protesta, accompagnata da linguaggio blasfemo, comportava un provvedimento di espulsione che veniva eseguito solo grazie all'intervento del capitano della squadra che riusciva a far abbandonare il campo dal giocatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Belvedere;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.;

ritenuta più congrua alla fattispecie come sopra descritto in detto rapporto la sanzione della squalifica per due giornate da infliggere al giocatore Busatto Mattia;
quanto alla posizione del calciatore Maino Ernesto la Corte ritiene le violazioni ascritte del tutto dimostrate e congrua la sanzione applicata

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

P.Q.M.

delibera

- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Belvedere;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Maino Ernesto; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Busatto Mattia. Essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non é dovuta. 

 

- DELEGAZIONE DI PADOVA

6.2.2. CAMPIONATO TERZACATEGORIA

Gara: BRONZOLA - REAL TAVO

Girone A – 3/A

GARE DEL 5/10/2014

A seguito di accertamenti effettuati presso l'Ufficio centrale tesseramenti, riscontrata la regolare posizione del giocatore PASSARO Mattia, si omologa il risultato conseguito sul campo: BRONZOLA 0 - REAL TAVO 0. Per quanto in atti il suddetto giocatore viene sanzionato con la punizione dell'ammonizione.-

Gara. GIARRE - R.E.A.L. PADOVA Girone B – 3/A

A seguito di accertamenti effettuati presso l'Ufficio centrale tesseramenti, riscontrata la regolare posizione del giocatore BEVERINI Anowar, si omologa il risultato conseguito sul campo: GIARRE 4 - R.E.A.L. PADOVA 1 Per quanto in atti il suddetto giocatore viene sanzionato con la punizione dell'ammonizione.-

Gara: RAMBLA - REAL TREMIGNON Girone A – 4/A

L'omologazione del risultato della gara rimane sospeso in attesa di riscontro relativamente al tesseramento di un giocatore della società RAMBLA. I provvedimenti disciplinari relativi alla gara sono invece riportati nei pertinenti paragrafi del presente Comunicato ufficiale.

Gara: POLISPORTIVATRIBANO - S.CATERINA STANGHELLA Girone D – 4/A

L'omologazione del risultato della gara rimane sospeso in attesa di riscontro relativamente al tesseramento di un giocatore della società SANTA CATERINA STANGHELLA.- I provvedimenti disciplinari relativi alla gara sono invece riportati nei pertinenti paragrafi del presente Comunicato ufficiale.

6.2.5. CAMPIONATO ALLIEVI

GARE DEL 5/10/2014

A modifica di quanto riportato sul c.u. n.17 del 8.10.2014 p.4 pag.17/320 si precisa che il risultato della gara del girone B, ATLETICO NOVENTANA-PIOMBINESE CALCIO del 5.10.2014, è di 0-2 e non di 2-0 come erroneamente trascritto dall'arbitro su referto arbitrale.

Gara: CORTE - PIOVESE S.S.D.AR.L. Girone F – 3/A

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.17 del 08/10/2014 – PUNTO 5.1.5. - pag.17/327 .

il Giudice Sportivo:
- esaminata la documentazione ufficiale in atti;
- premesso che l’art. 27 delle NOIF prevede che possono partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati per la FIGC;
- esperiti gli accertamenti di fatto, dai quali è risultato che la società POL. CORTE ha schierato in campo un giocatore, DRISSI ANAS, nato il 01/08/2000, che sino alla gara della data in oggetto non risultava tesserato per la Soc. POL. CORTE;
- ritenuto che la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve quindi considerarsi irregolare;
- ritenuto altresì che, in base all’ art. 17 comma 1 e comma 5 lett. a) del CGS, la "società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0-3 o con il punteggio eventualmente più favorevole conseguito sul campo dalla squadra avversaria, e che l’art. 18 del C.G.S. prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali;

P.Q.M.

Si delibera:
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara confermando il punteggio conseguito sul campo di 0-12, perché più favorevole, a carico della società POLISPORTIVA CORTE;
- di infliggere a carico della società POLISPORTIVA CORTE la sanzione dell'ammenda di Euro 55,00 per avere impiegato in gara giocatore che non ne aveva titolo;
- di inibire sino al 12/11/2014, il dirigente della Soc. POLISPORTIVA CORTE sig. VAROTTO Luciano, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva.
- di squalificare il giocatore DRISSI ANAS per una giornata da scontare dopo l’eventuale tesseramento.

Gara: BRESSEO TREPONTI - PIO X ABANO Girone E – 4/A

L'omologazione del risultato della gara in oggetto rimane sospeso in attesa di riscontro relativamente al tesseramento del giocatore COSTANTIN Andrea della Soc. BRESSEO TREPONTI I provvedimenti disciplinari relativi alla gara sono invece riportati nei pertinenti paragrafi del presente Comunicato Ufficiale.-

 19/361 6.2.6. CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Gara: ARDISCI E SPERA - SAN GIORGIO IN BOSCO Girone A – 4/A

L'omologazione del risultato della gara rimane sospeso in attesa di riscontro relativamente al tesseramento di un giocatore della società ARDISCI E SPERA I provvedimenti disciplinari relativi alla gara sono invece riportati nei pertinenti paragrafi del presente Comunicato ufficiale.

PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara: U.S.A. MORTISE CALCIO - TORRE

In attesa del preannunciato reclamo presentato dalla Società ogni decisione in merito alla validità della gara in oggetto.

 

 

 

- DELEGAZIONE DI ROVIGO

11.1.5. CAMPIONATO GIOVANISSIMI

gara LA VITTORIOSA - ALTOPOLESINE

 

GARE DEL 12-13/10/2014

Rilevato dal R.A. che mezz’ora prima dell’orario di inizio gara si abbatteva sul t.d.g. pioggia battente con raffiche di vento e grandine, causando danni e il blackout generale all’impianto elettrico; l'Arbitro constatava la impraticabilità del terreno di giuoco, quindi non dava regolare inizio alla gara; il G.S. dispone la ripetizione dell’incontro in oggetto secondo le modalità disposte dalla Delegazione 

  

- DELEGAZIONE DI SAN DONA'

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA S.DONA

gara del 5/10/2014 CIPRIANOCATRON ‐ CALCIO MEOLO

Visto il reclamo ritualmente prodotto dalla società A.S.D. CIPRIANOCATRON,la quale chiede la non omologazione della gara in oggetto in quanto la società CALCIO MEOLO avrebbe impiegato nella stessa il calciatore ZANCHI RICCARDO,gravato di squalifica non ancora scontata. Visti gli atti ufficiali e verificato che il predetto calciatore era stato effettivamente riportato come squalificato, al termine del campionato sul C.U. n 52 di questa delegazione;che però successivamente la soc CALCIO MEOLO ha partecipato ai PLAY OUT organizzati dal C.R.V. e che in quella gara la squalifica è stata scontata. Ritenuta, pertanto, regolare la posizione del calciatore ZANCHI RICCARDO, questo Giudice Sportivo respinge il reclamo, omologando la gara con il risultato di 1 ‐ 2 conseguito sul campo. La tassa reclamo non è stata versata .

gara del 5/10/2014 TORRE DI MOSTO ‐ CITTA DI S. DONA DI PIAVE

A scioglimento della riserva di cui al C.U. n 20 del 08/10/2014;esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramento del C.R.V.; preso atto che il calciatore GALANTE IVAN risulta tesserato con la società CITTA DI SAN DONA' DI PIAVE e che quindi è stato regolarmente impiegato nella gara do cui sopra,questo giudice sportivo delibera :
‐ di omologare la gara con il risultata di 1 a 2 ottenuto sul campo

‐ squalificare per UNA giornata di gara, per doppia ammonizione,il calciatore GALANTE IVAN(CITTA DI S.DONA' DI PIAVE) ‐ già scontata 

 

- DELEGAZIONE DI TREVISO

gara del 12/10/2014 MOR.BIANCADE CARBONERA - GORGHENSE

Dagli atti ufficiali emerge che il giocatore BYTYCI ALBIN (MOR.BIANCADE CARBONERA) ha partecipato alla gara in epigrafe, terminata con il risultato di 0-0,nonostante nella gara immediatamente precedente disputata il 09/10/2014 contro la Società Cimapiave fosse stato espulso.
Visto l'art. 45.2 del C.G.S. che prevede che un calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per almeno una giornata senza declaratoria del G.S.;

Visto l'art. 17.5 del C.G.S.:
Il Giudice Sportivo delibera di:

- sanzionare la Società MOR. BIANCADE CARBONERA con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- sanzionare il giocatore BYTYCI ALBIN (MOR. BIANCADE CARBONAERA) con un'ulteriore giornata di squalifica;
- inibire il dirigente accompagnatore Ufficiale sig. MORO LORENO (MOR. BIANCADE CARBONERA)fino al 21/10/2014. 

 

- DELEGAZIONE DI VENEZIA

5.1.3. CAMPIONATOJUNIORESVENEZIA

gara del 11/10/2014 REAL CAMPALTO - RIVA MALCONTENTA

Dai documenti ufficiali agli atti risulta che alla gara emarginata ha preso parte nelle fila del Soc. Real Campalto il giocatore nr.11 Rayon Robert Octavian nato il 04/10/2000 cod. 9.015.112 contravvenendo a quanto stabilito sul C.U. NR. 1 del 03/07/2014 del C.R.V. pag. 25 (i giocatori Juniores devono aver compiuto il 15 anno di età). In applicazione dell'art. 17 comma 5a) del C.G.S. (giocatori non avente titolo) il G.S. delibera di determinare il risultato della gara Real Campalto - Riva Malcontenta 0 - 3 anziché 4 - 4. -Infliggere l'ammenda di Euro 100,00 alla Soc. Real Campalto; -di squalificare il Sig. Alfiero Nicolas dirigente R. Campalto fino al 05/11/2014; -di squalificare il giocatore Rayon Robert Octavian fino al 24/10/2014. 

 

- DELEGAZIONE DI VERONA

TERZA CATEGORIA VERONA

GARE DEL 28/ 9/2014GARA: SPORTING SALIONZE - POLISPORTIVA LA VETTA
Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. Sporting Salionze ha fatto partecipare il calciatore DUD CRISTIAN, attualmente non tesserato, si delibera:
  • -  di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando il risultato di 0 - 3;
  • -  ammenda di euro 100,00;
  • -  inibizione del sig. Verità Giorgio sino al 12/11/2014;
  • -  squalifica di 1 giornata del giocatore Dud Cristian; GARE DEL 5/10/2014GARA: AURORA MARCHESINO - BO CA JUNIOR
    Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, rilevato che nulla di irregolare è emerso, si omologa il risultato conseguito sul campo :Aurora Marchesino 3 - Bo Ca Junior 1 GARA: PIZZOLETTA - SPORTING SALIONZE
    Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. Sporting Salionze ha fatto partecipare il calciatore DUD CRISTIAN, attualmente non tesserato, si delibera:
  • -  di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando il risultato di 3 - 0;
  • -  ammenda di euro 100,00;
  • -  inibizione del sig. Verità Giorgio sino al 10/12/14;
  • -  squalifica di n. 1 giornata in capo al giocatore Dud Cristian  JUNIORES VERONA
    GARE DEL 20/ 9/2014GARA: AURORA MARCHESINO - BORGO S.PANCRAZIO
    A rettifica di quanto pubblicato nel precedente Comunicato n. 20 del 8/10/2014, atteso che in realtà la società Aurora Marchesino aveva dato seguito al preannunciato reclamo e che, in ogni caso, la società Borgo San Pancrazio ha effettivamente fatto partecipare un numero di calciatori 'fuori quota' superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera:- di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art. 17 CGS ovvero perdita della gara 3 - 0 GARE DEL 11/10/2014GARA: GARDA - VALGATARA
    Esaminato il referto della gara, constatato che la Società VALGATARA ha fatto partecipare un numero di calciatori "fuori quota” superiore a quello previsto dal regolamento si delibera:- di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'articolo 17 comma 1 del CGS comminando ai danni della stessa la sconfitta a tavolino per 3 - 0.GARA: LOCARA - BELFIORESE
    Rilevato da rapporto arbitrale che la società LOCARA ha fatto partecipare alla gara un numero di calciatori "fuori quota" superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera:- di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 comma 1 del CGS comminando ai danni della società LOCARA la perdita della gara a tavolino con Il risultato di 0 - 3.  ALLIEVI VERONA
    GARE DEL 21/ 9/2014GARA: AVESA H.S.M. - CADORE
    Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. Cadore ha fatto partecipare il calciatore Bonelli Edoardo, all'epoca non tesserato, si delibera:
    • -  di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando il risultato di 3 - 0;
    • -  ammenda di euro 100,00;
    • -  inibizione del sig. Gisaldi Michele sino al 12/11/2014;
    • -  squalifica di n. 1 giornata del giocatore BonelliGARA: PARONA sq.B - BORGO S.PANCRAZIO
      Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. Borgo S. Pancrazio ha fatto partecipare il calciatore AXENTE VALERIU, attualmente non tesserato, si delibera:
    • -  di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando: il risultato di 3 - 0;
    • -  ammenda di euro 100,00;
    • -  inibizione del sig. Rosa Massimo sino al 12/11/2014;
    • -  squalifica di n. 1 giornata del giocatore AxenteGARE DEL 5/10/2014GARA: ISOLA RIZZA - ASPARETTO CEREA SUD ASD
      Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, rilevato che nulla di irregolare è emerso, si omologa il risultato conseguito sul campo : Isola Rizza 2 - Asparetto Cerea Sud 2GARE DEL 12/10/2014GARA: BEVILACQUA CALCIO - CASALEONE 1956
      In attesa di accertamenti sulla regolarità dei tesseramenti, si soprassiede ad ogni decisione in merito alla validità della gara in oggetto.GARA: LAZISE - BARDOLINO 1946
      In attesa di accertamenti sulla regolarità dei tesseramenti, si soprassiede ad ogni decisione in merito alla validità della gara in oggetto.  ALLIEVI "B" VERONA
       
      GARE DEL 5/10/2014
      GARA: POVEGLIANO VERONESE - BORGOPRIMOMAGGIO
      Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. BorgoPrimoMaggio ha fatto partecipare il calciatore KWAKYE KINGSFORD, attualmente non tesserato, si delibera:
      • -  di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando l’omologazione del risultato conseguito sul campo ovvero 4 - 0 in quanto più favorevole;
      • -  ammenda di euro 100,00;
      • -  inibizione del sig. Mondinini Lorenzo sino al 12/11/2014;
      • -  squalifica di n. 1 giornata in capo al giocatore KWAYKEGARE DEL 12/10/2014GARA: BORGOPRIMOMAGGIO - CADIDAVID
        In attesa di accertamenti sulla regolarità dei tesseramenti, si soprassiede ad ogni decisione in merito alla validità della gara in oggetto.  GIOVANISSIMI VERONA
         
        GARE DEL 4/10/2014
        GARA: AUDACE CALCIO - TREGNAGO A.S.D.
        Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, rilevato che nulla di irregolare è emerso, si omologa il risultato conseguito sul campo :Audace 3 - Tregnago 1GARA: VALDALPONE - ARCOLE
        Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, rilevato che nulla di irregolare è emerso, si omologa il risultato conseguito sul campo : Valdalpone 3 - Arcole 0GARA: VIRTUS - COLOGNOLA AI COLLI
        Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, rilevato che nulla di irregolare è emerso, si omologa il risultato conseguito sul campo :Colognola ai Colli 1 - Polisportiva Virtus 7GARE DEL 11/10/2014GARA: REAL GREZZANALUGO VALPANT - REAL S. MASSIMO 2000
        Rilevato che con il precedente comunicato si era sancita l'esclusione dal campionato in oggetto della società Real S. Massimo 2000 per rinuncia della stessa, nulla vi è da deliberare in ordine a detta gara.GARA: SAN ZENO VERONA 1919 ARL - BORGOPRIMOMAGGIO
        In attesa di accertamenti sulla regolarità dei tesseramenti, si soprassiede ad ogni decisione in merito alla validità della gara in oggetto.   - DELEGAZIONE DI VICENZA  
        CAMPIONATO TERZA CATEGORIA VICENZA
         
        gara del 5/10/2014 BELLAGUARDIA A.S.D. - PONTE DEI NORI
         
        Esaminato il rapporto arbitrale, espediti gli opportuni accertamenti, contattato l'ufficio tesseramenti di Marghera e appurato che il giocatore Menon Stefano non è mai stato tesserato per la Soc. Bellaguardia il G.S. in ottemperanza alle disposizioni Federali Delibera :
        1) di applicare ai danni della predetta Soc. la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (Bellaguardia-Ponte dei Nori 0-3)
        2) di inibire il D.A. Bancaro Alessandro fino al 01/11/2014
        3) di comminare l'ammenda di € 50,00 per aver fatto partecipare alla gara giocatore non avente titolo. 
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  Scritto da ZZZ ZZZ il 17/10/2014
 

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