Giudice Sportivo: Valtramigna Cazzano e Pedemontana vincono i ricorsi
Ritornano i tre punti alle due squadre dopo la decisione del Giudice Sportivo
Ricorso U.S.D. Valtramigna Cazzano
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 19 del 24/9/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Valtramigna Cazzano - Locara del 14/9/2014; Inibizione sino al 19/10/2014 Sig. Castagna Lucio; Ammenda di € 50,00 – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Valtramigna Cazzano ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicate nel Comunicato n. 19 del 24/9/2014 con le quali infliggeva le sanzioni indicate in oggetto per la posizione irregolare del giocatore Tirapelle Alessio sotto l’aspetto del tesseramento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Valtramigna Cazzano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuati i necessari controlli presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.V. rilevato che il predetto Ufficio Tesseramento, in base ad ulteriori verifiche, ha ratificato la richiesta di tesseramento del calciatore Tirapelle Alessio a decorrere dal 27/8/2014, stante l’ineccepibilità della documentazione fornita e del rispetto dei termini di presentazione da parte dell’U.S. Valtramigna Cazzano; constatata, alla luce di quanto sopra, la regolarità della partecipazione del calciatore Tirapelle alla gara oggi presa in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera
-di accogliere il ricorso presentato dalla Società Valtramigna Cazzano;
-di annullare i seguenti provvedimenti disciplinari :
*sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in base al disposto di cui all’art. 17/5 C.G.S.;
*inibizione sino al 19/10/2014 a carico del dirigente accompagnatore Castagna Lucio;
*ammenda di € 50,00.- alla Società;
-di confermare la validità della gara oggi presa in esame, omologandola con il risultato acquisito in campo di: Valtramigna Cazzano – Locara 5 – 2.
Essendo il ricorso accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
Ricorso U.S.D. Pedemontana
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 17 del 17/9/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Silva 1950-Pedemontana del 7/9/2014; Inibizione sino al 6/10/2014 dirigente accompagnatore Tomiello Mirco – Ammenda di € 50,00 - Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Pedemontana ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicate nel Comunicato n. 17 del 17/9/2014 con le quali infliggeva le sanzioni indicate in oggetto per la posizione irregolare del giocatore Filippi Fabio sotto l’aspetto del tesseramento.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Sciogliendo la riserva di cui al Comunicato n. 31 dell’8/10/2014; letto il ricorso presentato dalla Società Pedemontana; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; effettuati i necessari controlli presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.V. rilevato che il predetto Ufficio Tesseramento, in base ad ulteriori verifiche, ha ratificato la richiesta di tesseramento del calciatore Filippi Fabio a decorrere dal 26/8/2014, stante l’ineccepibilità della documentazione fornita e del rispetto dei termini di presentazione da parte dell’U.S.D. Pedemontana; constatata, alla luce di quanto sopra, la regolarità della partecipazione del calciatore Filippi alla gara oggi presa in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera
-di accogliere il ricorso presentato dalla Società Pedemontana;
-di annullare i seguenti provvedimenti disciplinari :
*sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in base al disposto di cui all’art. 17/5 C.G.S.;
*inibizione fino al 6/10/2014 a carico del Sig. Tomiello Mirco che svolgeva le funzioni di dirigente accompagnatore;
*ammenda di € 50,00.- alla Società;
-di confermare la validità della gara oggi presa in esame, omologandola con il risultato acquisito in campo di: Silva 1950 – Pedemontana 1 – 3.
Essendo il ricorso accolto, non é dovuta la tassa reclamo.