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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Padova


DECISIONI GIUDICE SPORTIVO del 22/10/2014

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo, delegazione per delegazione.

- DELEGAZIONE DI PADOVA

7.1.1. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA


Gara: QUADRIFOGLIO 2005 - VEGGIANO CALCIO 2007 Girone M – 3/A

Durante l'inserimento dell'ammonizione a carico del giocatore PANFILO Cristian nato il 18/01/1994 schierato in campo con la maglia n.4 da parte della società A.S.D. QUADRIFOGLIO 2005 è emersa la necessità di una verifica;
- esaminata la documentazione ufficiale in atti;
-esperiti gli accertamenti di fatto dai quali è risultato che il suddetto calciatore non è in regola con le disposizioni sul tesseramento in quanto, alla data della gara in oggetto, risultava tesserato per altra società (LENDINARA);

- premesso che l'art.27 comma 2 delle NOIF prevede che possano partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati della FIGC e che quindi la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve considerarsi irregolare;
- ritenuto che in base all'art.17 commi 1 e 5 lettera a) del CGS "la società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole;

- ritenuto altresì che l'art.18 del CGS prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali.

P.Q.M.

il giudice sportivo delibera:
- di non omologare il risultato conseguito sul campo;
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla socità ASD QUADRIFOGLIO 2005 per 0 - 3;
- di porre a carico della società ASD QUADRIFOGLIO 2005 la sanzione dell'ammenda di Euro 50,00 per aver impiegato in gara giocatore non tesserato;
- di inibire per un (1) mese, sino al 21/11/2014, il dirigente accompagnatore MARTINELLO Claudio, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;
- di squalificare per una (1) gara il giocatore PANFILO Cristian oltre ad una ammonizione sanzionata sul campo;
- di trasmettere gli atti relativi alle gare nelle quali il suddetto giocatore ha partecipato al Presidente del CRV - FIGC per eventuali ulteriori indagini tramite la Procura Federale.


Gara: CASALE DI SCODOSIA - RONCHI M.G.A. Girone M – 7/A

Nel c.u. del C.R.V. n.26 del 24/09/2014 Pag.790 e nel c.u. della Delegazione di Padova n.14 del 24/09/2014 p.5 pag.216 è riportata la squalifica fino al 22/12/2014 al suddetto tesserato "per gravi offese all'arbitro reiterate da fuori campo anche dopo l'espulsione" comminata durante la gara del TROFEO REG.VENETO di 2^categoria (girone 42-3^/A). Si rileva che il suddetto tecnico pur essendo squalificato, ha partecipato in qualità di allenatore a 4 gare del campionato regionale di 2^categoria girone M e precisamente:

4^/A del 28/09/2014 - 5^/A del 05/10/2014 - 6^/A del 12/10/2014 - 7^/A del 19/10/2014 contravvenendo così a quanto disposto dall'art.22 comma 7 del CGS.

P.Q.M.

si delibera:
- a) di prolungare la squalifica a sino al 1° febbraio 2015 precisando che dal 15/12/2014 al 10/01/2015 non si svolge alcuna attività agonistica;
- b) di inibire sino al 05/11/2014 il dirigente accompagnatore BROETTO Simone per aver concesso a prendere parte a due gare ufficiali ad un tesserato squalificato;
- c) di inibire sino al 05/11/2014 il dirigente accompagnatore CAMPIGOTTO Diego per aver concesso a prendere parte a due gare ufficiali ad tesserato squalificato. 

 
 

7.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA


Gara: RAMBLA - REAL TREMIGNON

Girone A – 4/A

Sciogliendo la riserva di cui al c.u. n.19 del 15/10/2014 pag.356 p.6.2.2;
Il Giudice Sportivo,
- esaminata la documentazione ufficiale in atti;
- esperiti gli accertamenti di fatto, dai quali è risultato che il calciatore della società A.S.D. RAMBLA, RUFFATO Marco nato il 07/05/1988,non in regola con le disposizioni sul tesseramento in quanto, alla data della gara in oggetto, non risultava tesserato per la società;

- premesso che l'art. 27 comma 2 delle NOIF prevede che possano partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati per la FIGC, e quindi la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve considerarsi irregolare;
- ritenuto che, in base all'art. 17 comma 1 e 5 lettera a) del CGS la "società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole;

- ritenuto altresì che l'art.18 del CGS prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali;

P.Q.M.

delibera:
- di comminare la punizione della perdita della perdita della gara alla società ASD RAMBLA per 0 - 3;
- di a carico della società ASD RAMBLA la sanzione dell'ammenda di Euro 50,00 per aver impiegato in gara un giocatore non tesserato;
- di inibire per un (1) mese, sino al 21/11/2014, il dirigente della società ASD RAMBLA Sig. BECCEGATO Andrea, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;
- di squalificare per una (1) giornata RUFFATO Marco da scontarsi alla prossima gara, dopo l'eventuale tesseramento;
- di trasmettere gli atti relativi alle gare nelle quali il suddetto giocatore ha partecipato al Presidente del C.R.V.- F.I.G.C. per eventuali indagini tramite la Procura Federale.


7.1.5. CAMPIONATO ALLIEVI
Gara: BRESSEO TREPONTI - PIO X ABANO Girone E – 4/A

A seguito di accertamenti effettuati presso l'ufficio centrale tesseramenti, riscontrata la regolare posizione del giocatore COSTANTIN Andrea della Soc. BRESSEO TREPONTI, si omologa il risultato conseguito sul campo: BRESSEO TREPONTI 1 - PIO X ABANO 4

Gara: PERNUMIA - CASTELBALDO MASI Girone G – 5/A

Esaminati gli atti ufficiali, fatti i dovuti accertamenti e constatato che l'arbitro designato non ha potuto dare inizio alla gara in oggetto nè all'ora ufficiale nè entro i termini di attesa regolamentari per la mancata presentazione delle squadre in campo da parte delle Società PERNUMIA e CASTELBALDO MASI, ai sensi dell'art.53 comma 2 delle N.O.I.F. si delibera:

a) di dare partita persa 0-3 ad entrambe le Società - PERNUMIA e CASTELBALDO MASI - e un (1) punto di penalizzazione ciascuna.-
b) di infliggere ad entrambe le Società l'ammenda di euro 25,00. 


GARE DEL 22/10/2014

Gara: JUNIOR ANGUILLARA - ALBIGNASEGO CALCIO Girone F – 4/A

COMUNICAZIONE CORRETTIVA

A modifica di quanto riportato sul c.u. n.19 del 15.10.2014 p.5.2.5. pag.19/360 si precisa che la squalifica fino al 22/10/2014 è a carico del sig. BERTIPAGLIA Pietro, allenatore JUNIOR ANGUILLARA, e non di BERTIPAGLIA Mauro come erroneamente riportato nel comunicato medesimo. 


7.1.6. CAMPIONATO GIOVANISSIMI
Gara: U.S.A. MORTISE CALCIO - TORRE Girone E – 4/A

Sciogliendo la riserva di cui al c.u. n 19 del15/10/2014 p 6.2.6.- pag. 361,
l’A.S.D. MORTISE CALCIO ha presentato reclamo avverso la validità dell’incontro in oggetto per aver preso parte allo stesso tra le fila della Soc. TORRE il giocatore DERVISHI Gianluca nato il 13/12/2002 non aveva titolo di partecipazione alla gara in quanto di età inferiore al minimo stabilito per l’attività di categoria...

Dalla documentazione è stato appurato che nella gara in epigrafe del campionato provinciale Giovanissimi ha preso parte tra le file della soc. TORRE il giocatore DERVISHI GIANLUCA nato il 13/12/2002.

A seguito del controllo dei documenti in atti e degli accertamenti eseguiti presso l’anagrafe tesseramenti risulta che il giocatore DERVISHI GIANLUCA è effettivamente nato il 13/12/2002 e quindi non avente titolo di partecipare alla gara in quanto di età inferiore al minimo stabilito per l’attività di categoria.

Il Giudice Sportivo visti gli atti ufficiali e ritenuti gli artt. 34 comma 3 delle NOIF e gli artt: 17 comma 5 lettera a) e 16 comma 1 e 4 del CGS:

si delibera:

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara per 1-4 a carico della società TORRE;

- di infliggere a carico della società TORRE la sanzione dell’ammenda di Euro 55,00 per avere impiegato in gara ufficiale un giocatore che non aveva titolo;

- di inibire sino al 22/11/2014 il dirigente acc.re SPINELLO Adriano della Soc TORRE atteso che l'impiego di calciatori

che non abbiano titolo a partecipare alle gare costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra, ruolo che presuppone la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività sportiva. 


- DELEGAZIONE DI ROVIGO


10.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara del 19/10/2014 ADIGE CAVARZERE - DUOMO

Rilevato dal R.A. al 24° del secondo tempo l’arbitro ha decretato la sospensione della gara, causa proprio infortunio; il G.S. dispone la ripetizione dell’incontro in oggetto secondo le modalità disposte dalla Delegazione. 


- DELEGAZIONE DI VENEZIA


5.1.5. CAMPIONATO ALLIEVI VENEZIA

5.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 12/10/2014 CAMPALTO SAN BENEDETTO sq. B - SALESE CALCIO

A seguito rettifica arbitrale si comunica che, contrariamente a quanto pubblicato sul C.U. n°17 del 15/10/2014, il risultato della gara emarginata deve intendersi 2-2 anziché 2-1. Inoltre il giocatore espulso e sanzionato con 3 giornate deve intendersi Causio Luca del Campalto SB anziché Gaiani Giacomo della Salese.

A questo proposito, al fine di evitare errori di cui sopra, si raccomanda ai dirigenti delle Società di controllare con l'arbitro, al termine delle partite, risultato della gara, giocatori ammoniti e giocatori espulsi. 


5.2.1. CAMPIONATO GIOVANISSIMI VENEZIA

5.3. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Con fax del 16/10/2014 la Soc. Union Sant'Anna ha comunicato il ritiro della propria squadra Giovanissimi dal Campionato Provinciale Girone C. In osservanza dell'art.53 commi 3 e 8 delle N.O.I.F. Il G.S. delibera di infliggere alla Soc. Union Sant'Anna l'ammenda di E. 250,00 (I^ rinuncia decuplicata). I risultati conseguiti con la Soc. Union Sant'Anna vengono azzerati e le squadre che dovevano incontrare la medesima osserveranno un turno di riposo. 


- DELEGAZIONE DI VERONA


GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES VERONA

GARE DEL 04/10/2014

Gara: VALGATARA - MALCESINE CALCIO
Esaminato il reclamo proposto dalla Società Malcesine Calcio, constatato che lo stesso verte sul maggior numero di calciatori "fuori quota" utilizzati dalla Società avversaria, rilevato che effettivamente la Società FCD VALGATARA ha fatto partecipare un numero di calciatori superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 determinando la perdita della gara con il risultato di Valgatara 0 - Malcesine 3


GARE DEL 18/10/2014

Gara: BNC NOI A.S.D. - S.MARCO
Considerata la gravità dei fatti riportati nel referto di gara e relativo supplemento, atteso che la gravità dei comportamenti mantenuti sia dai sostenitori che dai giocatori di entrambe le società ha determinato l'arbitro a sospendere la gara al 30' del I tempo, si delibera di applicare ai danni di entrambe le società il disposto di cui all'art. 17 CGS, ovvero perdita della gara con il risultato effettivo di 0 - 3, oltre ad ammenda di euro 100,00 e 1 gara da disputarsi a porte chiuse.

Unitamente alla predetta sanzione, e per i medesimi fatti di cui sopra, si delibera:

- la squalifica di n. 5 giornate al giocatore Simone Giovanni per aver colpito con un pugno il giocatore avversario; per aver dato luogo ad una rissa in campo e per aver minacciato il direttore di gara a seguito della comminazione dell'espulsione.

- la squalifica di n. 1 giornata al giocatore Furlani Simone per aver dato luogo ad una rissa in campo 


GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI VERONA

GARE DEL 5/10/2014

Gara: TEAM S.LORENZO P. A.S.D. - LAZISE
Letto il reclamo presentato dalla società Team San Lorenzo, effettuati gli opportuni accertamenti, rilevato che effettivamente la società ASD Lazise ha fatto partecipare alla gara emarginata il giocatore AZZOLINI GIULIO, nato il 22/05/2001, rilevato pertanto che lo stesso non poteva partecipare al campionato allievi (cfr. C.U. 1 - tabella limiti di età), si delibera di applicare ai danni della società ASD Lazise il disposto di cui all'art. 17 CGS determinando:

  • -  perdita della gara con il risultato di 3 - 0;

  • -  ammenda di euro 100,00;

  • -  inibizione del sig. Benoni Davide, dirigente accompagnatore, sino al 19/11/2014;

  • -  squalifica di n. 1 giornata in capo al giocatore Azzolini Giulio


    GARE DEL 19/10/2014

    Gara: ZEVIO - BELFIORESE
    Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, rilevato che la gara emarginata non è stata disputata per inadeguato approntamento del terreno di gioco da parte della società ospitante AC Zevio, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 comma 1 del C.G.S. infliggendo alla stessa la perdita della gara con il risultato di 0 - 3 


    - DELEGAZIONE DI VICENZA


    10.1.5. C

    AMPIONATO ALLIEVI VICENZA

     

    GARE DEL 19/10/2014

     

     

    10.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 19/10/2014 BRENDOLA sq. B - MADONNA

    Rilevato dal rapporto arbitrale che la gara in epigrafe non è stata disputata perchè il campo di gioco non era segnato nelle sue parti come da regolamento tutto ciò premesso il G.S. in ottemperanza alle disposizioni Federali Delibera :

     

    1) di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3
    2) di comminare alla predetta Soc. l'ammenda di € 50,00 per il mancato approntamento del terreno di gioco. 

     

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  Scritto da ZZZ ZZZ il 23/10/2014
 

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