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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Padova


DECISIONI GIUDICE SPORTIVO del 29/10/2014

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo, delegazione per delegazione.


- DELEGAZIONE DI PADOVA

6.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: POLISPORTIVATRIBANO - S.CATERINA STANGHELLA Girone A – 4/A

Durante l'inserimento dell'ammonizione a carico del giocatore MAHFOUD Abdelhadi nato il 18/03/1989 schierato in campo con la maglia n.13 da parte della società S.CATERINA STANGHELLA è emersa la necessità di una verifica;
- esaminata la documentazione ufficiale in atti;
- esperiti gli accertamenti di fatto, dai quali è risultato che il suddetto calciatore non è in regola con le disposizioni sul tesseramento in quanto, alla data della gara in oggetto, non risultava tesserato per la predetta società;

- premesso che l'art. 27 comma 2 delle NOIF prevede che possano partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati per la FIGC, e quindi la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve considerarsi irregolare;
- ritenuto che, in base all'art.17 commi 1 e 5 lettera a) del CGS la "Società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio eventualmente più favorevole conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole;

-ritenuto altresì che l'art.18 del CGS prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo delibera:
- di non omologare il risultato sul campo;
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla Società S.CATERINA STANGHELLA per 0 - 3;
- di porre a carico della Società S.CATERINA STANGHELLA la sanzione dell'ammenda di Euro 50,00 per aver impiegato in gara un giocatore non tesserato;
- di inibire per un (1) mese sino al 28/11/2014, il dirigente della Società S.CATERINA STANGHELLA, Sig. ZEMINIAN Moreno, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;
- di squalificare per una (1) giornata MAHFOUD Abdelhadi da scontarsi alla prossima gara ufficiale dopo l'eventuale tesseramento;
- di trasmettere gli atti relativi alle gare nelle quali il suddetto giocatore ha partecipato, al Presidente del CRV FIGC per eventuali ulteriori indagini tramite la Procura Federale.-


Gara: S.MICHELE 2009 - LA SACCISICA Girone C – 5/A

Risulta dal rapporto arbitrale che al minuto 21° del 2° tempo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione (la prima per fallo di gioco e la seconda per avere reagito con un insulto all'arbitro), il giocatore COZZOLINO Giuseppe de "LA SACCISICA" si è avvicinato al direttore di gara e lo ha spinto con entrambe le mani facendolo indietreggiare ma senza farlo cadere, procurandogli un momentaneo intenso dolore al petto, e aggiungendo minacciosamente che lo avrebbe "aspettato fuori". A seguito di questo episodio l'arbitro ha dichiarato che non si sentiva più in grado di portare a termine la gara "a causa delle violenza subita". Inizialmente i due capitani erano riusciti a convincerlo a riprendere la partita ma, dopo che un giocatore de "LA SACCISICA" ha protestato vivacemente per una ammonizione subita, facendo nascere una discussione animata tra altri due giocatori, l'arbitro non si è definitivamente più trovato nelle necessarie condizioni di serenità e ha decretato l'anticipata conclusione della gara. L'art. 64, comma 2° comma delle NOIF, stabilisce che "l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere". Secondo l'autorevole insegnamento della CAF, però "è principio più volte affermato dagli organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (attuali artt.64 n.2 delle NOIF e art.17 n.4 lettera c) del CGS), che la decisione del Direttore di Gara di non portare a termine l'incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatto tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza, la situazione di pericolo deve essere "reale"e non semplicemente "supposta" e basata su "impressioni" del Direttore di Gara" (decisione n.9 pubblicata sul bollettino n.23 del 18/03/1999, relativamente alla gara TORRENIERI - SERRE del6/12/1998). Viceversa, dalla lettura del rapporto arbitrale sembra di capire che lo spintone del calciatore COZZOLINO all'arbitro e la frase minacciosa successivamente rivoltagli, seppure, ovviamente, deprecabili e fonte di responsabilità individuale, siano stati due episodi circoscritti al loro autore, e che non abbiano determinato un'effettiva impossibilità di proseguire la gara (dato anche l'atteggiamento collaborativo dei due capitani),così come non l'hanno impedita le proteste poste in essere da altri giocatori, che avrebbero potuto essere controllate mediante l'utilizzazione dei provvedimenti disciplinari.

P.Q.M.
Ritenuti l'art.64 comma 2 delle NOIF e l'art.comma 4 lettera C) del CGS Si delibera

- di far ripetere la gara in oggetto in data da destinarsi a cura di questa Delegazione;
- di comminare la squalifica per sette (7) giornate al giocatore COZZOLINO Giuseppe de "LA SACCISICA" per aver reagito ad un'espulsione spintonando l'arbitro sul petto provocandogli una sensazione di momentaneo dolore e accompagnando il gesto con frase minacciosa, concretizzandosi tali gesti in episodi di violenza fisica e verbale a danno del Direttore di Gara. 


- DELEGAZIONE DI SAN DONA'


CAMPIONATO ALLIEVI S.DONA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/10/2014 CALCIO CAORLE A.S.D. ‐ PORTOGRUARO CALCIO

A scioglimento della riserva di cui al C.U n 22 del 22/10/14;visti gli atti ufficiali della gara di cui sopra ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramento del C.R.V.;preso atto che il calciatore BORTOLUZ AMOS non risulta tesserato con la società CALCIO CAORLE e quindi in posizione irregolare, questo G.S.delibera di applicare a carico della predetta società il disposto del art 17‐punto 5 del C.G.S.,infliggendole le seguenti sanzioni: ‐ perdita sportiva della gara per 2 ‐ 7(punteggio ottenuto sul campo) ‐ ammenda di euro 50 per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore non tesserato .


 - DELEGAZIONE DI TREVISO


10.3. Campionato JUNIORES

gara del 25/10/2014 BARBISANO ECLISSE A.S.D. - UNION FELETTO VALL A

La Società U.S.D. BARBISANO ECLISSE ha presentato formale reclamo avverso la regolarità dell'incontro in epigrafe, in quanto secondo la reclamante, la Società UNION FELETTO VALLATA avrebbe utilizzato durante la gara CINQUE giocatori "fuoriquota" anziché i QUATTRO consentiti dal regolamento;
IL GIUDICE SPORTIVO

- VISTA la normativa inerente al campionato JUNIORES Provinciale pubblicata nel C.U. di Treviso n.1 del 4.7.2014, pag.12 punto A/10 lettera b);
- ESAMINATA la documentazione ufficiale agli atti da cui emerge che laSocietà UNION FELETTO VALLATA ha utilizzato dall'inizio TRE giocatori "fuoriquota" ed al 34' del secondo tempo è subentrato il 12, ulteriore"fuoriquota", pertanto utilizzando nel totale QUATTRO giocatori" fuoriquota" come previsto dalla normativa succitata e non CINQUE in quanto il calciatore iscritto in lista col n. 14 DALLA VISTA Lorenzo NON è stato utilizzato;

-RILEVATO che la reclamante ha addotto motivazioni infondate; P.Q.M.

IL GIUDICE SPORTIVO DELIBERA:
- RESPINGERE il reclamo presentato dalla Società U.S.D. BARBISANO ECLISSE; - ASSEGNARE alla gara il risultato conseguito sul campo: 0 - 6
Si dispone l'addebito della tassa reclamo non versata 


- DELEGAZIONE DI VENEZIA


6.1.1. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA VENEZIA

6.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/10/2014 ORIAGO - BALLO SCALTENIGO

Dai documenti ufficiali agli atti risulta che la gara emarginata è stata sospesa dall'arbitro al 37° del 2°t.(ris.1-1) per le veementi proteste dell'allenatore dell'Oriago Sig. Vescovo Cristiano per la convalida della rete del Ballò Scaltenigo realizzata in presunta posizione di fuorigioco. Al Vescovo si è subito aggiunto nelle proteste il cap. dei locali Biasutti Daniele con alcuni compagni i quali, a vario titolo, lo offendevano (Boroni Riccardo n°1 -Cester Nicola n°6 - Salviato Alberto n°2). Il direttore di gara invitava nuovamente l'allenatore ad uscire dal campo ma riceveva in risposta ulteriori proteste. Poi invitava due volte il cap. Biasutti a far uscire il Sig. Vescovo e a far cessare le proteste dei compagni, ma anche costui proseguiva nelle contestazioni e anzi diceva che l'allenatore aveva ragione. Constatato che i suoi tentativi di ricomporre la situazione erano stati vani, vistosi accerchiato dai giocatori locali e rendendosi conto che sanzionare il capitano e il vice con le inevitabili espulsioni avrebbe peggiorata la situazione mettendo a rischio la sua incolumità,il direttore di gara emetteva i tre fischi di chiusura della partita. Nei pressi degli spogliatoi l'arbitro veniva redarguito ed offeso in malo modo dal Sig. Pesce Renato (dir.Oriago) il quale, successivamente,raggiungeva il direttore di gara presso la sua auto comportandosi in modo ostruzionistico alla sua partenza e aggiungendo frasi intimidatorie. Questo Giudice ritiene che la responsabilità di quanto accaduto è da attribuirsi "in primis" all'allenatore dell'Oriago Vescovo Cristiano e al cap. Biasutti Daniele(Oriago) incapaci di accettare le decisioni arbitrali anche se per loro sbagliate. Il Biasutti inoltre aveva il dovere di collaborare con l'arbitro allontanando subito il suo tecnico e i suoi compagni. Per quanto sopra esposto il G.S. delibera di: - In applicazione dell'art. 17c.1 del C.G.S. determinare il risultato della gara Oriago-Ballò Scaltenigo 0-3 ; - squalificare il Sig. Pesce Renato (dir. Oriago)fino al 31/12/2014 per i fatti più sopra ascrittigli; - squalificare fino al 15/12/2014 il Sig. Vescovo Cristiano (allenatore Oriago) per le reiterate proteste manifestate entrando in campo e la mancata uscita dallo stesso; - squalificare per DUE giornate il cap. dell'Oriago Biasutti Daniele per le proteste e la mancata collaborazione con l'arbitro; - squalificare per UNA giornata i giocatori Boroni Riccardo, Cester 
Nicola, Salviato Alberto (Oriago) per proteste e offese all'arbitro. 


6.2.1. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA VENEZIA

 gara del 26/10/2014 REAL CAMPALTO - SACCAFISOLA

Dai documenti ufficiali agli atti risulta che alla gara emarginata ha partecipato nelle fila del Real Campalto il giocatore n°6 Xhylani Granit privo di tesseramento. In applicazione dell'art. 17 c.5a,18 c.b,19 c.f del C.G.S. il G.S. delibera di determinare il risultato della gara Real Campalto-Saccafisola 0-3 anzichè 0-1; infliggere l'ammenda di E. 150 alla Soc. Real Campalto; squalificare fino al 28/02/2015 il Sig. Chiaro Emanuele (dir.R.Campalto-vedi anche delibera della gara camp. p.le Juniores R.Campalto-S.Martino Pianiga del 25/10/2014). 


6.3.1. CAMPIONATO JUNIORES VENEZIA

gara del 25/10/2014 REAL CAMPALTO - S.MARTINO PIANIGA

Dai documenti ufficiali agli atti risulta che la gara emarginata non si è conclusa regolarmente perchè al 45° del 1°t. (ris.0- 10)la Soc. R.Campalto comunicava al direttore di gara di essere rimasta con soli 6 giocatori in quanto ,dei sette che avevano iniziato la partita , si era infortunato il n° 4 . Inoltre, da una verifica dei tesserati del R.Campalto risultano in posizione irregolare i seguenti giocatori: n°1 Codroiu Claudio Dimitru (n.2/10/98),n°2 Bha Ibahima ( n.11/11/97), n°5 Xhylani Granit (n.16/9/97) e il n°6 Ghulami Romullah (n.10/04/99). In applicazione degli art. 17 c.5a,18c.b e 19 c.f del C.G.S. il G.S. delibera di confermare il risultato acquisito in campo : Real Campalto- S.Martino Pianiga 0-10, infliggere l'ammenda di euro 400 alla Soc. R.Campalto, squalificare fino al 28/02/2015 il Sig. Chiaro Emanuele (dir. Real Campalto). 


- DELEGAZIONE DI VERONA


TERZA CATEGORIA VERONA

GARA: AURORA MARCHESINO - PRIMAVERA
Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. ACD AURORA MARCHESINO ha fatto partecipare il calciatore Mantovani Marco, attualmente non tesserato, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando:

  • -  perdita della gara con il risultato di 0 - 3;

  • -  ammenda di euro 100,00;

  • -  squalifica di n. 1 giornata in capo al giocatore Mantovani Marco;

  •  

-  inibizione del sig. Toffali Paolo, dirigente accompagnatore, sino al 26/11/2014. 


CAMPIONATO ALLIEVI VERONA


GARA: AURORA CAVALPONICA 2009 - BELFIORESE
A scioglimento della riserva assunta nel C.U. no 20 del 08/10/2014 letto il ricorso presentato dalla società Belfiorese, effettuati gli opportuni accertamenti, rilevato che la società Aurora Cavalponica ha fatto partecipare il giocatore Moudik Jalal che doveva scontare una giornata di squalifica dalla stagione precedente si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 CGS, determinando:

  • -  perdita della gara con il risultato di 0 - 3;

  • -  ammenda di euro 100,00;

  • -  squalifica di una giornata al giocatore Moudik Jalal;

-  inibizione del signor Bonfada Federico, dirigente accompagnatore, sino al 26.11.2014.


GARA: TREGNAGO A.S.D. - SAMPIETRINA
Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. TREGNAGO ASD ha fatto partecipare il calciatore EL MARABTI ZAKARIA, non tesserato all'epoca della gara, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando:

  • -  perdita della gara con il risultato 0 - 3;

  • -  ammenda di euro 100,00;

  • -  squalifica di n. 1 giornata in capo al giocatore El Marabti;

  • -  inibizione del sig. Anselmi Luigi, dirigente accompagnatore, sino al 26/11/2014. 

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  Scritto da ZZZ ZZZ il 30/10/2014
 

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