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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Padova


DECISIONI GIUDICE SPORTIVO del 12/11/2014

JUNIORES PADOVA, prova di un anno per l'Armistizio per discriminazione razziale!

Ecco le decisioni del giudice sportivo, delegazione per delegazione.


- DELEGAZIONE DI PADOVA


8.2.1. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA


Gara: ESEDRA DON BOSCO - CAMINESE Girone L – 8/A

Durante l'inserimento dell'ammonizione a carico del giocatore BELLONI Andrea nato il 28/12/1988 schierato in campo con la maglia n.11 da parte della società A.S.D.ESEDRA D.BOSCO è emersa la necessità di una verifica;
- esaminata la documentazione ufficiale in atti;
- esperiti gli accertamenti di fatto ai quali è risultato che il suddetto calciatore non è in regola con le disposizioni sul tesseramento in quanto, alla data della gara in oggetto, risultava "svincolato";

- premesso che l'art.27 comma 2 delle NOIF prevede che possano partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati della FIGC e che quindi la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve considerarsi irregolare;
- ritenuto che in base all'art.17 commi 1 e 5 lettera a) del CGS "la società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole;

- ritenuto altresì che l'art.18 del CGS prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo delibera:
- di non omologare il risultato conseguito sul campo;
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD ESEDRA D.BOSCO per 0 - 3;
- di porre a carico della suddetta società la sanzione dell'ammenda di Euro 50,00 per aver impiegato in gara giocatore non tesserato;
- di inibire per un (1) mese, sino al 10/12/2014, il dirigente accompagnatore ufficiale NORBIATO Stefano, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;
- di squalificare per una (1) gara il giocatore BELLONI Andrea oltre ad una ammonizione sanzionata sul campo dopo il suo tesseramento avvenuto il 04/11/2014 e quindi in data successiva alla disputa della gara in oggetto.-
- dispone di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti istruttori miranti all'accertamento delle responsabilità in relazione alle gare in cui la società ASD ESEDRA D.BOSCO ha fatto partecipare il giocatore non tesserato unitamente ai rapporti e alle distinte delle gare medesime.-


8.2.3. CAMPIONATO JUNIORES


Gara: PIO X ABANO - ARMISTIZIO A.S.D.

Girone C – 6/A

GARE DEL 27/10/2014

Risulta dal rapporto arbitrale che un gruppo di tifosi dell’Armistizio (riconoscibili perché indossavano un giubbotto con il nome della società), ha ripetutamente offeso un giocatore do colore della squadra avversaria con epiteti ingiuriosi inequivocabilmente riferiti alla sua nazionalità, e che tale condotta è stata reiterata a fine gara mentre il giocatore rientrava nello spogliatoio..

L’art. 11 del C.G.S. (“Responsabilità per trattamenti discriminatori”) dopo avere definito, al comma 1°, comportamento discriminatorio “ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore (. . .), origine territoriale o etnica”, al comma 3° sancisce la responsabilità delle società per cori, grida e ogni altra manifestazione dei propri sostenitori che siano espressione di discriminazione.

Facendo applicazione di questi princìpi al caso di specie, non vi è dubbio che i cori dei sostenitori dell’Armistizio avessero carattere discriminatorio nei confronti del giocatore del Pio X Abano, in quanto riferiti alla sua origine etnica, e che gli stessi siano stati ben percepiti dal campo in diverse occasioni.
Lo stesso art. 11, comma 3°, del C.G.S. poc’anzi ricordato stabilisce che per tali condotte, in caso di prima violazione si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1°, lett. e), la quale prevede l’obbligo di disputare una o più partite a porte chiuse.

Tale sanzione deve quindi essere adottata nei confronti della società Armistizio, non risultando che si siano verificate le condizioni per applicare l’esimente di cui all’art. 13, , la quale scatta quando le società hanno posto in essere condotte di tipo preventivo e cooperativo, e altri sostenitori si dissociano dall’operato di quelli responsabili dei cori discriminatori.
L’art. 16, comma 2 bis, prevede peraltro che gli Organi della giustizia sportiva possono sospendere l’esecuzione delle sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lett e).

Trattandosi della prima violazione da parte della società Armistizio, si ritiene opportuno fare applicazione della sospensione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse, con la quale si sottopone la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

P.Q.M.
Ritenuto l’art. 11 del C.G.S. si stabilisce l’obbligo per la società dell’Armistizio di disputare una gara senza la

partecipazione del pubblico in quanto responsabile per i comportamenti discriminatori posti in essere dei suoi sostenitori. La sanzione è sospesa per un anno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ai sensi dell’art. 16 C.G.S. 



- DELEGAZIONE DI ROVIGO


8.1.1. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA


CANALBIANCO A.C.V. – BOARA POLESINE

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.20 del 05/11/2014 pag.20/341 p.7.1.1;
Il Giudice Sportivo,
- esaminata la documentazione ufficiale in atti, a seguito di controllo generale da parte del C.R.V.;
- esperiti gli accertamenti di fatto, dai quali è risultato che il calciatore della società A.S.D. CANALBIANCO ACV, VILLA Alessandro nato il 17/02/1985, non in regola con le disposizioni sul tesseramento in quanto, alla data della gara in oggetto, non risultava tesserato per la società;
- premesso che l'art. 27 comma 2 delle NOIF prevede che possano partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati per la FIGC, e quindi la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve considerarsi irregolare;
- ritenuto che, in base all'art. 17 comma 1 e 5 lettera a) del CGS la "società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole;
- ritenuto altresì che l'art.18 del CGS prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali;

P.Q.M.

delibera:
- di comminare la punizione della perdita della gara alla società ASD CANALBIANCO ACV per 0 - 3;
- di comminare la penalizzazione, a carico della stessa, di un punto in classifica;
- di comminare a carico della società ASD CANALBIANCO ACV la sanzione dell'ammenda di Euro 60,00 per aver impiegato in gara un giocatore non tesserato;
- di inibire per gg. 20, sino al 02/12/2014, il Dirigente della società ASD CANALBIANCO ACV Sig. TARGA Michele, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;
- di squalificare per una (1) giornata VILLA Alessandro da scontarsi alla prossima gara, dopo l'eventuale tesseramento.
- di trasmettere gli atti relativi alle gare nelle quali il suddetto giocatore ha partecipato al Presidente del C.R.V.- F.I.G.C. per eventuali indagini tramite la Procura Federale. 



8.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA


GIOVANE ITALIA POLESELLA – PONTECCHIO

GARE DEL 02/11/2014

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.20 del 05/11/2014 pag.20/342 p.7.1.2;
Il Giudice Sportivo,
- esaminata la documentazione ufficiale in atti, a seguito di controllo generale da parte del C.R.V.;
- esperiti gli accertamenti di fatto, dai quali è risultato che il calciatore della società A.C.D. GIOVANE ITALIA POLESELLA, SEGRADIN Michele nato il 15/07/1989, non in regola con le disposizioni sul tesseramento in quanto, alla data della gara in oggetto, non risultava tesserato per la società;
- premesso che l'art. 27 comma 2 delle NOIF prevede che possano partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati per la FIGC, e quindi la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve considerarsi irregolare;
- ritenuto che, in base all'art. 17 comma 1 e 5 lettera a) del CGS la "società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole;
- ritenuto altresì che l'art.18 del CGS prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali;

P.Q.M.
- di comminare la punizione della perdita della gara alla società A.C.D. GIOVANE ITALIA POLESELLA per 0 - 3;

delibera:

- di comminare a carico della società A.C.D. GIOVANE ITALIA POLESELLA la sanzione dell'ammenda di Euro 60,00 per aver impiegato in gara un giocatore non tesserato;
- di inibire per gg. 20, sino al 02/12/2014, il Dirigente della società A.C.D. GIOVANE ITALIA POLESELLA Sig. FORTINI Romeo, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;

- di squalificare per una (1) giornata SEGRADIN Michele da scontarsi alla prossima gara, dopo l'eventuale tesseramento; - di trasmettere gli atti relativi alle gare nelle quali il suddetto giocatore ha partecipato al Presidente del C.R.V.- F.I.G.C. per eventuali indagini tramite la Procura Federale. 

 


- DELEGAZIONE DI VENEZIA


5.4.1. CAMPIONATO JUNIORES VENEZIA


gara del 1/11/2014 RIVA MALCONTENTA - VETREGO

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°20 del 5/11/2014, la Soc. Vetrego ha comunicato che , a causa di un errore di segreteria , il proprio giocatore Zambon Daniele (n. il 14/05/97) non è mai stato tesserato. In applicazione dell'art. 17 c. 5° (giocatori non aventi titolo)dell'art. 18c.b e 19 c.f del C.G.S. il G.S. delibera di determinare il risultato della gara Riva Malcontenta - Vetrego 3-0 anziché 2-4; infliggere l'ammenda di € 100 alla Soc. Vetrego; squalificare la Sig.ra Catia Quaggio (dir. Vetrego) fino al 30/11/2014; squalificare per Una giornata il giocatore Zambon Daniele (Vetrego) da scontare la prima giornata utile dopo l'eventuale tesseramento; di trasmettere gli atti relativi alle gare nelle quali il suddetto giocatore ha partecipato al Presidente del CR VENETO per eventuali ulteriori indagini tramite la Procura Federale.


5.6.1. CAMPIONATO ALLIEVI VENEZIA


gara del 9/11/2014 REAL CAMPALTO - VENEZIA NETTUNO LIDO

Dai documenti ufficiali agli atti si evince che la gara emarginata è irregolare (ris. 1-5)perchè viziata da un errore tecnico arbitrale. L'arbitro infatti iniziava la gara senza il guardalinee di parte Soc. Real Campalto accorgendosi dell'errore solo dopo 10 minuti e per questo chiedeva al Dir. del R. Campalto, il Sig.Molin Giorgio, di provvedere. Costui però si rifiutava di eseguire l'ordine dell'arbitro negando il suo aiuto e dicendo che aveva i giocatori contati e andava a chiedere ed ottenere un giocatore della squadra avversaria. L'arbitro,con tale scambio riprendeva il gioco fino al termine, non ricordando che l'assistente di parte deve essere fatto da un calciatore o da un dirigente della medesima Società (reg. 6 p. 1 del gioco). Per quanto sopra esposto il G.S. delibera di:annullare la gara in epigrafe ordinandone la ripetizione in data da destinarsi; infliggere l'ammenda di €. 52 alla Soc. R. Campalto; squalificare il Sig. Molin Giorgio (Dir.R.Campalto) fino al 31/12/2014 per essersi rifiutato di collaborare con l'arbitro. 



- DELEGAZIONE DI VERONA


CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA


GARE DEL 9/11/2014

Gara: UNITED SONA PALAZZOLO - PARONA
Preso atto che al 40o del primo tempo si verificava sugli spalti una rissa tra opposti sostenitori e preso atto che al termine della gara, ed ancora sul terreno di gioco, si verificava una rissa che vedeva coinvolti giocatori e dirigenti, non identificati, di entrambe le squadre si delibera di infliggere ad entrambe le società:

  • -  sanzione pecuniaria di E.150,00

-  obbligo di disputare una gara a porte chiuse



CAMPIONATO JUNIORES VERONA


GARE DEL 1/11/2014

Gara: AVESA H.S.M. - GARDA
Esaminato il reclamo presentato dalla società Associazione Calcio Garda, eseguiti gli opportuni accertamenti, rilevato l'errore tecnico dell’arbitro, che non ha concesso il differimento della gara per consentire al giocatore della predetta società di poter recuperare il proprio documento di identità, si delibera la ripetizione della gara secondo le determinazioni che verranno prese dalla Delegazione Provinciale. 



- DELEGAZIONE DI VICENZA


9.1.1. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA VICENZA


gara del 26/10/2014 MADDALENE THI VI - ALTAIR

Vista la documentazione inviata dal C.R.V. a questo Giudice di 1° grado inerente al reclamo della Soc. Altair, visti i documenti agli atti esperiti gli opportuni accertamenti visto il reclamo che verte sulla posizione irregolare del giocatore Osmini Jody Soc. Maddalene-THI VI, vista la scheda personale del predetto giocatore che è stato tesserato il giorno 30/10/2014 e pertanto non poteva partecipare alla gara del 26/10/2014, gara di 2^ Categoria Maddalene-Altair essendo in posizione irregolare, tuttociò premesso il G.S.in ottemperanza alle disposizioni Federali Delibera :

1) di applicare ai danni della Soc. Maddalene-Thi Vi la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (Maddalene Thi- Vi-Altair 0-3)
2) di inibire il D.A. Giacomin Pier Antonio fino al 08/12/2014
3) di comminare l'ammenda di € 50.00 per aver fatto partecipare alla gara giocatore non avente titolo

4) di ricordare alla Soc. Altair che i reclami vanno spediti al Giudice Sportivo di competenza 



9.2.2. CAMPIONATO JUNIORES VICENZA


gara del 8/11/2014 ALTO ASTICO COGOLLO - MOLINA

preso atto che dal rapporto arbitrale la gara è iniziata con 30 minuti di ritardo per permettere la segnatura del terreno di gioco e che alla fine del primo tempo l'arbitro chiedeva la risegnatura gli veniva detto che il gesso era finito pertanto l’Arbitro con il risultato di 0-2 fischiava la fine anticipata dell'incontro tutto ciò premesso, il G.S. in ottemperanza alle disposizioni Federali Delibera:

1) di sanzionare la Soc. Alto Astico Cogollo con la perdita della gara per 0-3 (Alto Astico Cogollo - Molina 0-3 ) 



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  Scritto da ZZZ ZZZ il 13/11/2014
 

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