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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Padova


DECISIONI GIUDICE SPORTIVO del 26/11/2014

Ecco le decisioni del giudice sportivo, delegazione per delegazione.

 

- DELEGAZIONE DI PADOVA

 

7.1.3. CAMPIONATO JUNIORES 

 

 

Gara: CASTELBALDO MASI - CALCIO BATTAGLIA TERME Girone D – 9/A

La società Calcio Battaglia Terme ha inoltrato reclamo, con A/.R. n. 14930631160-9 spedita il 17/11/2014, avverso la regolarità della gara in oggetto lamentando che nel corso della partita la società Castelbaldo Masi ha impiegato numero 5 giocatori fuori quota (nati dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995) in luogo dei 4 consentiti dal regolamento.

La suddetta lettera è pervenuta a questa Delegazione dopo l’omologazione del risultata conseguito sul campo con il punteggio di 7-0 per la società reclamata e la conseguente pubblicazione sul C.U. n. 24 del 19/11/2014 – pag. 515.

*
E’ opportuno premettere, in via preliminare, che, ad avviso dello scrivente Giudice Sportivo, in conformità al costante

orientamento della C.A.F., la disposizione dell’art. 29 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva laddove prevede che
“i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori [...] impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17 comma 5, deve essere interpretata nel senso che tutte le questioni concernenti i concreti limiti di impiego in

gara dei calciatori in ragione dell’età sono di competenza del Giudice Sportivo.
Tale indirizzo è stato anche affermato e/o presupposto in numerose sentenze della C.A.F. e deve ritenersi

prevalente sebbene non uniforme [ex pluribus si veda la decisione C.A.F. n. 5 del 18 febbraio 1999 pubblicata sul C.U. n. 19/c relativa alla partita Giffonese / DZ Picenia del 26.IX.1998].

Sempre in via preliminare, si da atto che il reclamo è stato presentato ritualmente nell’osservanza dei tempi e delle modalità secondo il combinato disposto degli artt. 29 comma 8 lettera b), 38 e 46, comma 1 del C.G.S.e può quindi essere esaminato in punto di merito.

***
Il punto A/10 delle disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 03 luglio 2014, prevede che “alle gare del

Campionato Provinciale Juniores possono partecipare i giocatori nati dal 1° gennaio 1996 [..omissis..]; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori fuori quota nati dal 1°gennaio 1994 in poi”.

 

Risulta dal rapporto arbitrale che all’inizio della partita la società Castelbaldo Masi ha schierato in campo due giocatori Crema Nico e Pernechele Leonardo nati nel 1984 ed un giocatore Naghmi Oussama Anouar nato nel 1985, tenendo in panchina un giocatore Zanaica Lorenzo nato nel 1985 ed un giocatore Greggio Simone nato nel 1984.

Nel corso del secondo tempo, i giocatori Zanaica Lorenzo e Greggio Simone, che avevano cominciato la gara tra le riserve, sono subentrati ad altri calciatori, facendo sì che la società Castelbaldo Masi schierasse contemporaneamente cinque giocatori fuori quota.

Complessivamente, pertanto, la società Castelbaldo Masi ha presentato in campo, e concretamente impiegato nel corso della partita, cinque giocatori c.d. “fuori quota”; il fatto che i calciatori fuori quota non siano stati impiegati tutti contemporaneamente dal primo minuto di gioco appare del tutto irrilevante, e ciò poiché la società ospitante si è comunque avvalsa, per un certo periodo della partita, del contributo di numero cinque giocatori c.d. “fuori quota” in luogo dei prescritti quattro.

***

L’art. 17 comma 1 C.G.S. stabilisce che

“la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di atti e situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 [...] o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole”.

A sua volta, l’art. 19 C.G.S. prevede un sistema graduato di sanzioni individuali a carico di dirigenti e tesserati per la violazione delle norme federali.

***
Tanto premesso, ritenuti gli articoli 17 e 19 comma 1 lettera h) del C.G.S. e delle Disposizioni pubblicate sul

Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 20014 – punto 10/A Il Giudice Sportivo delibera

- - - -

di accettare il reclamo perchè fondato:
di annullare l’omologazione del risultato conseguito sul campo e pubblicato sul C.U. sopra indicato;

di comminare la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società Castelbaldo Masi;

di inibire per un mese, sino al 22 dicembre 2014, il dirigente della società Castelbaldo Masi Sig. Costa Roberto, atteso che l’impiego di calciatori fuori quota in numero superiore a quello consentito costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza ed il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività sportiva; 



- DELEGAZIONE DI SAN DONA'


CAMPIONATO JUNIORES S.DONA

 

GARE DEL 15/11/2014

gara del 15/11/2014 FOSSALTA PIAVE ‐ P.CREPALDO E N.MARINA SC

A scioglimento della riserva di cui al comunicato ufficiale n 26^ del 19/11/!4;emerge dal referto e dal supplemento di rapporto che al 47' del secondo del secondo tempo,a seguito di un litigio nato sugli spalti tra tifosi,scoppiava anche in campo una concitata e violenta rissa che vedeva coinvolti la maggior parte dei calciatori delle due squadre ed anche un dirigente del FOSSALTA PIAVE,tanto da costringere l'arbitro a sospendere la gara al fine si salvaguardare l'incolumità di dirigenti e giocatori stessi. Emerge,inoltre,che nel corso della rissa l'assistente dell'arbitro del FOSSALTA PIAVE signor FINOTTO ERMINIO colpiva intenzionalmente prima con un calcio e poi con la bandierina il calciatore PERISSINOTTO NICOLAS"N 5 P.CREPALDO" il quale a sua volta reagiva colpendo più volte con dei pugni al volto il signor FINOTTO ERMINIO, senza che nemmeno l'intervento di alcuni compagni riuscisse a placarlo. Tutto ciò premesso questo G.S. ai sensi dell'art 17 punto 2 del C.G.S. delibera:

‐ di sanzionare la società FOSSALTA PIAVE con la punizione della perdita sportiva della gara per ‐ di sanzionare la società P.CREPALDO con la punizione sportiva della perdita della gara per
‐ di sanzione il giocatore PERISSINOTTO NICOLAS (P.CREPALDO) con SEI giornate di squalifica
‐ di sanzionare il dirigente FINOTTO ERMINIO (FOSSALTA PIAVE)con inibizione fino al 28/02/15.

0 ‐ 3 0 ‐ 3 




CAMPIONATO GIOVANISSIMI S.DONA

gara del 16/11/2014 TORRE DI MOSTO ‐ ALTINO sq.B

A scioglimento della riserve di cui al comunicato n 26 del 19/11/14. Emerge dal referto e dal supplemento arbitrale che la gara non ha avuto inizio a causa della mancata segnatura del campo,nonostante l'arbitro prima dell'inizio della partita avesse invitato la squadra ospitante a provvedervi. Dopo aver iniziato la sistemazione, la dirigenza comunicava all'arbitro di aver terminato il gesso e che, pertanto, la segnatura del campo non sarebbe stata completata. Conseguentemente l'arbitro constata l'irregolarità del campo di gioco comunicava ai capitani delle squadre che la gara non avrebbe avuto inizio. Ritenuta la responsabilità della società TORRE DI MOSTO per non aver messo a disposizione per la disputa della gara un campo regolamentare questo G.S., ai sensi del art 17 punto 1 del C.G.S delibera di sanzionare la società TORRE DI MOSTO con la perdita sportiva della gara per 0 ‐ 3 . 




- DELEGAZIONE DI TREVISO


10.3. Campionato JUNIORES

gara del 15/11/2014 PRODECO CALCIO MONTELLO - CALCIO PAESE

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°28 del 19.11.2014, in merito alla irregolare partecipazione alla gara in oggetto del giocatore BUGARI HYSEN (Prodeco Calcio Montello),non avendone titolo a partecipare alla gara in quanto non tesserato; rilevato che la Società Prodeco Calcio Montello ha fatto pervenire proprie controdeduzioni; effettuati gli accertamenti di rito presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R.V.; visti gli art. 17.5, 18 lett. b e 19.1 e 4 delle N.O.I.F; il G.S. delibera di: - sanzionare la Società PRODECO CALCIO MONTELLO con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; - sanzionare la Società PRODECO CALCIO MONTELLO con l'ammenda di Euro 60,00; - inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale, Sig. LAZZERI GEROLAMO, fino al 09.12.2014; - comminare una giornata di squalifica al giocatore BUGARI HYSEN, a far data dal primo tesseramento utile. 




- DELEGAZIONE DI VENEZIA

 

6.1.2. CAMPIONATOTERZACATEGORIAVENEZIA

gara del 23/11/2014 PELLESTRINA - REAL CAMPALTO

La Soc. Real Campalto con una email del 21/11/2014 ore 21.34 e altre comunicazioni verbali ha informato la delegazione che, a causa del numero limitato di giocatori disponibili, non si sarebbe recata a Pellestrina per disputare la partita contravvenendo l'art.54 c.1 delle N.O.I.F. In osservanza dell'art. 53 c.2 delle N.O.I.F. e in applicazione dell'art.17 c.3 del C.G.S., il G.S. delibera di determinare il risultato della gara Pellestrina-Real Campalto 3-0;infliggere un punto di penalizza- zione e l'ammenda di €.150,00 alla Soc. Real Campalto (1a rinuncia). Si ricorda che, nel caso specifico, le eventuali sanzioni da scontare nella gara emarginata si intendono "scontate" per la Soc. Pellestrina e "da scontare" per la Soc. Real Campalto perchè rinunciataria. 




- DELEGAZIONE DI VERONA


GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA VERONA

GARE DEL 16/11/2014

Gara: SPORTING SALIONZE - FANE CALCIO
Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. SPORTING SALIONZE ha fatto partecipare il calciatore PARTIPILO RONNY, attualmente non tesserato, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando:

  • -  perdita della gara con il risultato di 0 - 3;

  • -  ammenda di euro 100,00;

  • -  inibizione del sig. Ghiotti Paolo, dirigente accompagnatore, sino al 24/12/2014;

  • -  squalifica di n. 1 giornata del giocatore PARTIPILO.

    Si demanda alla Procura Federale ogni ulteriore accertamento in merito alla regolarità delle gare pregresse.



    1. Gara: SAVAL MADDALENA – SPORTING SALIONZE
      Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. SPORTING SALIONZE ha fatto partecipare il calciatore PARTIPILO RONNY, attualmente non tesserato, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando:

      • -  perdita della gara confermando il risultato ottenuto sul campo di 5 – 2 in quanto più favorevole;

      • -  ammenda di euro 100,00;

      • -  inibizione del sig. Ghiotti Paolo, dirigente accompagnatore, sino al 03/02/2015; 

  • -  squalifica di n. 1 giornata del giocatore PARTIPILO.

    Si demanda alla Procura Federale ogni ulteriore accertamento in merito alla regolarità delle gare pregresse.




    GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES VERONA


    Gara: SANGUINETTO VENERA - ATLETICO SAN VITO
    Constatato che la società ATLETICO SAN VITO ha fatto partecipare un numero di calciatori “fuori quota” superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 comma 1 del CGS ovvero perdita della gara con il risultato di 0 - 3 



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  Scritto da ZZZ ZZZ il 27/11/2014
 

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