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Edizione provinciale di Belluno


Procura Federale, inibiti Claudio Stefani e Bepi Ruzza...

8 mesi al dott.Stefani, 2 mesi e 20 giorni a Ruzza presidente CRV. L'accusa per il secondo è stata quella di aver favorito gli interessi professionali della società Stefani Consulting, il cui amministratore legale è anche Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CRV.

Questo il testo del Comunicato Ufficiale n.103/A nel quale il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Claudio Stefani e il presidente Regionale Veneto Giuseppe Ruzza vengono inibiti per, rispettivamente, 8 mesi e 2 mesi e 20 giorni.
Dopo il comunicato ufficiale riportiamo più in basso anche il Comunicato del Comitato Regionale Veneto nel quale ribadisce l'estraneità ai fatti del presidente Ruzza.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio STEFANI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Veneto, e Giuseppe RUZZA, Presidente del Comitato Regionale Veneto, avente ad oggetto la seguente condotta:

Claudio STEFANI per avere, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comitato Regionale Veneto (carica ricoperta ininterrottamente dall’anno 2001) cui sono demandate le funzioni di controllo sull’attività economico-finanziaria del predetto Comitato Regionale, intrattenuto di fatto rapporti professionali con Società affiliate appartenenti al Comitato Regionale Veneto attraverso la Società “Stefani
Consulting S.r.l.” di cui lo stesso risulta essere Amministratore Unico e legale rappresentante, promuovendo tale attività libero professionale presso le Società affiliate mediante la pubblicizzazione sul sito ufficiale del Comitato Regionale Veneto della “Società Stefani Consulting S.r.l.” in ragione di regolare contratto di sponsorizzazione e mediante la partecipazione a incontri formativi organizzati dal Comitato Regionale Veneto in cui lo stesso interveniva in qualità di libero professionista, nonché inoltre per avere gestito in via fatto la Società A.C. Nove Stefani Consulting SSD a r.l. allo stesso comunque riconducibile sotto il profilo sia gestionale che economico con
riferimento a tutto il periodo non coperto da prescrizione ai sensi dell’art. 25 Codice di Giustizia Sportiva; venendo meno al suo dovere di terzietà ed imparzialità con riguardo alle funzioni di controllo delegate all’Organo dallo stesso presieduto, a causa di una evidente e reiterata posizione di incompatibilità di fatto a far data dalla stagione sportiva 2008/2009 fra l’altro, a causa dei rapporti professionali e per la funzione svolta nella Società A.C. Nove Stefani Consulting S.S.D. come sopra indicati;

Giuseppe RUZZA per avere, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva in relazione all’art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Veneto, promosso l’attività professionale del Dott. Stefani Claudio presso le Società affiliate mediante la organizzazione di incontri formativi in cui lo stesso partecipava in qualità di libero professionista ed esperto di problematiche fiscali connesse alle Società Sportive; inoltre per aver stipulato in data 28.10.2014 un contratto di sponsorizzazione con la Società “Stefani Consulting S.r.l.”, di cui il Dott. Stefani Claudio è Amministratore Unico e
legale rappresentante, che prevede la pubblicazione sul sito ufficiale del Comitato Regionale Veneto della pubblicità inerente l’attività professionale della Società suddetta con l’intento di promuovere tale attività presso le Società affiliate, così ricevendo un introito economico da parte di Società riconducibile al soggetto che istituzionalmente doveva provvedere al controllo gestionale ed economico del Comitato Regionale Veneto; e per avere omesso altresì, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND che prevedono anche una autonomia economico-finanziaria del suddetto Comitato Regionale, ogni verifica sulla persistenza dei requisiti
di compatibilità delle predette attività professionali e societarie del Dott. Claudio Stefani con la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comitato Regionale Veneto, omissione che ha favorito una alterazione in via di fatto del necessario carattere di terzietà e imparzialità del predetto Organo nell’esercizio dei doveri di controllo sull’attività economicofinanziaria del Comitato Regionale Veneto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dai Sigg.ri Claudio STEFANI e Giuseppe RUZZA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Claudio STEFANI e di 2 mesi e 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe RUZZA.

Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

________________________________________________

Questo il Comunicato invece del Comitato Regionale Veneto:

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto FIGC-LND Giuseppe Ruzza ha raggiunto un accordo con la Procura Federale nell’ambito del procedimento n. 731 pf 2014/2015, in virtù del quale ha subito una inibizione di due mesi e 20 giorni.

Il procedimento in oggetto trae origine da un esposto anonimo in cui si segnalavano alla Procura Federale alcune presunte incompatibilità relative ai ruoli ricoperti dal dott. Claudio Stefani. In merito, la Procura Federale ha ritenuto sussistere, a carico del Presidente Ruzza, una attività di promozione dell’opera professionale del dott. Stefani (Presidente del Collegio dei Revisori dal 2001).

In questa sede, appare opportuno sottolineare come il Presidenza Ruzza non abbia, nel corso del suo attuale mandato, promosso ex novo l'attività professionale del dott. Claudio Stefani, che già da diversi anni, infatti, rappresenta una risorsa del Comitato Regionale Veneto. Una risorsa per così dire “trasversale”, poiché non legata esclusivamente all'attuale gruppo dirigente del CRV.

Sul punto è sufficiente richiamare un articolo del dicembre 2012 di “Calcio Illustrato”, in cui l'opera professionale del dott. Stefani è descritta in maniera articolata (senza che ciò sia stata considerata attività promozionale vietata) da parte del precedente Presidente del Comitato Veneto. Si ricordano, inoltre, numerosissimi comunicati (stagione sportiva 2011/2012, quindi con altro Presidente) in cui il Comitato Regionale Veneto, a vario titolo, illustra l'attività di consulenza svolta a favore delle società da parte del dott. Stefani.

Fatte tali considerazioni, come chiarito agli organi della Procura, si smentisce categoricamente che la Stefani Consulting abbia corrisposto e/o ottenuto somme dalla LND Servizi.

In ordine alla sussistenza dei requisiti di compatibilità del dott. Stefani, giova, infine, rimarcare come il comunicato ufficiale n. 99, della Stagione Sportiva 2012/13, attribuisca il potere di verifica relativo allo svolgimento di cariche elettive alle Commissioni disciplinari territoriali. Non è dato cogliere, dunque, quale ulteriore attività di verifica avrebbero dovuto svolgere i Presidenti del Comitato Regionale Veneto che si sono susseguiti nel corso degli anni.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel ribadire la propria estraneità rispetto ai fatti contestati, il Presidente Ruzza ha ritenuto comunque di definire celermente il procedimento al solo fine di continuare la propria opera professionale in favore delle Società venete, e perché stanco di incontri che, a suo modo di vedere, non portavano ad un effettivo dimensionamento della vicenda.

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  Scritto da Redazione Venetogol il 18/08/2015
 

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