Quantcast

Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Venezia


Caso Venezia 1907- Venezia Fc la controreplica di Scarpa Basteri...

In breve replica a quanto affermato dal Presidente del Comitato Regionale Veneto FIGC-LND dott. Ruzza in data odierna, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Venezia 1907 – per voce suo il presidente Gianalberto Scarpa Basteri - ricorda che, ai sensi dell’art. 18 1° comma delle N.O.I.F. (Norme di organizzazione interna federale), “La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive”. Per meglio comprendere significato e portata del succitato articolo, basta dare lettura al Comunicato Ufficiale n. 94 del 29/05/2015, con cui è lo stesso Comitato Regionale Veneto F.I.G.C. - L.N.D., a pag. 3 a precisare che “agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta - per la società affilianda- l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.” 
E’ bene chiarire inoltre che per aggettivazione non si intende la presenza di sigle quali A.S. (Associazione Sportiva), S.S. (Società Sportiva) F.C. (Football Club) e via discorrendo che costituiscono, appunto, meri acronimi di sigle societarie né della parola Calcio che è priva di efficacia distintiva in quanto solamente descrittiva del settore di attività. 
Ciò premesso non si ritiene condivisibile l’assunto per cui “l’unico elemento che accomuna le ragioni sociali in argomento (Venezia 1907 e Venezia FC) è il riferimento alla Città di Venezia, il cui utilizzo, va da sé, non è di pertinenza esclusiva di una società”.
Infatti, se il riferimento fosse solo al nome della città e non invece alla denominazione sociale come recita l’art. 18 delle N.O.I.F. allora vi sarebbe la possibilità di ottenere l’affiliazione di molteplici società dall’identico nome. Ed allora, oggi si potrebbero affiliare la Roma F.C. e/o la S.S.C. Roma accanto alla precedentemente esistente A.S.R. Roma, oppure l’A.S. Napoli accanto al già esistente S.S.C. Napoli. E gli esempi potrebbero essere centinaia, vanificando così la finalità dell’art. 18 delle NOIF.

Ufficio Stampa Venezia 1907

Print Friendly and PDF
  Scritto da Redazione Venetogol il 06/05/2016
 

Altri articoli dalla provincia...



















Vai all'edizione provinciale
Tempo esecuzione pagina: 0,07484 secondi