Promozione. Inammissibile il reclamo del Treviso sulla gara di Noventa
E' stato giudicato inammissibile il reclamo del Treviso dopo l'1-1 di domenica scorsa a Noventa di Piave (Promozione girone D). I biancocelesti lamentavano presunti errori dell'arbitro. Tuttavia il Treviso non ha inoltrato il reclamo alla controparte, senza contare che il giudice sportivo non può esprimersi su eventuali errori di valutazione del direttore di gara.
Ecco quanto riportato dal comunicato ufficiale del giudice sportivo.
gara del 26/11/2017 NOVENTA - TREVISO
A.C.D. Treviso ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando alcuni comportamenti dell'A., a suo dire errati, che vanno dall'annullamento di un gol regolare all'adozione di provvedimenti disciplinari inadeguati, per eccesso o difetto, ai comportamenti sanzionati. Dell'inoltro del reclamo alla controparte non v'é cenno, come pure di riserva tempestiva su presunti errori tecnici dell'A.. Considerato che, - anche ammesso che l'A. possa aver commesso degli errori di valutazione, il G.S. non può assumere provvedimenti in merito, soprattutto allorché i comportamenti siano stati accertati dal direttore di gara e assunte determinazioni dopo averli valutati nel loro contenuto tecnico o disciplinare; - il reclamo avrebbe dovuto essere preceduto da preannuncio oppure, se presentato nei termini previsti per il preannuncio
corredato dei motivi, avrebbe dovuto essere comunicato alla controparte a pena d'inammissibilità.
P.Q.M. il G.S. dichiara inammissibile il reclamo per motivi formali rilevati e in relazione alla non reclamabilità delle decisioni arbitrali, così come rappresentate.
Addebita la tassa di reclamo non versata ed omologa il risultato acquisito in campo : Noventa - Treviso 1 - 1