Prima cat. girone F: Salvatronda-Azzurra Sandrigo si dovrà ripetere
Per errore tecnico del direttore di gara su una mancata espulsione. Determinante per il giudice il verbale dell'osservatore arbitrale
Salvatronda-Azzurra Sandrigo di Prima categoria (girone F), giocata lo scorso 13 gennaio e vinta 1-3 dagli ospiti, si dovrà ripetere. Il giudice sportivo ha infatti accolto il reclamo del Salvatronda. I castellani lamentavano un errore tecnico dell’arbitro, che al 79’, sullo 0-3, non ha espulso un giocatore dell’Azzurra dopo la seconda ammonizione. Il direttore di gara non ha riconosciuto lo sbaglio, confermando il referto in cui riportava come ammonito un altro giocatore. Determinante però il verbale di un osservatore arbitrale presente sugli spalti e che ha segnalato la svista.
Ecco la delibera del giudice sportivo:
A scioglimento della riserva assunta con C.U. 16.1.2019. La società Salvatronta ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 13.1 2019 contro la società Azzurra Sandrigo, formalizzata la riserva al termine della gara, consegnata per iscritto all'A., seguita da tempestivo preavviso di reclamo e altrettanto tempestivo reclamo, comunicato alla controparte. Lamenta la reclamante che, al 34º del II° tempo l'arbitro ha ammonito due giocatori: il n. 11 Salvatronda, JASAROVSKI ZIBEJR e il n. 11 Azzurra Sandrigo, SCANAVIN GIULIO. Questi, già ammonito al 27º del Iº tempo, non sarebbe stato espulso, ma sostituito al 35º del IIº col giocatore Carfagna Simone Pietro.
Il fatto, integrante errore tecnico dell'A., deponeva per la ripetizione della gara, terminata col punteggio Salvatronda - Azzurra Sandrigo 1 a 3. La reclamata non ha fatto pervenire contro deduzioni. Risultando dal referto che l'ammonizione del 34º del IIº tempo sarebbe stata inflitta al giocatore Maita Andrea, piuttosto che a Scanavin Giulio, é stato richiesto supplemento di referto all'A., che ha confermato quanto riportato nel referto.
Tuttavia, poiché la società reclamata aveva evidenziato anche il comportamento dell'osservatore arbitrale, che determinava giustificate perplessità in merito alla corretta redazione del referto e del supplemento, corroborate dalla mancanza di controdeduzioni da parte della reclamata, pur in presenza di un fatto agevolmente contestabile e di pronta percezione, é stata richiesta l'acquisizione, presso la competente sede AIA del verbale dell'Osservatore Arbitrale, Berto Fabrizio. In detto verbale l'osservatore riporta l'ammonizione, al 34º del IIº tempo del giocatore n. 5 Salvatronda (Jsarovski Zibejr) e del n. 11 di Azzurra Sandrigo (Scanavin Giulio), avvalorando, così, la tesi della reclamante dell'errore arbitrale, determinante la prosecuzione della competizione in posizione di denegato vantaggio, determinato dall'espulsione del giocatore Scanavin Giulio.
Il G.S., pur nella consapevolezza che il verbale dell'O.A. non é fra i documenti di fede privilegiata, ma sicuramente suscettibili di valutazione discrezionale, valutato il contenuto con gli altri indizi costituiti dalla dettagliata ricostruzione del fatto, contenuta nel reclamo, compreso l'atteggiamento assunto dall'O.A. a fine partita col DdG, il silenzio della reclamata, che avrebbe potuto intervenire con osservazioni nel procedimento, in prospettiva delle negative ripercussioni sul risultato favorevole ottenuto sul campo, delibera:
-di non convalidare il risultato conseguito sul campo, riportato in narrativa;
-disporre la ripetizione della gara come da provvedimento del CRV competente.
L'accoglimento del reclamo esonera dal pagamento della relativa tassa.