Vallata-Cimapiave da ripetere. Il G.S. condanna l'operato arbitrale...

nella foto Byron Moreno, protagonista in negativo dei mondiali in Corea e Giappone nel 2002
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E' arrivato puntuale anche il verdetto del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti domenica scorsa in quel di Tarzo dove la partita tra il Vallata 1999 e il Cimapiave era stata sospesa al 3' del secondo tempo per una presunta spinta provocata dal giocatore Cimapiave Ballesto ai danni del direttore di gara (una reazione alla doppia ammonizione) che poggiandogli le mani al petto lo ha indotto alla sospensione della stessa.
Il Giudice sportivo ha emesso la sentenza condannando l'operato dell'arbitro anche in virtù della scarsa violenza del gesto del giocatore del Cimapiave che ha sì appoggiato le mani nel petto dell'arbitro ma senza intenzione di spostarlo e provocargli conseguenze. La partita verrà ripetuta. Il giocatore Ballesto sconterà 4 giornate di squalifica e aldilà del brutto gesto, da condannare (ma obiettivamente come se ne vedono in tante partite) viene da chiedersi, nella reale ricostruzione dei fatti, come abbia fatto l'arbitro a prendere la decisione di sospendere la partita.
Visti i precedenti accaduti anche nel trevigiano, la domanda sorge spontanea: l'incredibile (e incomprensibile a questo punto) decisione dell'arbitro di sospendere la gara che sia stata forse una decisione presa dal desiderio di protagonismo dell'arbitro stesso?
Lasciamo a voi i commenti aprendo a proposito una discussione in merito nel forum!
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Questa la sentenza ufficiale:
Dagli atti ufficiali emerge che la gara in oggetto è stata sospesa al 3' del secondo tempo sul risultato: VALLATA 1999 -
CIMAPIAVE 1-1. Il direttore di gara provvedeva ad espellere il giocatore BALLESTO SIMONE (Cimapiave) per somma di ammonizioni. Questi reagiva alzando le mani, portandole all'altezza del petto dell'arbitro e, senza violenza, lo spingeva con entrambe le mani, ma non arrivava a spostarlo, né gli provocava conseguenze. A questo punto l'arbitro, non sentendosi più nella condizione psicologica di proseguire la direzione della gara ne disponeva la fine anticipata. Mentre l'arbitro si avviava verso gli spogliatoi, gli si avvicinava il giocatore BALLESTO SIMONE (Cimapiave) cercando di giustificare il suo comportamento, ma poi gli proferiva espressione denigratoria.
P Q M
- Visti gli artt. 64 delle NOIF e 17. 4 del CGS:
- Ritenuto che la scelta arbitrale, per sè legittima, non poggia su presupposti oggettivi per giungere alla sospensione della gara;
IL G. S. DELIBERA:
- la ripetizione della gara a cura di questa Delegazione;
- la squalifica per QUATTRO giornate al giocatore BALLESTO SIMONE (Cimapiave).
Si pone a carico della società ASD VALLATA il risarcimento del danno arrecato all'automezzo del direttore di gara.
Scritto da Redazione Venetogol il 24/11/2011













