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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Belluno


DECISIONI GIUDICE SPORTIVO del 5/11/2014

REAL DAMOS schiera giocatore non tesserato, sconfitta per 0-3!

Ecco le decisioni del giudice sportivo, delegazione per delegazione.

 

- DELEGAZIONE DI BELLUNO


 

5.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BELLUNO

Gara: DOMEGGE – REAL DAMOS – 7/A

Durante l'inserimento dell'ammonizione a carico del giocatore PIAIA Simone nato il 03/02/1990 schierato in campo con la maglia n.10 da parte della società REAL DAMOS è emersa la necessità di una verifica;
- esaminata la documentazione ufficiale in atti;
- esperiti gli accertamenti di fatto dai quali è risultato che il suddetto calciatore non è in regola con le disposizioni sul tesseramento in quanto, alla data della gara in oggetto, non risultava tesserato per la predetta Società;

- premesso che l'art.27 comma 2 delle NOIF prevede che possano partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati della FIGC e che quindi la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve considerarsi irregolare;

- ritenuto che in base all'art.17 commi 1 e 5 lettera a) del CGS "la società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole;
- ritenuto altresì che l'art.18 del CGS prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali.

P.Q.M.
il giudice sportivo delibera:
- di non omologare il risultato conseguito sul campo;
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla Società REAL DAMOS per 0 - 3;
- di porre a carico della società REAL DAMOS la sanzione dell'ammenda di Euro 60,00 per aver impiegato in gara giocatore non tesserato;
- di inibire per un (1) mese, sino al 4/12/2014, il dirigente della società REAL DAMOS , Sig. AVOLEDO Gianni , atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;
- di squalificare per una (1) gara il giocatore PIAIA SIMONE da scontarsi alla prossima gara ufficiale dopo l’eventuale tesseramento;
- di trasmettere gli atti relativi alle gare nelle quali il suddetto giocatore ha partecipato al Presidente del CRV - FIGC per eventuali ulteriori indagini tramite la Procura Federale. 


 

5.1.4. CAMPIONATO ALLIEVI BELLUNO

Gara: AGORDINA – PIAVE – 7/A

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.21 del 21/10/2014 – PUNTO 5.1.4. - pag.21/239.
il Giudice Sportivo:
- esaminata la documentazione ufficiale in atti;
- premesso che l’art. 27 delle NOIF prevede che possono partecipare alle gare soltanto calciatori tesserati per la FIGC; - esperiti gli accertamenti di fatto, dai quali è risultato che la società AGORDINA ha schierato in campo un giocatore, SCHENA ANDREA, nato il 30/08/1998, che sino alla gara della data in oggetto non risultava tesserato per la Soc. AGORDINA;

- ritenuto che la partecipazione alla gara del calciatore non tesserato deve quindi considerarsi irregolare;
- ritenuto altresì che, in base all’ art. 17 comma 1 e comma 5 lett. a) del CGS, la "società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0-3 o con il punteggio eventualmente più favorevole conseguito sul campo dalla squadra avversaria, e che l’art. 18 del C.G.S. prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali;
P.Q.M.
Si delibera:
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla Società AGORDINA per 0-3;
- di infliggere a carico della società AGORDINA la sanzione dell'ammenda di Euro 55,00 per avere impiegato in gara giocatore che non ne aveva titolo;
- di inibire sino al 4/12/2014, il dirigente della Soc. AGORDINA sig. ROSSON Alberto, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva.
- di squalificare il giocatore SCHENA ANDREA per una giornata da scontare dopo l’eventuale tesseramento.
- di trasmettere gli atti relativi alle gare nelle quali il suddetto giocatore ha partecipato al Presidente del CRV - FIGC per eventuali ulteriori indagini tramite la Procura Federale. 



- DELEGAZIONE DI PADOVA


 

8.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: CORTE - CARPANEDO

A scioglimento della riserva di cui al c.u. 21 del 29/10/2014 p. 6.1.2. pag. 417, e premesso che;

La società POL. CORTE ha inoltrato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto lamentando che il giocatore della Soc. CARPANEDO Cioffi Giuseppe avrebbe partecipato alla partita in oggetto privo di tessera federale e senza previa verifica della sua identità da parte dell’arbitro, in asserita violazione dell’art. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio ai sensi del quale:

“L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori , deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara ....omissis...”

Il reclamo è infondato.

Nel supplemento di rapporto l’arbitro ha infatti precisato che “la consegna del documento identificativo del giocatore (patente di guida)” gli è stata consegnata “dopo la consegna dei cartellini di gara”, ma sempre “prima dell’inizio della stessa” e che “solo per dimenticanza il documento identificativo non è stato inserito nella lista dei giocatori”.

Non si è quindi verificata violazione della norma regolamentare su cui è incentrato il reclamo della Società Pol. Corte.

In ogni caso, una violazione di questo tipo, anche ove avesse configurato un errore tecnico riconosciuto dall’arbitro, non avrebbe determinato automaticamente la perdita della gara perchè l’art. 17 del C.G.S. subordina l’irrogazione di tale sanzione ad una verifica in ordine al “se e in quale misura” l’errore tecnico “abbia avuto influenza sulla regolarità della gara”, influenza che nel caso in esame non ci sarebbe comunque stata dato che la mancata identificazione di un giocatore regolarmente tesserato non ha alcuna conseguenza sullo svolgimento della partita.

P.Q.M.

Si delibera:

  •   di respingere il reclamo in oggetto;

  •   di confermare il risultato conseguito sul campo di CORTE 1 – CARPANEDO 1;

  •  

  di addebitare alla Soc. POL. CORTE l’importo della tassa reclamo non versata; 



- DELEGAZIONE DI VERONA

 

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI VERONA

GARE DEL 12/10/2014

Gara: BEVILACQUA CALCIO - CASALEONE 1956
Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. ASD Casaleone ha fatto partecipare il calciatore Ambrosi Kevin, attualmente tesserato per altra società si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando:

  • -  il risultato di 3-0;

  • -  ammenda di euro 100,00;

  • -  inibizione del sig. Ambrosi Emanuele, dirigente accompagnatore, sino al 3/12/14;

  •  

-  squalifica di n. 1 giornata in capo al giocatore Ambrosi Kevin 


 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI VERONA

 

GARE DEL 3/11/2014

Gara: BOVOLONE - BOYS BUTTAPEDRA 2006
Esaminata la documentazione ufficiale agli atti,constatato che la Soc. BOYS BUTTAPEDRA si è presentata in campo con un numero di calciatori inferiore a quello previsto dal regolamento,si delibera di applicare ai danni della Soc. BOYS BUTTAPEDRA il disposto di cui all'art. 17 comma 1, determinando il risultato come segue: BOVOLONE 3 - BOYS BUTTAPEDRA 0 



- DELEGAZIONE DI VICENZA


 

9.1.3. CAMPIONATO JUNIORES VICENZA

GARE DEL 25/10/2014

9.2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 25/10/2014 TRISSINO VALDAGNO - SAN VITALE 1995

Sciogliendo la riserva di cui al precedente C.U. n° 26 preso in esame il reclamo della Soc. Trissino Valdagno il G.S. in base a quanto disposto dall'Art 17 comma 4 del nuovo C.G.S. lo dichiara improponibile, in quanto vertente su fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottati in campo dall'arbitro, ai sensi di quanto previsto dalla regola di gioco n° 4, ciò premesso si Delibera :

1) di omologare la gara con il risultato conseguito in campo 1-2 (Trissino Valdagno-San vitale 1995 1-2) 2) di addebitare la tassa reclamo non versata. 

 

 

 

 

 

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  Scritto da ZZZ ZZZ il 06/11/2014
 

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