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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Belluno


DECISIONI GIUDICE SPORTIVO del 19/11/2014

Schiera giocatore non ancora tesserato, 0-3 per il Lions Villanova!

Ecco il consueto riepilogo delle decisioni del Giudice Sportivo, delegazione per delegazione.

 

- DELEGAZIONE DI BELLUNO

 

4.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BELLUNO

A scioglimento della riserva assunta con il C.U. N°22 del 05/11/2014

Emerge dal referto arbitrale che il direttore di gara, all’inizio dell’incontro REAL DAMOS – COMELICO del 02/11/2014, in applicazione dell’art.63.2 NOIF, ha richiesto la designazione degli assistenti di parte, precisando che, se fossero stati all’uopo impiegati calciatori di riserva,costoro non sarebbero stati utilizzabili durante l’incontro. A questo punto, stante il rifiuto dell’allenatore della società USD COMELICO, Zancolò Fausto, di effettuare la designazione, il direttore di gara decideva di far disputare senza assistenti di parte l’incontro, conclusosi con il risultato REAL DAMOS – COMELICO 2-1. Rilevato che la disputa della gara in dette condizioni integra errore tecnico dell’arbitro come da lui stesso riconosciuto. Rilevato che altro errore tecnico, ricavabile d’ufficio dal referto, consiste nell’aver interloquito con i giocatori di riserva piuttosto che con i capitani delle squadre che costituiscono i naturali referenti.

Considerato che, in ogni caso, l’assenza degli assistenti va attribuita al comportamento della Società USD COMELICO, il cui allenatore era l’unico titolato a disporre l’impiego dei giocatori a disposizione.

Valutato, tuttavia, come non sempre e in automatico l’errore tecnico dell’arbitro, pur se esplicitamente ammesso, possa portare alla ripetizione dell’incontro, in quanto va salvaguardato il principio di effettività del risultato conseguito sul campo valutando la reale incidenza di detto errore sul risultato della gara.
Nella specie, pur stigmatizzando sul punto le condotte del direttore di gara, il danno conseguente all’errore tecnico segnalato risulta, a questo G.S., con identica rilevanza per entrambe le squadre.

Infine, preso atto di come l’art. 46 Codice di Giustizia Sportiva stabilisca che le motivazioni dei preannunciati reclami debbano essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa e per trasmissione deve intendersi, per granitica giurisprudenza sia sportiva che civile, recepimento da parte del destinatario, mentre nella specie detti motivi, pur se regolarmente preannunciati, sono pervenuti alla scrivente Giustizia Sportiva, da parte della Società USD COMELICO, al decimo giorno successivo alla disputa della gara; ne consegue l’inammissibilità del reclamo in parola. Sono assenti le controdeduzioni da parte della Società FC REAL DAMOS.

PQM
Il G.S. delibera di:

  • -  Omologare il risultato ottenuto sul campo REAL DAMOS COMELICO 2-1;

  • -  Applicare alla Società USD COMELICO l’ammenda pari a € 60,00, oltre alla penalizzazione di 1 punto in

    classifica;

  • -  Sanzionare l’allenatore della Società USD COMELICO, Zancolò Fausto, con la squalifica per 3 giornate;

  • -  Dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla Società USD COMELICO e dispone l’addebito della tassa

reclamo non versata. 



- DELEGAZIONE DI PADOVA


8.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: VALSUGANA CALCIO - LIONS VILLANOVA Girone A – 8/A

Durante l'inserimento dell'ammonizione a carico del giocatore PERIN Steven nato il 10-08-1993 schierato in campo con la maglia n.7 da parte della società A.S.D. LIONS VILLANOVA è emersa la necessità di una verifica;
- esaminata la documentazione ufficiale in atti;
- esperiti gli accertamenti di fatto ai quali è risultato che il suddetto calciatore non è in regola con le disposizioni sul tesseramento in quanto, alla data della gara in oggetto, risultava tesserato con la società ASD SALESE CALCIO;

- considerato che il tesseramento con la societa ASD LIONS VILLANOVA risulta avvenuto in data successiva alla disputa della gara in oggetto (16-09-2014);
- ritenuto che in base all'art.17 commi 1 e 5 lettera a) del CGS "la società che fa partecipare alla gara calciatori che non abbiano titolo per prenderne parte" è sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3 o con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole; ritenuto che l'art.18 del CGS prevede un sistema graduato di sanzioni a carico delle società che siano incorse in violazioni delle norme federali.

P.Q.M.

il Giudice sportivo delibera:
- di non omologare il risultato conseguito sul campo;
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD LIONS VILLANOVA per 0 - 3.
- di porre a carico della suddetta società la sanzione dell'ammenda di Euro 50,00 per aver impiegato in gara un giocatore non tesserato;
- di inibire per un (1) mese sino al 19-12-2014 il dirigente accompagnatore ufficiale Sig. MICHIELOTTO Alessandro, atteso che l'impiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongo la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva;
- di squalificare per una (1) gara il giocatore PERIN Steven oltre all'ammonizione sanzionata sul campo dopo il suo tesseramento avvenuto il 16-11-2014 e quindi in data successiva alla disputa della gara in oggetto;
- dispone di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti istruttori miranti all'accertamento delle responsabilità in relazione alle gare in cui la società ASD LIONS VILLANOVA ha fatto partecipare il giocatore non tesserato unitamente ai rapporti e alle distinte delle gare medesime.- . 



- DELEGAZIONE DI SANDONA'


CAMPIONATO TERZA CATEGORIA S.DONA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/11/2014 SAN GIUSEPPE AURORA FC ‐ ALTINO

A scioglimento della riserva di cui al C.U. n 25 del 12/11/14 esaminato il reclamo della società A.S.D. ALTINO che contesta la regolarità della gara di cui sopra in quanto la società A.S.D. SAN GIUSEPPE AURORA avrebbe impiegato nella stessa il calciatore PETRUZZI DIEGO in posizione irregolare in quanto non tesserato. Visti gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti;preso atto che il summenzionato calciatore non risulta tesserato con la società A.S.D SAN GIUSEPPE AURORA FC e quindi in posizione irregolare,questo G.S. delibera di applicare a carico della predetta società il disposto dell'art 17 punto 5 del C.G.S., infliggendole le seguenti sanzioni : perdita sportiva della gara per 0 ‐ 3 , ‐ ammenda di euro 50 per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore non tesserato;‐ inibizione fino al 3/12/14 al dirigente accompagnatore ufficiale sig. CHINELLATO GIANFRANCO. La tassa reclamo NON e’ stata versata . 



- DELEGAZIONE DI VENEZIA


6.1.2. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA VENEZIA

 

 

gara del 16/11/2014 REAL CAMPALTO - STRA RIVIERA DEL BRENTA

Dai documenti ufficiali agli atti risulta che alla gara emarginata ha partecipato nelle fila del R. Campalto il giocatore Corciovei George (n. il 12/09/1992 - c.i. A08705437) in posizione irregolare in quanto squalificato fino al 31/12/2014 (vedi del. C.U. n°21 del 12/11/2014). Inoltre nella stessa gara figura come Dir. Acc. del R. Campalto il Sig. Alfiero Nicolas, squalificato fino al 31/12/2014 sul C.U. n°21 del 12/ 11/2014. Per quanto sopra esposto, in applicazione degli art. 17 c.5a,18 c.b e 19 c.f del C.G.S., il G.S. delibera di: determinare il risultato della gara R. Campalto - Strà Riv.del Brenta 0-3 anziché 3-3; infliggere l'ammenda di € 750,00 alla Soc. R. Campalto; inasprire la squalifica al Sig. Alfiero Nicolas (Dir. R. Campalto) fino al 30/06/2015; inasprire la squalifica al giocatore Corciovei George fino al 28/02/2015. 



- DELEGAZIONE DI VERONA


GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES VERONA

GARE DEL 15/11/2014

Gara: ATLETICO SAN VITO - BEVILACQUA CALCIO
Constatato che la Società Atletico San Vito ha utilizzato un numero di giocatori fuori quota superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 comma 1 del CGS omologando il risultato conseguito sul campo 2 - 5 in quanto più favorevole.

Gara: CASALEONE 1956 - BOVOLONE
Constatato che entrambe le Società hanno utilizzato un numero di giocatori fuori quota superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera di applicare ai danni delle stesse il disposto di cui all'art.17 comma 1 del CGS determinando per entrambe la perdita della gara a tavolino con il risultato di 0 - 3

Gara: CORBIOLO - SAN ZENO VERONA 1919 ARL
Constatato che la società Corbiolo ha utilizzato un numero di giocatori fuori quota superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 comma 1 del CGS ovvero perdita della gara con il risultato di 0 - 3

Gara: PRIMAVERA - ARES CALCIO VERONA
Constatato che la Società Primavera ha utilizzato un numero di calciatori fuori quota superiore a quello previsto dal regolamento, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 comma 1 del CGS, convalidando il risultato conseguito sul campo 6 - 1 in quanto più favorevole


GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI VERONA

GARE DEL 8/11/2014

Gara: MONTEBALDINA CONSOLINI - GARDA
Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. Montebaldina Consolini ha fatto partecipare il sig. Zanolli Alberto in veste di allenatore, anche se non tesserato per la stessa, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui all'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando:

  • -  ammenda di euro60,00;

  • -  inibizione del sig. Leporati Simone, dirigente accompagnatore, sino al 03/12/2014;

  • -  inibizione del sig. Zanolli Alberto per la prima giornata successiva al tesseramento



    GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B" VERONA

    GARE DEL 2/11/2014

    Gara: PESCANTINA SETTIMO - LUGAGNANO
    Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la società Lugagnano ha fatto partecipare il sig. Ledro Paolo in veste di allenatore, pur non essendo tesserato per la stessa si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto l'art.17 no 1 e 5 del C.G.S. determinando:

    • -  ammenda di euro 60,00;

    • -  inibizione del sig. Marco Spada, dirigente accompagnatore, sino al 03/12/2014;

                    -  inibizione del sig. Ledro per la prima giornata successiva al tesseramento



 - DELEGAZIONE DI VICENZA

 

10.2.2. CAMPIONATO JUNIORES VICENZA

gara del 15/11/2014 REAL S.ZENO - TRISSINO VALDAGNO

esaminato il rapporto arbitrale esperiti gli opportuni accertamenti appurato con l'ufficio tesseramenti che i giocatori Bance Abdoulaziz e Turkulovic Kristijan non risultano essere tesserati, tutto ciò premesso il G.S. in ottemperanza alle disposizioni Federali Delibera :

1) di applicare ai danni della Soc. Trissino Valdagno la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (Real San Zeno- Trissino Valdagno 3-0)
2) di inibire il D.A. Bertoldo Roberto fino al 14-12-2014
3) di comminare l'ammenda di € 50,00 per aver fatto partecipare giocatori non aventi diritto.

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  Scritto da ZZZ ZZZ il 20/11/2014
 

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