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Lo scioglimento dell'associazione sportiva dilettantistica...

In un momento storico quale quello attuale, in piena crisi economica e dati gli innumerevoli controlli svolti a tappeto da parte dell’Agenzia delle Entrate, aumenta il numero delle associazioni sportive che, a fine stagione, decidono, loro malgrado, di chiudere i battenti, non riuscendo più a sostenere gli elevati costi di gestione che l’attività sportiva/istituzionale comporta.

L’estinzione dell’associazione, quale evento conclusivo della vita dell’ente, non è però un operazione che può essere eseguita superficialmente, infatti perché si possa correttamente perfezionare la definitiva cessazione dell’esistenza dell’associazione, con effetti civilistici e fiscali, è fondamentale rispettare e porre in essere precisi adempimenti previsti dalla legge, ciò al fine di evitare spiacevoli conseguenze sotto il profilo delle possibili responsabilità sia civilistiche che fiscali.
Va innanzitutto precisato che per le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute (che sono la maggioranza) non ci sono norme specifiche ad hoc che ne disciplinano lo scioglimento, a differenza di quanto previsto per le associazioni riconosciute. Infatti per quest’ultime il Codice Civile agli artt. 30 e seguenti prevede tutti gli adempimenti necessari per la liquidazione del patrimonio e  l’estinzione di un’associazione che aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex artt. 14 e seguenti del C.c.. Tale normativa però non viene ritenuta, da parte della maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, applicabile anche alle associazioni non riconosciute. Pertanto per queste ultime è necessario individuare il corretto percorso da seguire che garantisca la regolare estinzione.

Per le asd non riconosciute le prime norme da seguire per lo scioglimento si trovano proprio nello Statuto della stessa. Infatti come per ogni attività amministrativa e gestoria della vita dell’associazione anche quanto attiene al suo definitivo scioglimento deve essere disciplinato dallo statuto, che quindi andrà considerato, seguito e rispettato.

Lo statuto, a sua volta, deve obbligatoriamente prevedere la norma che disciplini la fase conclusiva della vita dell’associazione, come stabilito dal comma 18 dell’art. 90 della L. 289/02, previsione necessaria per l’ottenimento del riconoscimento sportivo da parte delle federazioni sportive nazionali e del CONI.

La norma sopra citata stabilisce che gli statuti debbano contenere tra le clausole indispensabili: “g) le modalità di scioglimento dell’associazione;” e “ h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”, non prevede però l’obbligo di specificare nello statuto le possibili cause di scioglimento, che però possono rinvenirsi nel:

-          Avvenuto raggiungimento dello scopo sociale;

-          La sopravvenuta impossibilità al perseguimento dello stesso;

-          Il venir meno della totalità degli associati.

L’organo deputato alla delibera sullo scioglimento dell’associazione è l’assemblea, organo sovrano, convocato in seduta straordinaria.

L’assemblea straordinaria per essere validamente convocata e costituita, deve rispettare i quorum a tal fine previsti nello statuto. La delibera di scioglimento sarà valida con voto favorevole di 2/3 degli associati e dovrà provvedere alla nomina di coloro i quali si occuperanno della definitiva estinzione dell’ente, ossia i liquidatori. Infatti il verificarsi di una delle cause di scioglimento non determina l’immediata estinzione dell’associazione ma la collocano prima di tutto in liquidazione. Durante il periodo di liquidazione, i liquidatori appositamente nominati riscuoteranno i crediti, pagheranno i debiti e solo dopo aver concluso tutti i rapporti ancora in essere si perfezionerà l’estinzione.

Possono essere nominati liquidatori anche gli organi ordinari dell’associazione i quali rimangono in carica a tal fine, eventualmente in regime di prorogazio o dietro specifico mandato dell’assemblea.

L’associazione potrà essere validamente estinta solo nel momento in cui, al termine delle procedure di liquidazione del patrimonio, non sussisterà più alcun rapporto giuridico in essere in capo alla stessa.

Una volta terminata la fase di liquidazione, i liquidatori dovranno convocare, nelle modalità previste dallo statuto, l’assemblea  in seduta ordinaria per l’illustrazione delle operazioni di liquidazione  e l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, nonché, se residuasse un attivo, deliberare a chi devolverlo.

A questo punto bisogna prendere in considerazione questo secondo aspetto, altrettanto delicato: cosa fare dei beni che restano quando si chiude un associazione. Come già anticipato sopra la lett. h), co. 17, art. 90 L. n. 289/02, impone che negli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche debba espressamente essere previsto “l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento”. Tale norma costituisce una specifica di una previsione più ampia. Intatti, secondo quanto previsto dall’art. 148, co. 8, lett. b) Tuir, tutti gli enti di tipo associativo che intendono beneficiare delle agevolazione fiscali devono inserire nel proprio statuto la clausola che preveda “l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo…, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge”.

In pratica il patrimonio sopravvive allo scopo del soggetto. Addirittura se l’associazione sportiva dilettantistica muti per ipotesi il proprio scopo istitutivo vale l’obbligo di devoluzione del patrimonio formato grazie alla qualifica agevolata in analogia a quanto stabilito per le Onlus. A differenza di queste ultime però, in caso di scioglimento dell’ente non è necessario preventivamente “sentire” l’organo di controllo.

In materia di adempimenti collegati alla devoluzione del patrimonio gli unici riferimenti di prassi sul tema sono quelli relativi proprio alle Onlus. Quindi in linea generale anche per le altre tipologie di associazione (nel nostro caso quelle sportive dilettantistiche) si segue quanto viene specificato per queste ultime.

E’ bene specificare che le eventuali cessioni di beni di proprietà dell’associazione effettuate prima della liquidazione definitiva devono essere realizzate a valori di mercato. Ciò consente di mettersi al riparo da eventuali contestazioni legate alla cessione, tra e quali anche quelle conseguenti al divieto statutario di effettuare distribuzioni indirette di utili.

Qualora invece durante la vita dell’associazione uno o più soci  avessero concesso in favore dell’ente un prestito infruttifero per sopperire ad esigenze di gestione, questi potranno essere restituiti al valore nominale, utilizzando il residuo attivo eventualmente risultante dalla fase di liquidazione, senza che ciò integri in alcun modo il divieto di distribuzione di utili anche indiretti agli associati.

Si fa notare però che la mancanza di un controllo preventivo in merito alla devoluzione del patrimonio e, soprattutto, la mancanza di una sanzione per l’inadempimento affievoliscono notevolmente la portata del precetto.

Dal lato opposto, se una volta chiusa l’attività, non rimane alcun patrimonio residuo l’associazione  si considera chiusa definitivamente e al liquidatore non competerà alcun obbligo.

Una volta approvate dall’assemblea le attività liquidatorie e devoluto l’eventuale residuo attivo, questa conferirà l’incarico definitivo al liquidatore di provvedere alla chiusura del codice fiscale e della partita iva munito di copia del verbale con la delibera di scioglimento. Solo il perfezionamento di quest’ultimo atto formale determinerà la definitiva estinzione dell’associazione.

 


A DOMANDA RISPOSTA

D. Il nostro Statuto sociale prevede che l’anno sociale coincida con l’anno solare, tuttavia riteniamo sia più corretto farlo coincidere con la stagione sportiva. Come possiamo fare per fare questa variazione statutaria?
R. E’ necessario che il Presidente convochi l’Assemblea Straordinaria, la quale, con l’opportuna maggioranza, dovrà deliberare  sull’opportunità di variare lo statuto sociale. In seguito si dovrà riscrivere lo Statuto e procedere con la registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione, in duplice copia, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data dell’atto. L’imposta di registro da versare è pari a 200 Euro ed inoltre si dovrà apporre una marca da bollo da 16 Euro ogni 100 righe dell’atto che si sottopone a registrazione.

D. Quali formalità è necessario rispettare per dare prova della c.d. “vita associativa” dell’ente sportivo?
R. E’ necessario, anzitutto, verificare se lo Statuto sociale è conforme rispetto quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 148 del TUIR e dall’art. 90, commi da 17 a 18 ter della l. 289/2002. Appurato ciò è indispensabile attenersi alle previsioni statutarie. Per cui, ad esempio, se le convocazioni assembleari debbono avvenire con avviso affisso in bacheca della sede sociale e invio di mail agli associati, dare luogo a  queste modalità e, preferibilmente, conservarne prova. E’ obbligatorio verbalizzare le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo, specificando le generalità complete del presenti. In questo modo si può ovviare alla necessità di predisporre il libro soci, anche se è necessario che la composizione della compagine associativa sia chiara. Per cui eventuali ingressi o dimissioni di associati dovranno essere adeguatamente documentati. 

D. Annualmente organizziamo la Festa dello Sport e consideriamo l’evento come uno di quelli “fuori plafond dei 250.000 Euro”. Che documentazione è necessario produrre affinché non incorriamo in problemi?
R. L’art. 25 della l. 133/99 prevede che per un massimo di due eventi l’anno è possibile organizzare raccolte pubbliche di fondi e/o attività commerciali connesse allo scopo istituzionale e che i relativi ricavi commerciali, per un massimo complessivamente di 51.645,69 Euro, non concorrono a formare il reddito. E’ obbligatorio redigere un apposito rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, e redigere una relazione illustrativa. Nel primo caso si tratta di un prospetto generico che mette a confronto entrate ed uscite relative all’evento; nel secondo si tratta di una sorta di breve “tema” che illustra finalità e modalità di svolgimento dell’evento. Non ci sono schemi rigidi da seguire per redigere tali documenti, per cui ciò che è importante è realizzarli nel modo più chiaro e comprensibile possibile, corredandoli magari dalle fatture relative e da documentazione fotografica o da quella pubblicitaria che si è utilizzata per reclamizzare l’evento.

D. Recentemente è venuta meno, ai fini Iva e per chi opta per il regime 398, la differenza fra pubblicità e sponsorizzazione. Sotto il profilo pratico come ci si deve comportare?
R.  Dal punto di vista operativo tale semplificazione comporta che per le fatture emesse dal 13 Dicembre 2014 in sede di liquidazione Iva non sarà più necessario versare il 90% di Iva per le prestazioni di sponsorizzazione ed il 50 per quelle pubblicitarie. Indipendentemente da che cosa si è fatturato da questa data si verserà sempre e solo il 50% dell’Iva. Anche se saranno fatturate prestazioni relative a contratti stipulati in data anteriore al 13 Dicembre. Per cui, ad esempio: contratto di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2014-15 di 30.000 Euro più Iva stipulato il 1° Agosto 2014, che prevede che il corrispettivo venga fatturato con le seguenti scadenze: 30 Settembre, 30 Novembre e 30 Gennaio. Relativamente alle prime due fatture l’Iva viene versata al 90% (anche se la liquidazione della fattura di Novembre viene effettuata a febbraio 2015). Per la fattura del 30 Gennaio, sui 2.200 Euro di Iva (22% di 10.000) ne saranno versati solo 1.100 a Maggio 2015 e l’altra metà rimarrà nelle casse sociali.

 

Studio Stefani

 

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  Scritto da Redazione Venetogol il 12/12/2014
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