Eccellenza. Le decisioni del giudice dopo il turno infrasettimanale
Tre giornate di squalifica a Zuin della Calvi Noale

Le decisioni del giudice sportivo dopo il turno infrasettimanale nel girone B di Eccellenza (ottava giornata) e il recupero di San Martino Speme-Camisano nel girone A.
Tre gare: Zuin (Calvi Noale), "Una giornata per espressione blasfema e due giornate perché al termine della gara insultava il direttore di gara".
Due gare: Bertoni (San Luigi).
Una gara: M. Dell'Andrea e Lunardon (Calvi Noale), Catania e Derossi (Pro Gorizia), Saitta e Toso (Real Martellago).
Entrano in diffida: Maistrello (Camisano), Ferrazzo e Zane (Sandonà), Caramelli (San Luigi).
Ricorso. Lo Spinea, vittorioso 0-1 sul campo della Pro Gorizia, ha presentato reclamo chiedendo lo 0-3 a tavolino poiché due giocatori isontini non avrebbero scontato la squalifica. Il reclamo è stato però respinto. Ecco la delibera:
La Soc. F.C. SPINEA 1966 ha regolarmente formalizzato, nei termini abbreviati di cui al C.U. FIGC n. 194/a, il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla gara dei giocatori CATANIA ANTONINO e DE ROSSI FRANCESCO, che non avrebbero scontato la squalifica per somma di ammonizioni.
Entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno successivo alla disputa della gara non sono pervenute controdeduzioni della Soc. Pro Gorizia.
Il G.S. visto il reclamo rileva quanto segue.
La Soc. Spinea 1966 eccepisce la pendenza della squalifica per somma di ammonizioni nei confronti dei richiamati giocatori senza produrre la prova di quanto asserito. La reclamante si limita ad affermare che nei confronti di suddetti giocatori sono state inflitte n. 6 ammonizioni ciascuno.
Va poi considerato che la squalifica per somma di ammonizioni di cui all'art. 9.5 CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 CGS. si ritiene conosciuta solo a decorrere dalla data della loro pubblicazione, e anche in questo caso non viene indicato il comunicato in cui sono state pubblicate.
Tutto ciò premesso il G.S. delibera di respingere il ricorso come inoltrato e per l'effetto omologa il risultato come ottenuto sul campo PRO GORIZIA - F.C. SPINEA 1966 0 - 1.
Si addebita la tassa reclamo.
Scritto da Alberto Zamprogno il 04/06/2021

