Eccellenza, le decisioni del giudice. Respinto ricorso del Valgatara
Tre squalificati per il Giorgione
Le decisioni del giudice sportivo dopo la penultima giornata nel girone A di Eccellenza e l'ultima nel B.
Una gara: Boscaro (Arcella), Bagarotto (Calvi Noale), M. Antonello, Fior e Mioni (Giorgione), Codromaz e Scroccaro (Portogruaro), De Polo (Robeganese Salzano), Zane (Sandonà), De Panfilis (San Luigi), Tanaglia (Valgatara).
Entrati in diffida: Salomone (Giorgione), Barro (Liventina), Dassiè (Portogruaro), Delutti, Goubadia e Lucheo (Pro Gorizia), Bonotto (Robeganese Salzano), Rizzato (Spinea), Abbate e Scariolo (Villafranca Veronese).
Per quanto riguarda il reclamo del Valgatara dopo la gara del 30 maggio persa 1-4 con il Bassano, il giudice lo ha respinto e ha anche ammonito la società veronese, che lamentava la presenza in lista del secondo portiere giallorosso, non inserito nel gruppo squadra.
La società Valgatara ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 30.5.2021 contro la società Bassano 1903, assumendo che era stato indicato in lista il giocatore Segantini Matteo, non inserito nel gruppo squadra comunicato dalla società Bassano 1903. Ritenendo che lo stesso non fosse stato sottoposto all'esame per il riscontro di positività/negatività al Sars-Cov-2, chiede che la società Bassano 1903 sia sanzionata con la perdita della gara, conclusasi col risultato Valgatara - Bassano 1903 1 a 4.
Ha presentato osservazioni la società reclamata, allegando il referto rilasciato il 28.5.2021 da Laboratori Italiani Riuniti s.p.a. Interpellato per le vie brevi il Laboratorio medesimo da parte di questo ufficio, si é avuta conferma sia della sottoposizione del giocatore alla ricerca nella data indicata sia del risultato negativo del tampone.
Va, per altro, evidenziato che l'eventuale violazione delle prescrizioni imposte in termini di sicurezza sanitaria non incide sul risultato della competizione, essendo soltanto sanzionabile in termini economici su richiesta della Procura Federale, su segnalazione di chiunque abbia interesse. Si aggiunge che l'irregolarità era comunque riscontrabile da parte della reclamante al momento della consegna delle liste dei giocatori ammessi al tereno di gioco e doveva/poteva essere rilevata nell'immediatezza, senza riservare la doglianza all'esito infausto della competizione. Il differimento della doglianza all'esito della gara è apprezata come violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità, imposto dall'art. 4 comma 1 e sanzionabile come da comma 4 della medesima norma.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo delibera di:
- respingere il reclamo con definitivo incameramento della relativa tassa addebitata;
- convalidare il risultato conseguito sul campo Valgatara - Bassano 1903 1 a 4;
- applicare alla società Valgatara la sanzione dell'ammonizione.