Prima: 36 gare all'ex mister del Silea. Squalifica pure per il Bibione
Bussolengo-Malcesine 0-3 a tavolino
Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Francesco Bellomo, ex allenatore del Silea nel girone L di Prima categoria. "Ex" perché il tecnico si è dimesso già domenica sera dopo la partita casalinga persa con la Libertas Ceggia (il sostituto in panchina potrebbe essere Tiberio Pillon), forse anche perché deluso dalla precedente e "ingiusta" squalifica di 6 gare per il suo presunto tesseramento irregolare. A quanto pare quei 6 turni di stop erano scaturiti da un errore interno alla Federazione, visto che i ricorsi delle altre società (ad esempio dell'Opitergina per mister Costantini) sono stati tutti accolti. Il ricorso del Silea invece no, complice un vizio di forma commesso dalla società biancorossa.
Oggi Bellomo è stato squalificato per altre 36 gare. Stando al referto arbitrale, domenica avrebbe rivolto alcune offese al direttore di gara (Matteo Sartore della sezione di Padova) e sarebbe entrato nello spogliatoio nonostante la precedente squalifica. La nuova sanzione è stata in realtà moltiplicata per la continuazione e le aggravanti, come si legge nella delibera.
Da noi contattato, Bellomo si è dichiarato allibito da questa decisione e sarebbe intenzionato a presentare ricorso.
Ecco la delibera:
SQUALIFICA PER 36 GARE
BELLOMO FRANCESCO (SILEA 1927)
Riferisce l'A. che fin dal primo tempo una persona, successivamente identificata per Bellomo Francesco, lo dileggiava dalla tribuna, senza alcuna ragione. La medesima persona entrava, durante l'intervallo, nello spogliatoi della società Silea 1927, benchè, da informazioni acquisite e confermate da verifica condotta sul curriculum dello stesso, si trovasse in espiazione di sanzione, come da C. U. n. 40 del 27.10.2021, di sei gare. Intercalava gli insulti con espressioni blasfeme. A fine partita, annota ancora l'A., lo spogliatoio era frequentato da persone non legittimate nonostante l'invito rivolto al dirigente a lui addetto, di chiudere la porta per interdire l'accesso a estranei.
Va censurato il comportamento di Francesco Bellomo, che infrange plurime disposizioni del CGS: art. 9 comma lett. c), art. 14 comma 1 lett. m), art. 18, art. 36 comma 1 lett. a), art. 37 lett. a). La sanzione base, prevista per la violazione dell'art. 36, é determinata in mesi tre di inibizione, aumentata per la continuazione e gli aggravamenti del triplo. Quindi mesi nove di inibizione, da eseguirsi dopo l'esecuzione di quella in precedenza inflitta. Considerato che ogni mese corrisponde mediamente a quattro giornate di gara, la sanzione va commisurata a 36 giornate da sommarsi a quelle residue della precedente sanzione ancora non espiate.
Non va esente da censura neppure la società Silea per aver consentito all'allenatore inibito la frequentazione dello spogliatoio e l'accesso allo stesso di altre persone non autorizzate. La sanzione va determinata in euro 60,00 di ammenda.
Sanzionato deve essere anche il dirigente responsabile Schiavon Giorgio per aver consentito all'allenatore inibito il comportamento vietato (accesso allo spogliatoio) e non aver ottemperato all'invito dell'arbitro d'interdire l'accesso allo spogliatoio da parte di altre persone non autorizzate. L'inibizione fino al 6.12.2021, già comminata, va aumentata fino al 20.12.2021.
In Prima L un'altra squalifica piuttosto lunga (fino al 31 gennaio 2022) è carico del presidente del Bibione:
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2022: SALVADOR VALTER (BIBIONE)
Riferisce l'A. che, a fine partita (Bibione-Sant'Elena 1-2), nel rientro allo spogliatoio, incontrava una persona ad attenderlo, identificata come Presidente della società Bibione, che lo apostrofava con espressioni volgari e ingiuriose. Invitava il dirigente della squadra ospitante ad allontanarlo, perché non presente in lista. Nell'allontanarsi persisteva nel comportamento oltraggioso e minaccioso, tanto da suggerire ai dirigenti locali d'intervenire per fermarlo. Rientrava, però, ancora nell'area spogliatoi, continuando a esprimersi con epiteti oltraggiosi.
Il GS, ritenuto il comportamento grave in relazione al contenuto volgare delle espressioni usate, alla reiterazione e all'abuso della posizione di presidente della società ospitante, applica a VALTER SALVADOR l'inibizione a tutto il 31.01.2022.
Applica alla società BIBIONE la sanzione dell'ammenda di euro 50,00 per non aver impedito l'accesso allo spogliatoio a persona non legittimata.
In Prima categoria (girone A) da segnalare inoltre un risultato deciso a tavolino e un punto di penalità:
gara del 14/11/2021 CALCIO BUSSOLENGO - MALCESINE CALCIO
Dal referto arbitrale si evince che la società Calcio Bussolengo non ha utilizzato, obbligatoriamente, un giocatore nato dal 1.1.2000 in poi per un tempo di circa 20 minuti. Pertanto il G.S. delibera di:
- non omologare il risultato conseguito sul campo (Calcio Bussolengo -Malcesine 3-3);
- sanzionare la società Calcio Bussolengo con la perdita della gara Calcio Bussolengo - Malcesine 0-3;
- penalizzare la società Calcio Bussolengo con un punto in meno in classifica;
- applicare al dirigente accompagnatore Franchini Marco della società Calcio Bussolengo l'inibizione fino al 29/11/2021.