Bagnoli e Cordignano, ricorsi respinti. 0-3 per Arcugnano e Grisignano
In Promozione omologata la vittoria del Saonara Villatora. In Prima categoria confermato il 2-2 di Valdosport-Cordignano. Per Arcugnano e Grisignano, oltre alla sconfitta a tavolino contro Valdapone Roncà e Montecchio San Pietro, anche un punto di penalizzazione

Sono arrivate le sentenze del giudice sportivo regionale su 4 partite di Promozione e Prima categoria.
Nel girone C di Promozione respinto il ricorso dell'Arre Bagnoli Candiana, che lamentava un errore tecnico dell'arbitro nella sfida casalinga persa con il Saonara Villatora. Dunque omologato l'1-2.
Nel girone I di Prima categoria convalidato il 2-2 di Valdosport-Cordignano. Gli ospiti lamentavano il fatto che la Valdosport fosse rimasta in campo senza il fuoriquota obbligatorio dopo un cambio, accusandola inoltre di aver poi falsificato i biglietti delle sostituzioni per nascondere il lamentato errore. Le argomentazioni però cedono alla fede privilegiata del referto, dove sembra tutto regolare a livello di sostituzioni effettuate.
Nel girone C di Prima categoria l'Arcugnano è sconfitto a tavolino con il Valdalpone Roncà e penalizzato di un punto. Non si era presentato in campo per problemi legati al Covid, ma a quanto pare non aveva inviato la documentazione entro i termini previsti.
Sempre in Prima C, 0-3 a tavolino e un punto di penalità alla Polisportiva Grisignano, che ha rinunciato alla gara con il Montecchio San Pietro per mancanza di giocatori. Insufficiente però la documentazione per la richiesta di rinvio.
Ecco le delibere
gara del 20/3/2022 ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC - CALCIO SAONARA VILLATORA
La società Arre Bagnoli Candiani ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 20.3.2022 contro la società Saonara Villatora, lamentando errore tecnico dell'A., che non avrebbe consentito la sostituzione del primo portiere, espulso per somma di ammonizioni, con il secondo portiere, nonostante le ripetute richieste da parte della panchina nel corso delle due interruzioni (espulsione del portiere, prima, e allontanamento di un dirigente, dopo). Nel secondo episodio faceva riprendere il gioco con rimessa dal fondo a favore di Villatora Saonara, piuttosto che con rimessa laterale a favore della reclamante.
Non risultano agli atti osservazioni da parte della reclamata.
Si dà preliminarmente atto della regolarità formale del reclamo, che deve, tuttavia, essere respinto. In vero, pur avendo l'A. confermato - in parte - gli avvenimenti, la società reclamante non ha adempiuto all'onere, su di lei gravante, di indicare l'interesse in concreto leso dalla omissione arbitrale né potendo rilevarsi dai fatti emergenti dal referto, vero essendo che la società antagonista ha segnato le reti al 34º IT e al 21º IIT, mentre é la reclamante che ha realizzato l'unica rete al 45º+ 3 del IIT.
P.Q.M. il GS delibera di respingere il reclamo e, per gli effetti, omologare il risultato conseguito sul campo Arre Bagnoli Candiani - Saonara Villatora 1 a 2.
La tassa di reclamo va definitivamente incamerata.
La decisione sarà presa in data 29.03.2022.
gara del 13/3/2022 VALDOSPORT - CALCIO CORDIGNANO
La società Calcio Cordignano ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 13.3.2022 contro la società Valdosport. Lamenta che la società Valdosport, diversamente da quanto emerge dal referto arbitrale, avrebbe sostituito al 35º del II tempo, il giocatore Giovanni Meneghello (cl. 2000) con Luca Deon (cl. 96), per cui, con la precedente sostituzione (29º) di Giovanni Rossetto (01) con Tiziano Tessaro, non avrebbe partecipato nessun nato dal 1º.1.2000. Afferma, ancora, la reclamante che la reclamata, accortasi dell'errore, avrebbe sostituito al 38º Luca Buffon (cl. 87) con Gustavo Traspadini (cl. 00) per regolarizzare la posizione in campo e per validare la situazione, avrebbe falsificato i biglietti di sostituzione. La ricostruzione, articolata e non particolarmente chiara, contrasta con il referto arbitrale, dal quale risulta che al 35º del II tempo la reclamata ha effettuato contemporaneamente due sostituzioni, Premaor (83) per Tertini (97) e Traspadini (00) per Meneghello (00), mantenendo, quindi, la regolarità nella partecipazione.
Le argomentazioni del reclamo cedono alla fede privilegiata del referto, con conseguente rigetto.
Il risultato conseguito sul campo Valdosport - Calcio Cordigiano 2 a 2 va convalidato.
La tassa di reclamo definitivamente incamerata.
gara del 13/3/2022 ARCUGNANO - VALDALPONE RONCA
La società Valdalpone Ronca ha proposto reclamo avverso la gara del 13.3.2022 contro la società Arcugnano, di fatto non disputata perché i giocatori della reclamata, in numero di otto, risultavano contagiati dal Covid-19. Chiede che la partita le sia assegnata col punteggio di 0 a 3.
Va preliminarmente rilevato che il reclamo, ritualmente proposto sotto il profilo formale, sostanzialmente deve ritenersi inammissibile perché non diretto a censurare un provvedimento del GS sull'esito della gara.
Tuttavia l'Ufficio non é esonerato dal prendere in considerazione le ragioni della mancata disputa, per valutare, sotto il profilo formale, se la società Arcugnano ha rispettato le prescrizioni indicate dal regolamento Covid per poter ottenere il rinvio. In particolare l'accento va posto sull'onere incombente alle società d'inviare, in via cautelare, al CRVeneto l'elenco del gruppo squadra, così da consentire che, in ipotesi di contagio, vittime ne fossero proprio gli atleti alla competizione destinati. Onere non adempiuto dalla società Arcugnano, che ha trasmesso il documento soltanto due giorni dopo (15.3.2022) quello fissato per la gara (13.3.2022).
P.Q.M. il GS delibera di:
-dichiarare inammissibile il reclamo proposto da Valdalpone Ronca;
-sanzionare la società Arcugnano con la perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 50,00;
-sanzionare il dirigente accompagnatore Sandini Carlo con l'inibizione a tutto il 4.4.2022.
La tassa di reclamo va definitivamente incamerata.
gara del 20/3/2022 MONTECCHIO S.PIETRO - POLISPORTIVA GRISIGNANO
La società Polisportiva Grisignano ha comunicato al CRVeneto l'impossibilità di prendere parte alla competizione per indisponibilità di tredici giocatori del gruppo squadra, alcuni per positività al Covid, altri per squalifica, altri per infortuni. Il CRV, per non gravare le società delle spese relative alla disputa, ha comunicato a entrambe le società che la competizione non si sarebbe tenuta, salvo successiva valutazione da parte del GS della sussistenza di cause di forza maggiore o caso fortuito.
Premesso che l'indisponibilità di giocatori del gruppo squadra, in numero insufficiente per la disputa della gara, può costituire ragione legittima d'impedimento non solo a causa dell'infezione ma di ogni altra circostanza, rigorosamente documentata con certificazione medica (infortuni), comunicati Ufficiali (squalifiche), impossibilità d'impiego di altri atleti tesserati, la documentazione allegata appare del tutto insufficiente allo scopo.
P.Q.M. il GS delibera di applicare alla società Polisportiva Grisignano le sanzioni della perdita della gara col punteggio Montecchio S. Pietro - Polisportiva Grisignano 3 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 50,00.
Scritto da Alberto Zamprogno il 23/03/2022













