Eccellenza B: squalifiche dopo il 5° turno. Cavarzano-Spinea si ripete
Riconosciuto l'errore tecnico dell'arbitro nella sfida della seconda giornata, in cui non è stato espulso un giocatore bellunese

Le decisioni del giudice sportivo regionale dopo la 5^ giornata di campionato nel girone B di Eccellenza, disputata l'8 ottobre.
Una gara: Edoardo Cappella (United Borgoricco Campetra).
Entrano in diffida: Patrick Pasha (Calvi Noale), Axel Emmanuel Akafou (Liventina Opitergina), Abdoul Aziz Barra (Portomansuè).
Tecnici: squalifica fino al 16 ottobre per Massimo Malerba (United Borgoricco Campetra).
Cavarzano Belluno-Spinea dello scorso 16 settembre (2-0 sul campo) si dovrà ripetere mercoledì 1° novembre alle ore 14.30.
E' stato infatti riconosciuto l'errore tecnico dell'arbitro Simone Gambin di Udine, che al 44' pt non ha espulso il giocatore Francesco Bottani del Cavarzano. L'errore è nato dal fatto che in precedenza, al 34' pt, era stato ammonito per sbaglio Francesco Bortot, anziché Bottani. Per quest'ultimo, dunque, quella al 44' pt era in realtà la seconda ammonizione.
In attesa del recupero, i bellunesi scendono da 9 a 6 punti in classifica.
Ecco la delibera del giudice sportivo:
gara del 16/9/2023 CAVARZANO BELLUNO - F.C. SPINEA 1966
A scioglimento della riserva assunta. La società Spinea 1966 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 16.9.2023 contro la società Cavarzano Belluno. Lamenta che l'A., al 34º del I ha ammonito il giocatore Bortot Francesco (n. 5), come autore del fallo sul giocatore Peresin Lorenzo, commesso, invece, dal n. 6 Bottani Francesco. Questi é stato ammonito al 44º del I tempo per comportamento antisportivo. Allega riprese con videocamere per provare l'assunto, precisando che il rapportino di fine gara non era stato sottoscritto dal proprio dirigente in considerazione dell'errore arbitrale.
Disposta la convocazione dell'A. Simone Gambin per riferire sull'occorso, é stata riprodotta la registrazione nella fase di gioco immediatamente precedente e successiva al denunciato errore. L'A. ha dato atto che le riprese dovevano considerarsi fedeli, riconoscendo lo sviluppo del gioco senza interruzioni. Così, dalla dinamica dell'azione, dalla posizione del giocatore n. 5 al momento della commissione del fallo, dal luogo in cui l'A. ha collocato il pallone per l'esecuzione della punizione é emerso con chiarezza che l'autore del fallo non poteva essere il n. 5, piuttosto identificato nel n. 6, inequivocabilmente individuato per essere l'unico giocatore in campo a calzare le scarpe di colore arancione. E' stato possibile comprendere, altresì, le circostanze che hanno indotto in errore l'A. Al momento dell'esibizione del cartellino, infatti, erano davanti a lui un gruppetto di calciatori, per cui appariva difficoltoso vedere il numero delle maglie. Da ciò emerge con evidenza incontestabile che l'A. ha commesso un errore d'identificazione dell'autore del fallo. Cavarzano Belluno ha fatto pervenire osservazioni, che non possono essere esaminate, perché inviate per conoscenza a soggetti estranei all'ufficio procedente e alla controparte, immotivatamente e in aperta violazione dell'obbligo di riservatezza.
Ritiene il G.S. che l'A. sia incorso in errore tecnico, atteso che non ha interpretato un'azione di gioco, avendo piuttosto commesso l'errore di identificazione del responsabile del fallo, oltretutto essendo il n. 6 il solo giocatore in contesa con l'avversario, in tal senso confortato dal parere tecnico del delegato arbitrale.
L'ammonizione ricevuta dal giocatore Bottani Francesco al 44º del I tempo doveva, come seconda, portare all'espulsione, consentendo alla società reclamante di disputare il residuo di gara in superiorità numerica con ampia possibilità di condizionare il risultato della gara, considerato che Cavarzano Belluno ha segnato le due reti al 33º e 35º del II tempo.
P.Q.M. il GS delibera di:
- non omologare il risultato conseguito sul campo Cavarzano Belluno - Spinea 1966 2 a 0;
- annullare la gara disponendone la ripetizione. Manda al CRV per quanto di competenza.
La tassa di reclamo va rimborsata.
Per quanto deciso, annulla l'ammonizione inflitta al giocatore Bortot Francesco e quella al giocatore Bottani Francesco, cui va applicata la squalifica di una giornata per doppia ammonizione.
Scritto da Alberto Zamprogno il 11/10/2023













