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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Belluno


Accolto il ricorso del Cavarzano: omologato il 2-0 contro lo Spinea

Eccellenza. Per la Corte d'appello lo scambio di persona nel comminare un'ammonizione (con conseguente mancata espulsione di un giocatore bellunese) non è stato un errore tecnico dell'arbitro, bensì un errore di valutazione. La partita non si ripete e il Cavarzano ritrova i tre punti

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Nella foto: il Cavarzano Belluno (immagine dalla pagina Facebook della società).

La Corte sportiva di appello territoriale ha parzialmente accolto il contro-ricorso del Cavarzano, omologando la vittoria per 2-0 dei bellunesi maturata sul campo lo scorso 16 settembre contro lo Spinea, nel girone B di Eccellenza. Ricordiamo che il giudice sportivo di primo grado aveva invece accolto il reclamo dello Spinea, disponendo la ripetizione della partita a causa di un presunto errore tecnico del direttore di gara.

L'arbitro Simone Gambin di Udine, infatti, al 44' pt non ha espulso il giocatore Francesco Bottani del Cavarzano. L'errore è nato dal fatto che in precedenza, al 34' pt, era stato ammonito per sbaglio Francesco Bortot, anziché Bottani. Per quest'ultimo, dunque, quella al 44' pt era in realtà la seconda ammonizione.

Nel contro-ricorso il Cavarzano ha sostenuto sia l'illegittimo utilizzo della prova audiovisiva, sia l'insussistenza dell'errore tecnico. Ed è proprio quest'ultimo aspetto che ha trovato favorevole la Corte d'appello, la quale lo ha ritenuto invece un errore di valutazione dell'arbitro.

Dunque il Cavarzano, che con la mancata omologazione era scivolato al penultimo posto in classifica a 8 punti, sale ora a 11 punti, gli stessi dello Spinea che non potrà ripetere la partita.

Ecco la delibera completa

La società CAVARZANO BELLUNO, per mezzo del suo difensore, avv. Giorgio ARSENI del foro di Belluno, giusta procura alle liti conferita dal rappresentante legale della società sig. Claudio Sella e trasmessa alla segreteria della Corte in sede di preannuncio, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 35 del 11.10.2023 a pag. 1089.
- Non omologazione del risultato conseguito sul campo Cavarzano Belluno-F. C. Spinea 1966 2-0, annullamento della gara e ripetizione della stessa.

La società F.C. Spinea 1966 proponeva ricorso in primo grado avverso la regolarità della gara lamentando che l’A. al 34’ del 1T ha ammonito il giocatore Bortot Francesco (n. 5) come autore del fallo sul giocatore Peresin Lorenzo, commesso invece dal n. 6 Bottani Francesco, quest’ultimo ammonito al 44’ del 1T per comportamento antisportivo. Allegava riprese con videocamera. Convocato l’A. e riprodotta la registrazione nella fase di gioco interessata, emergeva con chiarezza che l’autore del fallo non poteva essere il n. 5 ma piuttosto il n. 6, inequivocabilmente individuato per essere l’unico giocatore in campo a calzare scarpe di colore arancione. Riteneva quindi il G.S. che l’A sia incorso in errore tecnico, atteso che non ha interpretato un’azione di gioco, avendo piuttosto commesso l’errore di identificazione del responsabile del fallo, in tal senso confortato dal parere tecnico del delegato arbitrale.

L’avv. Arseni nel proprio reclamo contesta:
1. L’illegittimo utilizzo della prova audiovisiva – violazione dell’art. 61 CGS. La prova televisiva non può essere utilizzata per valutare l’operato del Direttore di gara al fine di cercare elementi di prova per dimostrare la sussistenza di un presunto errore tecnico. La precisazione del Direttore di gara nel supplemento di rapporto poteva essere ritenuta valida al fine esclusivo di riconoscere l’insussistenza del provvedimento disciplinare posto a carico del n. 5 Bortot e dell’irrogazione dell’ammonizione a carico del n. 6 Bottani. Ogni ulteriore argomentazione non attiene all’aspetto meramente disciplinare, bensì a quello tecnico inerente al comportamento del Direttore di gara.

2. Insussistenza dell’errore tecnico – violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10 co. 5 CGS. Nella decisione n. 30/2020-2021 della Corte Sportiva di Appello Nazionale del 14.12.2020 si afferma che lo scambio di persona, accertato successivamente alla disputa della gara, non è qualificabile come errore tecnico, bensì di un errore interpretativo. Il primo infatti si realizza quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco come tante altre durante una gara.

L’avv. Arseni conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata con il conseguente accertamento della regolarità della gara e omologazione del risultato conseguito sul campo.

In data 20.10 u.s. la società F.C. Spinea 1966 per mezzo del proprio difensore, avv. Tania Busetto del Foro di Venezia, faceva pervenire proprie controdeduzioni nelle quali afferma come la norma di cui all’art. 61 CGS in merito all’utilizzo della prova audiovisiva calzi alla perfezione al caso di specie: la prova video dimostra che l’A. ammoniva il n. 5 Bortot anziché il n. 6 Bottani non perché abbia valutato male le azioni di gioco ma perché ha errato nella trascrizione del numero di maglia. In merito invece all’insussistenza dell’errore tecnico, l’avv. Busetto dichiara di essere questo un caso “scolastico” di errore tecnico: quello in cui un calciatore riceve due cartellini gialli e non viene espulso. Conclude chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile il reclamo perché non poteva essere proposto e comunque di respingere lo stesso in quanto infondato.

L’avv. Arseni lo stesso 20.10 faceva pervenire ulteriore memoria integrativa nella quale rimarcava come i quesiti sottoposti alla Corte sono due:
1. se l’utilizzo della prova televisiva da parte del Giudice Sportivo abbia esorbitato i limiti dell’art. 61 CGS;
2. se la fattispecie dello scambio di persona possa integrare il c.d. errore tecnico.

Sono presenti alla riunione: per la società reclamante l’avv. Giorgio Arseni in collegamento da remoto e, per la resistente, l’avv. Tania Busetto e il Presidente della società F.C. Spinea. I procuratori delle parti illustrano le rispettive tesi e si riportano ai propri atti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone il differimento della decisione al 6 novembre p.v.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
visto il reclamo presentato dalla società CAVARZANO BELLUNO;
visti gli atti del procedimento;
sentite le parti nel corso dell’udienza di comparizione del procedimento;
ritiene che la decisione di primo grado debba essere parzialmente riformata.

In ordine al primo motivo del reclamo, ovvero l’asserito illegittimo utilizzo della prova audiovisiva, si rileva che l’eccezione di non utilizzabilità o meno del suddetto mezzo istruttorio allegata dalla Ricorrente in primo grado è, di fatto, come vedremo, del tutto irrilevante ai fini della decisione sotto molteplici e, tra loro autonomi, motivi.

In ordine, infatti, al Provvedimento del Giudice Sportivo che ha irrogato le sanzioni disciplinari, si rileva che, sotto un primo versante di indagine, è la stessa Difesa della Reclamante in secondo grado ad evidenziare e riconoscere espressamente che l’art. 61 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva che il Giudice Sportivo nazionale può sicuramente - quanto meno ai fini dell’adozione di provvedimenti sanzionatori disciplinari nei confronti dei tesserati - avvalersi di riprese televisive, filmati o immagini allegate dalle Parti purché tali immagini offrano piena garanzia tecnica e documentale.

In altri termini, il possibile utilizzo di tali immagini – quanto meno, come detto, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari – non è oggetto di contestazione da parte della Difesa della Società reclamante né la stessa, nel proprio Reclamo, ha seriamente sollevato dubbi sul fatto che il materiale probatorio allegato dalla società Spinea Calcio non fosse autentico e/o non offrisse una piena garanzia documentale sulla veridicità di quanto in esso rappresentato.

Già tale aspetto appare assorbente al fine di vedere confermata la decisione del Giudice Sportivo nella parte riguardante l’applicazione delle sanzioni disciplinari potendo – si ripete – il Giudice di primo grado utilizzare prova audiovisiva ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Fermo restando il carattere assorbente e dirimente di quanto appena evidenziato si rileva, per mera completezza, che sotto un secondo versante di indagine non emerge nemmeno che la decisione assunta dal Giudice Sportivo di irrogare le sanzioni disciplinarisia stata adottata sulla mera ed unica valutazione del filmato allegato, atteso che il Giudice Sportivo ha, esercitando legittimamente i propri poteri, ritenuto – come spesso accade – di acquisire un supplemento di rapporto dell’Arbitro, nel quale questi ha riconosciuto il proprio errore nell’aver ritenuto come autore del fallo passibile di ammonizione un soggetto, in realtà, diverso da quello che lo aveva commesso.

Gli assunti sopra riportati permettono di ritenere corretta la decisione del Giudice Sportivo in tema di irrogazioni della sanzioni disciplinari

In ordine, invece, al secondo motivo di reclamo ovvero quello che il Giudice Sportivo avrebbe ricondotto l’errore dell’arbitro ad un cd. errore tecnico, il reclamo appare fondato a prescindere da ogni indagine sull’utilizzabilità o meno delle immagini audiovisive ai fini della valutazione della natura dell’errore in cui sarebbe incorso l’Arbitro.

Si evidenzia, infatti, che per cd. errore tecnico (ovvero per errore che può comportare la ripetizione della partita) non si intende di certo l’errore in cui può cadere l’Arbitro nell’interpretare e/o valutare un’azione di gioco e/o quindi nemmeno l’errore nell’individuare il calciatore che abbia commesso un fallo. Ed invero, può definirsi errore tecnico l’errore che trova la propria genesi e si concretizza nella mancata applicazione del Regolamento di gioco; in buona sostanza, l’Arbitro che commetta un simile errore dimostra di non conoscere appieno il Regolamento. Attesa la gravità dell’errore tecnico, una volta riconosciutane l’esistenza, risulta legittima la richiesta di ripetizione della gara.

Venendo, ora, al caso che ne occupa, nessun errore tecnico è stato commesso dall’Arbitro, essendosi questi reso responsabile di un errore di valutazione, concretizzatosi nell’errata identificazione dell’autore materiale del fallo. Si tratta, quindi, di un errore che non denota la non conoscenza e/o mancata applicazione del Regolamento, ma di un mero errore di valutazione di un’azione di gioco che non può (a prescindere dall’eventuale gravità dell’errore: si pensi, a titolo esemplificativo ad un rigore non concesso o ad un goal annullato per errata valutazione dell’esistenza di un fallo) essere motivo di ripetizione, nemmeno in quelle ipotesi in cui l’Arbitro, terminata la partita, rivedendo il proprio operato, ritenga che la decisione assunta in campo non sia stata corretta.

Quanto appena evidenziato, ovvero che non si sia trattato errore tecnico, ma di errore di valutazione trova – per quanto occorrer possa – conferma nello stesso supplemento di rapporto dell’Arbitro che ammette, dopo aver visto il filmato, il proprio errore di valutazione dell’azione di gioco, avendo individuato come soggetto autore del fallo e, quindi, passibile dell’ammonizione un soggetto diverso da quello che, in realtà, aveva commesso il fallo stesso (si veda sul punto il recente arresto della Corte Sportiva d’Appello Nazionale con la Decisione 085/CSA/2020/2021, nel quale risulta chiaro come non sia “ … qualificabile come errore tecnico (lo scambio di persona accertato solo nei giorni successivi alla gara) …” . Nessun riferimento viene fatto ad eventuali o presunti errori di annotazione sul taccuino; dunque, nel corso della gara, l’Arbitro ha ritenuto di aver ammonito il calciatore autore del fallo.

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, la Corte ritiene di confermare l’irrogazione di una squalifica per n. 1 giornata al calciatore n. 6 Bottani Francesco e, per il resto, di riformare la decisione assunta dal Giudice di primo grado di ripetizione della gara, omologando il risultato acquisito sul campo.
PQM
La Corte Sportiva di Appello Territoriale
delibera di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla società CAVARZANO BELLUNO, annullando la disposta ripetizione della gara e omologando il risultato acquisito sul campo.
La tassa reclamo non è dovuta (art. 48 CGS).
Così deciso nella riunione del 6 novembre 2023, tenuta in presenza.

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  Scritto da Alberto Zamprogno il 08/11/2023
 

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