Serie D/C: le decisioni del giudice. Mano pesante sul Brian Lignano
Quattro giornate di squalifica, di cui una per recidività in ammonizione, a Mattia Alessio, nonostante la società friulana sostenga anche attraverso dei filmati che il capitano non abbia colpito con un pugno al volto un avversario. Inoltre 4 mesi di inibizione a un dirigente, multa di 500 euro al club e altri due giocatori appiedati per una gara. Quattro turni anche a Strechie (Real Calepina)

Le decisioni del giudice sportivo dopo la 4^ giornata di ritorno nel girone C di Serie D, disputata il 19 gennaio.
Quattro gare:
- Roberto Strechie (Real Calepina), "per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara".
- Mattia Alessio (Brian Lignano), di cui tre gare "per avere colpito nel primo tempo un avversario con un pugno al volto", e una gara per recidività in ammonizione.
* In basso riportiamo il richiesta della società, che è stata respinta.
Una gara: Milan Kocic ed Emanuele Presello (Brian Lignano), Pietro Salvi (Chions), Riccardo Brugnolo (Dolomiti Bellunesi), Filippo Carella (Lavis), Alex Crestani (Montecchio Maggiore), Federico Cuccato e Mattia Poletto (Portogruaro), Edoardo Sbampato (Treviso), Carlo Caporali (Virtus Ciserano Bergamo).
Entrano in diffida: Andrea Antonello (Adriese), Mohamed Rabbas (Campodarsego), Lorenzo Chiti (Luparense), Raffaele Lattuchella (Mestre), Emanuele Calabria (Portogruaro).
Dirigenti: inibito fino al 20 maggio Alessandro Pascucci (Brian Lignano) "per essere entrato nello spogliatoio della terna arbitrale ed avere rivolto espressioni offensive, minacciose e irriguardose".
Società: ammenda di 500 euro al Brian Lignano "per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo".
Ecco la delibera sulla richiesta del Brian Lignano riguardo l'espulsione del capitano Matteo Alessio nella partita contro il Brusaporto:
Il Giudice Sportivo,
- alla segnalazione ex art. 61.3 Codice di Giustizia Sportiva fatta pervenire dal ASD BRIAN LIGNANO CALCIO rispetto alla gara in epigrafe e con la quale si chiede di non sanzionare con un provvedimento disciplinare il proprio calciatore n. 10 Mattia Alessio, poiché l’Arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto.
- In particolare, nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Mattia Alessio al termine della gara, poiché ritenuto reo di una reazione violenta contro un avversario che il medesimo non avrebbe commesso, e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dall’Assistente arbitrale e dall’arbitro ed assumere ogni conseguente determinazione.
- rilevato che, nel referto dell’Assistente arbitrale n.1, a cui rinvia il referto del Direttore di gara, si afferma chiaramente che il n. 10 del ASD BRIAN LIGNANO CALCIO, Mattia Alessio, veniva espulso perché al termine della gara “colpiva con un pugno al volto il calciatore numero 19 della squadra ospitata”;
- considerato che dall’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, non risulta possibile desumere qualsivoglia certezza sull’andamento dei fatti ovvero escludere che il tesserato medesimo non abbia commesso la condotta violenta imputatagli, essendo egli venuto effettivamente a contatto con l’avversario e al centro di un capannello di calciatori che appaiono ripresi in lontananza.
P.Q.M.
Dispone:
- di respingere le richieste del ASD BRIAN LIGNANO CALCIO;
- di addebitare il contributo per la segnalazione sul conto del ASD BRIAN LIGNANO CALCIO
