Due anni e sei mesi di squalifica a un giocatore in un torneo Under 14
Il provvedimento del giudice sportivo regionale riguarda un atleta di una formazione veneziana impegnata nel "memorial Andrea Falcone" di Dosson di Casier. L'episodio più grave fra quelli contestati è uno sputo che avrebbe raggiunto l'arbitro al volto

Importante provvedimento disciplinare in seguito a una gara disputata il 26 maggio a Dosson di Casier per il "memorial Andrea Falcone", categoria Under 14.
Il giudice sportivo regionale, ricevuti gli atti, ha inflitto una squalifica di due anni e sei mesi a un calciatore di una squadra veneziana in relazione a quanto accaduto durante l'incontro.
Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, il giovane atleta, dopo aver ricevuto un'ammonizione, avrebbe assunto un comportamento offensivo e irrispettoso nei confronti del direttore di gara. L'episodio più grave contestato riguarda uno sputo che avrebbe raggiunto l'arbitro al volto. Dopo il provvedimento di espulsione, il giocatore non avrebbe lasciato immediatamente il terreno di gioco, causando un ritardo nella ripresa della partita, e avrebbe inoltre rivolto espressioni ingiuriose all'ufficiale di gara.
Nella motivazione della decisione, il giudice sportivo evidenzia come il gesto contestato sia qualificato dal Codice di giustizia sportiva come fatto violento nei confronti dell'arbitro, circostanza che comporta una sanzione particolarmente severa. Alla determinazione della pena hanno contribuito anche le ulteriori condotte contestate e il ruolo di capitano ricoperto dal tesserato durante la gara.
Salvo ricorso, la squalifica resterà in vigore per due anni e sei mesi, una delle sanzioni più pesanti previste nell'ambito delle competizioni giovanili, a conferma dell'attenzione riservata dagli organi di giustizia sportiva alla tutela degli ufficiali di gara e al rispetto delle regole di comportamento sui campi di gioco.
Questa la delibera del giudice sportivo:
A seguito di ammonizione, notificatagli dall'arbitro, il calciatore lo affrontava con atteggiamento aggressivo e irrispettoso, scimiottandone il comportamento e irridendolo anche con pernacchie. Giunto a stretto contatto, lo colpiva con uno sputo, attingendolo al volto. Ricevuto il provvedimento d'espulsione, non ottemperava all'obbligo di lasciare il terreno di gioco, determinando il ritardo di 3 minuti alla ripresa. Abbandonando il campo, rivolgeva all'arbitro espressioni ingiuriose. Al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco, dal quale era allontanato dal suo allenatore.
Il fatto più rilevante (sputo) è considerato fatto violento ai sensi dell'art. 35 comma 1 CGS e comporta la sanzione della squalifica non inferiore, nel minimo edittale, ad anni 2 (comma 2). Considerato che a questo illecito si aggiungono quelli sanzionati dall'art. 36 comma 1 CGS (minimo edittale 4 giornate) cui si aggiunge la ritardata uscita dal terreno di gioco e il rientro sullo stesso a fine gara e l'aggravante di aver agito in violazione dei doveri attinenti alla carica rivestita (capitano, art. 14 comma 1 lett. a CGS), il GS, applica al calciatore la sanzione della squalifica per anni 2 (due) e mesi 6 (sei).
Scritto da Alberto Zamprogno il 29/05/2026













