Quest'articolo rappresenta il primo di una serie di appuntamenti riguardanti tematiche fiscali dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche. Abbiamo sviluppato una scaletta di approfondimenti settimanali sugli argomenti che andremo a chiarire. Sperando possa essere d'aiuto per il vostro non facile lavoro, comunichiamo che l'autore degli articoli, il dott. Antonio Pettenello, è a disposizione per chiarimenti o suggerimenti in merito a argomenti da trattare.

Buona lettura

 

In questo articolo cercheremo di analizzare e approfondire gli aspetti critici riguardanti l’attività di controllo e di accertamento posta in essere dalla SIAE nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla L. 398/1991.

Come noto, la SIAE (Società italiana Autori e Editori) ha da tempo stipulato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l’attività ispettiva e di accertamento nei confronti di una pluralità di soggetti, tra i quali rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono del regime semplificato di cui alla L. 398/1991. La convenzione in oggetto, rinnovata il 15/12/2009 ha definito e ampliato con precisione i poteri di competenza della SIAE, in particolare è stato sancito che questa debba provvedere a:

-Controllare il volume lordo dei corrispettivi acquisiti dai soggetti che si avvalgono del regime della L. 398/91;

-Verificare periodicamente che non venga superato il plafond di 250.000 euro;

-Vigilare e constatare le violazioni commesse da questi contribuenti.

Resta tuttavia aperto il problema di capire fino a che punto possono spingersi i controlli, quali siano i poteri della SIAE e fino a che punto questa possa sostituirsi all’attività istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

La Convenzione tra la SIAE e l’Agenzia delle Entrate, infatti, non definisce con precisione i confini dell’attività di controllo lasciando ad ogni singolo ufficio la libertà di interpretarne liberamente il contenuto.

Precisiamo che la SIAE può avvalersi dei poteri di accesso, ispezione e verifica.  Mentre l’ispezione è un’attività che viene eseguita sui libri contabili e sulla loro formale correttezza e la verifica indica un’attività in grado di dare un certo grado di attendibilità all’attività ispettiva, giova spendere qualche riflessione sui poteri di accesso della SIAE.
Gli operatori potranno infatti accedere nei locali delle associazioni sportive dilettantistiche, quindi le sedi sociali e i luoghi di conservazione delle scritture contabili, se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio.
Si noti tuttavia ad un caso molto comune, ovvero quando le scritture contabili siano conservate a casa del Presidente o di qualche dirigente. In tal caso gli operatori della SIAE potranno comunque accedere all’abitazione ma, sarà necessaria l’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione deve essere operato l’accesso, quindi è importante sapere che senza l’autorizzazione la SIAE non può operare alcun tipo di accesso ai locali delle associazioni sportive dilettantistiche e/o alle abitazioni dei dirigenti tenutari delle scritture contabili.

E’ altresì indispensabile sapere che la SIAE non è un ente che abbia funzione impositiva e pertanto può essere definito come un mandatario dell’Agenzia delle Entrate con funzioni prevalentemente di vigilanza e controllo. Tuttavia, al fine di mantenere un corretto comportamento collaborativo si suggerisce di inviare con periodicità trimestrale all’ufficio provinciale della SIAE la copia delle sole fatture emesse e dei Registri Iva del periodo.

 

Articolo a cura del Dott. Antonio Pettenello

Consulente amministrativo

Per informazioni: www.anpsport.it / [email protected]

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