0-3 a tavolino con il Fonte: nel day after scoppia l'ira del Vedelago!
Sarà che era già successo in gennaio con il Petra Malo in un contesto poco chiaro, sarà che la vittoria del 20 ottobre sulla capolista Fonte è stata un'impresa, sarà che in casa biancoceleste c'è una gran voglia di risalire la classifica, fatto sta che dopo la sconfitta a tavolino di ieri, al Vedelago schiumano rabbia. Oggi nel sito ufficiale della società castellana sono apparse delle pesanti accuse, in particolare nella parte finale del testo. La polemica riguarda l'interpretazione della norma: Riccardo Cagnin ('94) avrebbe dovuto scontare la squalifica nella juniores o in prima squadra? Ecco il testo integrale.
Nuovo caso di ingiustizia sportiva, atto II.....e ci risiamo.
COSI SI VINCE SUL CAMPO
In merito all'ultima sentenza emessa da un buon tempone del Giudice Sportivo, ci risiamo.
Noi alla domenica vinciamo sul campo e il Giudice Sportivo può interpretare se la partita la deve vincere chi ha vinto, o la deve vincere chi ha perso.
Le partite oggi e soprattutto in questa stagione sono state più vinte negli uffici del Giudice Sportivo che sui campi di calcio e come sempre i nostri carissimi amici del Comitato Regionale Veneto nascondono la testa sotto la sabbia, preoccupandosi più dello stato economico delle società che delle vere regole del calcio.
Voglio che qualcuno mi dica dove sta scritta questa regola?
Non c'è nessun regolamento che parla dei fuori quota che devono scontare la residua squalifica in prima squadra, se ancora appartengono alla stessa categoria, solo interpretazioni ma non una regola certa.
Gli aspetti tecnici:
Art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva
Comma 3 e 6:
3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5,ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.
Ecco come si esprime la Corte Federale
I quesiti sulle squalifiche da scontare nella stagione successiva - L’oggetto dei quesiti in parola riguarda, in sostanza, l’ipotesi di una squalifica inflitta in una data stagione sportiva (sia nel Campionato Juniores che in quello Allievi) e non scontata nella stessa: ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e ciò con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica: a) di calciatore fuori quota; b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; c) di calciatore partecipante originariamente al Campionato Allievi, che nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria.
L'interpretazione che la Corte federale dà ai quesiti sulle squalifiche - La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere: a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra; b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa; c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitta a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia”.
Quindi le accuse:
Oggi il calcio lo facciamo non più sui campi in erba, ma in base alle interpretazioni di un Giudice Sportivo che a piacimento può decidere il risultato di una gara. Complimenti a tutti gli addetti ai lavori.
A questo si aggiungono i presidenti di società che predicano lo SPORT come insegnamento di VITA e che poi si attaccano agli specchi per vincere le partite, complimenti anche a loro. Li aspetteremo con un mazzo di rose bianche in mano nella partita di ritorno.
Noi invece che abbiamo la possibilità di fare un reclamo contro una società del nostro girone per una infrazione commessa (* il riferimento è forse alla partita contro la Virtus Cassola, che il Vedelago avrebbe potuto vincere se avesse fatto ricorso? ndr), stiamo quì a pensare se sia giusto o meno per non penalizzarli ed essere anche noi come quei pezzenti che dopo essere stati asfaltati alla domenica in campo, aspettano il lunedì per ribaltare il risultato negli uffici del Giudice Sportivo.
La società ha deciso che non farà ricorso alla Commissione Disciplinare di I° grado, ritenendosi dalla parte della ragione, avendo già fatto scontare la squalifica nella prima gara di campionato categoria Juniores in cui milita il calciatore e che anche in questa stagione fa parte della medesima categoria.
Lascio a voi intepretare se stiamo parlando di Giustizia o Ingiustizia, se le regole sono regole o se sono interpretazioni.
E ancora una volta gli addetti ai lavori come sempre diranno, noi non possiamo fare nulla, complimenti ancora.
Ufficio Stampa Vedelago
