Uno degli interrogativi che spesso attanagliano i pensieri dei dirigenti delle società sportive riguarda la gestione del bar e dei punti ristoro all´interno dell´impianto sportivo. Spesso infatti ci si chiede quale sia il trattamento fiscale da riservare ai proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, se sia necessario emettere lo scontrino, come devono essere rilevati in contabilità, ecc. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza, anche grazie al costante ausilio in materia fornito da diverse sentenze della Corte di Cassazione.
E´ fin da subito importante rilevare che il principio da più parti oramai consolidato è che la gestione di un bar da parte di un ente non commerciale, come ad esempio un´associazione sportiva, sia da considerarsi alla stregua di un´attività commerciale e, come tale, in grado di generare proventi imponibili sia ai fini dei redditi che ai fini IVA. Tuttavia, per quanto semplicistica possa essere questa affermazione, altrettanto non può dirsi per il percorso logico che conduce a tale affermazione; si consideri infatti l´Art. 148 del TUIR il quale al comma 2 fa un´importante premessa sostenendo che sono imponibili "le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici", come a voler dire che se anche la società sportiva apre il bar ai soli associati - ovvero coloro in regola con il pagamento della quota associativa annuale - perseguendo quindi fini prettamente istituzionali, nel momento in cui a fronte della cessione di una bibita riceve dei soldi dall´associato, questa prestazione non rientra più nella sfera istituzionale dell´ente ma in quella commerciale, realizzando un provento imponibile. Il successivo comma 3 però, in deroga al comma 2, inserisce un´esenzione per alcune associazioni tra cui anche quelle sportive. In tal modo, contrariamente a quanto appena riportato, viene riconosciuto che la associazione sportiva che gestisce un bar e a fronte della somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati riceve del denaro, non dovrà dichiarare tale provento come imponibile ai fini dei redditi e Iva in quanto lo stesso rientra nell´ambito istituzionale della società.
Ma il Fisco come la pensa? Qual è la posizione dell´Agenzia delle Entrate a riguardo? Semplice, secondo l´amministrazione finanziaria la gestione del bar non può ritenersi coerente con le finalità istituzionali di un´associazione sportiva e, pertanto, dovrà essere inquadrata come attività commerciale. A questo punto, come prevedibile viene a crearsi un conflitto tra quanto affermato dall´Art. 148 del TUIR, il quale esclude che si tratti di attività commerciale se svolta nei confronti degli associati, e l´Agenzia delle Entrate che afferma l´esatto contrario.
A far luce sul punto ci ha pensato la Corte di Cassazione con importanti sentenze, prima fra tutte la n. 25463 del 20 ottobre 2008 nella quale si afferma testualmente che "l´attività di somministrazione di bevande dietro il pagamento di corrispettivi, anche se svolta ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le attività istituzionali ma ai fini tributari è da ritenere attività di natura commerciale". In tal modo la Cassazione pone fine alla diatriba esistente in dottrina arrivando a qualificare in via definitiva l´attività di gestione del bar.
Si suggerisce alla società sportiva di dotarsi di un registratore di cassa e di emettere regolari scontrini ad ogni singola consumazione operata nel bar, e di annotare al termine di ogni giornata su apposito registro (c.d. Registro dei corrispettivi) l´ammontare dei proventi incassati. Contestualmente la società dovrà provvedere allo scorporo dell´Iva dall´ammontare incassato e al successivo versamento secondo le ordinarie regole di liquidazione e versamento dell´imposta.

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Dott. Antonio Pettenello 

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