Giudice Sportivo: accolto il reclamo del Pordenone 0-3 col Mezzocorona
E' stato accolto e pubblicato proprio oggi sul C.U. numero 45 il ricorso del Pordenone Calcio in merito alla posizione irregolare del giocatore del Mezzocorona Federico Lorenzi, sceso in campo nel confronto diretto del 13 ottobre scorso a Mezzocorona nonostante una squalifica della scorsa stagione mai precedentemente scontata con il Sudtirol Berretti
Così cita la sentenza del G.S. Serie D.
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal PORDENONE CALCIO SSD S.r.l. con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Federico Lorenzi tesserato per la A.C. Mezzocorona;
- rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per laFussballclub Sudtirol S.r.l., è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni, di cui al C.U. n. 163/TB del 2 maggio 2013 emesso dalla Lega Pro per le gare del Campionato Beretti 2012/2013, disputate in data 27 aprile 2013;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Beretti 2012/2013, essendo quella del 27 aprile 2013 l'ultima gara della fase a gironi e non avendo la Fussballclub Sudtirol S.r.l. guadagnato l'accesso alla fase finale;
- rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2013/14 essendo stato il 2013/14 essendo stato il calciatore Federico Lorenzi impiegato in tutte le prime sette giornate di campionato, inclusa la gara del 13 ottobre 2013, settima del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.C. Mezzocorona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
In virtù di questo il Pordenone vola a +5 in classifica sul Marano.
