Trauma cranico all'arbitro in PIONCA-PETRARCA! 4 anni di stop...!!!!

Questo il referto uscito oggi, nel comunicato che riportiamo
gara del 15/ 1/2012 PIONCA - PETRARCA CALCIO
A scioglimento della riserva di cui al C. U. n. 47 del 18.01.2012.
Emerge dal referto arbitrale che al 29’ del 2° tempo il direttore di gara allontanava il dirigente del Petrarca Calcio, Vescovi Cristian, per ripetute e plateale proteste; mentre questi si allontanava senza indugio, un giocatore del Petrarca Calcio, che si trovava in panchina, interpellava l'arbitro con espressioni ingiuriose, nel momento in cui il direttore di gara si avvicinava col cartellino rosso per intimargli l'espulsione, il giocatore entrava nel rettangolo di gioco, metteva le mani al viso dell'arbitro e lo spingeva con violenza, fino a farlo cadere.
L'aggredito batteva violentemente la testa al suolo, riportando forte sensazione di dolore. Mentre era a terra, lo stesso aggressore gli si poneva sopra a cavalcioni e lo percuoteva ripetutamente al volto e al capo con pugni e gomitate. Nell'occorso l'arbitro riportava una ferita lacero contusa al labbro superiore, trauma cranico non commotivo, trauma alla mandibola, come costatato successivamente a seguito di visita medica e radiologica, immediatamente eseguita al vicino Pronto Soccorso.
L'autore dell'aggressione, non potuto identificare immediatamente, perché vestito della tuta, veniva indicato dal capitano della squadra come il n. 16 RIZZO ALESSANDRO.
L'arbitro, infatti, immediatamente condotto nello spogliatoio, aveva richiesto l'accompagnamento in sua presenza dell'autore del fatto per l'identificazione, ma il capitano della squadra, che lo aveva indicato, appunto, con il giocatore n. 16, riferiva che l'aggressore era emotivamente alterato e non poteva lasciare lo spogliatoio.
Il direttore di gara, ritenendo, invece, che i fatti fossero addebitabili al n. 18 (Simone Esposito), chiedeva che gli fosse accompagnato il giocatore contrassegnato da questo numero: poteva, così, verificare che non presentava i caratteri somatici (barba pronunciata), notati nell'aggressore.
Non potendo ottenere informazioni utili dall'O.A. Francesco Cannizzaro che, presente a non meno di 60 metri, aveva notato l'episodio, ma non era in grado di identificare l'aggressore, l'arbitro si rimetteva alle indicazioni del capitano.
Questo giudicante non ha ragione per non attenersi alle indicazioni del capitano della squadra, confortate anche dal fatto che l'arbitro non ha individuato nell'inizialmente ritenuto aggressore, il responsabile del fatto, del quale risponde anche la società di appartenenza del giocatore ai sensi dell'art. 4.2 C.G.S. dell'anticipata conclusione della gara, in quanto il restante tempo avrebbe consentito la modificazione del risultato fino ad allora conseguito.
il G.S. delibera di irrogare al giocatore RIZZO ALESSANDRO la sanzione sportiva della squalifica fino a tutto il 18 gennaio 2016
di non omologare il risultato ottenuto sul campo (Pionca - Petrarca Calcio 1 - 0);
di applicare alla società Petrarca Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio PIONCA - PETRARCA CALCIO 3 - 0.
(foto casuale non riferita all'episodio)
Scritto da Redazione Venetogol il 01/02/2012













