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Edizione provinciale di Belluno


San Giorgio-Opitergina è 3-0. Ai biancorossi anche tolto 1 punto...

Il Giudice Sportivo accoglie il reclamo bellunese. All'Opitergina 1 punto di penalizzazione e così scende a quota 11...

A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 58 del 28.01.2015. La società Union San Giorgio Sedico ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della partita, disputata il 25.01.2015 contro la società Opitergina, lamentando la posizione irregolare dl giocatore AHMED KANAZUE, perché non regolarmente tesserato, in quanto extracomunitario con status 71. La società reclamata ha fatto pervenire controdeduzioni, assumendo l'infondatezza del reclamo, considerato che il giocatore aveva conseguito la cittadinanza italiana con decreto del Capo dello Stato in data 04.06.2014 n. K10/275197, certificato dal sindaco del Comune di residenza. Ha allegato la documentazione relativa. Preso atto di quanto esposto, il reclamo va, comunque accolto, perché fondato. 

Con C.U. n. 6 del 10.07.2014 sono stati dettati gli adempimenti necessari, perché giocatori, di origine straniera, che hanno acquistato la cittadinanza italiana, possano essere regolarmente tesserati. Alla domanda di tesseramento devono essere necessariamente allegati i documenti ivi previsti, che l'ufficio tesseramenti trasmette a Roma, che provvede alla variazione di stato. Soltanto dopo questo provvedimento, il tesseramento può considerarsi regolare. Non é il caso di specie, in cui i documenti integrativi della domanda sono stati trasmessi il 27.01.2015, cioé dopo la disputa della gara. 

P.Q.M. il G.S. delibera di: 

-non omologare il risultato conseguito sul campo (S.G. Sedico - Opitergina 1 – 1);
-sanzionare la società Opitergina con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio: S.G. Sedico - Opitergina 3 - 0, 
-infliggere alla Società Opitergina l'ammenda di euro 100,00 e la penalizzazione di un ulteriore punto in classifica; 
-sanzionare il dirigente accompagnatore della società Opitergina, Sig. Chiara Cristian, con l'inibizione fino a tutto il 23.02.2015; 
-sanzionare il giocatore Ahmed Kanazue con una giornata di squalifica.

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  Scritto da Redazione Venetogol il 04/02/2015
 

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