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Edizione provinciale di Vicenza


Il trattamento fiscale dei rapporti economici tra associazioni...

Chiarimento redatto da Studio Stefani - Bassano del Grappa - Montebelluna

 

TRATTAMENTO FISCALE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA ASSOCIAZIONI

 

Non è raro in questi ultimi tempi che le associazioni che hanno la disponibilità di una struttura, ad esempio un impianto sportivo, gestito sulla base di una convenzione con il Comune proprietario, diano in locazione parziale, momentanea o duratura, a fronte di un corrispettivo ad altre associazioni che abbiano bisogno di spazi per l’esercizio della propria attività istituzionale.

Sorge quindi il problema dell’esatto trattamento contabile di tali proventi sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Iva.

A tal fine risulta necessario analizzare il combinato disposto di cui agli artt. 148 del Tuir e 4 del D.p.r. 633/72.

L’art. 148, co. 3, D.p.r. 917/1986 dispone che: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.

Quindi, stante suddetto articolo, non si considerano commerciali, e pertanto non sono soggette ad Ires le attività svolte:

  • A fronte di corrispettivi specifici,
  • Purché dirette a: associati, partecipanti, iscritti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale; associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto danno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale; tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
  • In diretta attuazione delle finalità istituzionali disposte dallo statuto.

Per quanto riguarda l’ambito Iva, l’art. 4, comma 4, D.p.r. 633/72 sancisce che “si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei confronti si associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”.

Dalla combinata lettura delle norme sopracitate, è possibile detassare tali tipologie di prestazione in presenza però di determinate condizioni, ossia:

  • Entrambi i soggetti devono essere enti su base associativa, ricompresi nell’elenco dettato dalla norma (quindi la norma non vale per i corrispettivi pagati ai Comune per l’affitto degli impianti sportivi);
  • Entrambe le associazioni facciano parte della medesima organizzazione locale o nazionale per espressa previsione statutaria (quindi la norma non vale se le due associazioni sono affiliate a federazioni differenti);
  • Siano costituite per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
  • Abbiano trasmesso il modello EAS;
  • Abbiano inserito in statuto le clausole contenute nel comma 8 dell’art. 148 del Tuir;
  • Abbiano svolto l’attività oggetto della transazione economica in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Quindi solo dove siano realizzati integralmente tutti i sei punti sopra indicati si conferma che il corrispettivo riscosso dall’associazione che presta il servizio all’altra associazione è posto fuori campo iva (ex art. 4 DPR 633/72).

Ai fini della tracciabilità bancaria è bene comunque emettere un documento giustificativo delle transazioni finanziarie effettuate, e se ci sono i presupposti, stante l’esclusione da Iva, il documento rilasciato ai sensi delle disposizioni indicate dovrà essere regolarmente assoggettato ad imposta di bollo.

E’ bene specificare che in caso di verifica sarà necessario dimostrare la legittimità del proprio operato, quindi è necessario acquisire e conservare tutta la documentazione che possa consentire la dimostrazione in giudizio della sussistenza di tutti i presupposti agevolativi indicati.

L’onere della prova è in capo all’associazione che incassa i proventi.

Le disposizioni sopra analizzate trovano applicazione anche nel caso una delle parti sia una società sportiva dilettantistica, sempreché rispetti i vincoli imposti dalla normativa.

 

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  Scritto da Redazione Venetogol il 04/03/2016
 

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