Giustizia Sportiva: abbreviati i termini procedurali per la Coppa
Il riferimento è alle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, nonché alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti

Come riportato nel CU n. 90 e il CU n. 91 della Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC ha stabilito l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia, nonché per la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.
In particolare, per quanto riguarda le gare di coppa organizzate sul territorio regionale, queste le abbreviazioni previste:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
Scritto da Redazione Venetogol il 07/09/2020

