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Edizione provinciale di Belluno


Montebelluna: due dirigenti e due allenatori squalificati per tre mesi

Alla società 600 euro di multa. Secondo la Procura federale, l'anno scorso sono stati indebitamente contattati giovani calciatori dell'Union Feltre per indurli al tesseramento con i biancocelesti

Il responsabile del settore giovanile del Montebelluna, due allenatori del vivaio e l'amministratore delegato della società sono stati inibiti/squalificati per tre mesi, mentre il club ha ricevuto una multa di 600 euro. Secondo la Procura federale, l'anno scorso sono stati indebitamente contattati giovani calciatori dell'Union Feltre per indurli al tesseramento con i biancocelesti.

Il comunicato completo:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 373 pf 20-21 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco CECCHET, Alessandro CIPRIANI, Stefano FREZZA e Marco MOGNON e della società CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L., ed avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CECCHET, dirigente non tesserato nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, svolto, in assenza di tesseramento, attività dirigenziale a favore della Calcio Montebelluna s.r.l., assumendo, sin dal dicembre 2019, l’incarico di responsabile del settore giovanile e per avere, in tale veste, dal mese di maggio 2020 e almeno fino al mese di luglio 2020, indebitamente contattato tecnici e calciatori della S.S.D. Union Feltre s.r.l. per indurli al tesseramento per la società per la quale di fatto operava;

ALESSANDRO CIPRIANI, allenatore tesserato, nella stagione 2019/2020, per la S.S.D. Union Feltre s.r.l. e, nella stagione sportiva 2020/2021, per la Calcio Montebelluna s.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dall’inizio del mese giugno 2020 - dunque, ancor prima di risolvere il vincolo di tesseramento per la S.S.D. Union Feltre s.r.l. - e almeno fino al mese di luglio 2020, svolto attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori a favore della Calcio Montebelluna s.r.l., in vista degli incarichi che, nella stagione 2020/2021, avrebbe formalizzato con detta società in qualità di tecnico;

STEFANO FREZZA, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Calcio Montebelluna s.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2019/2020 e 2020/2021, consentito e comunque non impedito ai signori Alessandro Cipriani e Marco Mognon, dall’inizio del mese di giugno 2020 - dunque, prima ancora che risolvessero il vincolo di tesseramento con la S.S.D. Union Feltre s.r.l. e formalizzassero l’incarico quali allenatori per la propria società – e almeno fino al mese di luglio 2020, di svolgere attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori della S.S.D. Union Feltre s.r.l. a favore della Calcio Montebelluna s.r.l.; In violazione, altresì, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o, comunque, non impedito, al sig. Marco Cecchet di svolgere in assenza di tesseramento, nelle stagioni sportive 2019/2020 (dal dicembre 2019) e 2020/2021, attività a favore la Calcio Montebelluna s.r.l., quale responsabile del relativo settore giovanile nonché per aver consentito o, comunque, non impedito al predetto dirigente di porre in essere, dal mese di maggio 2020 - dunque, prima della scadenza del vincolo di tesseramento dei tesserati coinvolti - e almeno fino al mese di luglio 2020, attività di reclutamento di allenatori e giovani calciatori della S.S.D. Union Feltre s.r.l. a favore della propria società;

MARCO MOGNON, allenatore tesserato, nella stagione 2019/2020, per la S.S.D. Union Feltre s.r.l. e, nella stagione sportiva 2020/2021, per la Calcio Montebelluna s.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dall’inizio del mese giugno 2020 - dunque, ancor prima di risolvere il vincolo di tesseramento per la S.S.D. Union Feltre s.r.l. - e almeno fino al mese di luglio 2020, svolto attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori a favore della Calcio Montebelluna s.r.l., in vista degli incarichi che, nella stagione 2020/2021, avrebbe formalizzato con detta società in qualità di tecnico;

CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco CECCHET, Alessandro CIPRIANI, Stefano FREZZA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L., e dal Sig. Marco MOGNON;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco CECCHET, 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro CIPRIANI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano FREZZA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Marco MOGNON, e di € 600,00 (seicento) di ammenda per la società CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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  Scritto da Redazione Venetogol il 25/03/2021
 

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