Under 19 provinciali. Un punto di penalità per l'Aurora Cavalponica
Il comunicato ufficiale dopo il procedimento della Procura federale

COMUNICATO UFFICIALE FIGC N. 320/AA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 494 pfi 20-21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BRESSAN, Giovanni PENAZZO e Samuele TRIVELLATO, e della società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009, ed avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO BRESSAN, Presidente della società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore TRIVELLATO SAMUELE partecipasse in posizione irregolare, alla gara valevole per il campionato Under 19 provinciale S.S. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona AURORA CAVALPONICA 2009 – PORTO disputata a S. Gregorio di Veronella il 26/09/2020;
GIOVANNI PENAZZO, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e agli artt. 39, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, in qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta della A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009, in occasione della gara valevole per il campionato Under 19 provinciale S.S. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona AURORA CAVALPONICA 2009 - PORTO disputata a S. Gregorio di Veronella il 26/09/2020, attestando falsamente, la posizione regolare del calciatore TRIVELLATO SAMUELE;
SAMUELE TRIVELLATO, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti, comunque rientrante fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 delle N.O.I.F., per aver partecipato alla gara valevole per il campionato Under 19 provinciale S.S. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona AURORA CAVALPONICA 2009 - PORTO disputata a S. Gregorio di Veronella il 26/09/2020 (con iscrizione al n. 7 della distinta di gara), in posizione irregolare, poiché nella data indicata non risultava ancora tesserato per la A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009, atteso che il suo tesseramento è decorso dal 08/10/2020;
A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti indicati al momento della commissione dei fatti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni PENAZZO, Samuele TRIVELLATO, e Stefano BRESSAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BRESSAN, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni PENAZZO, di 1 (uno) giornata di squalifica in campionato per il Sig. Samuele TRIVELLATO, e di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
