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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Edizione provinciale di Treviso


Sconfitta a tavolino al San Michele Salsa per aver lasciato il campo

Prima categoria. Un turno di squalifica al capitano Miki Sansoni che ha comunicato all'arbitro la decisione della sua squadra, dopo l'insulto razzista ricevuto da un proprio compagno. Nessuna sanzione invece alla Cisonese, non potendo essere identificata l'appartenenza della persona sugli spalti (rea dell'insulto) a una delle tifoserie

Come era nell'aria, il giudice sportivo regionale ha inflitto la sconfitta a tavolino al San Michele Salsa, la squadra di Prima categoria (girone I) che domenica scorsa ha lasciato il campo dopo un insulto razzista proveniente dagli spalti e rivolto a un proprio giocatore di colore, Ousseynou Diedhiou.

Un turno di squalifica al capitano dei vittoriesi Miki Sansoni (nella foto): la sua scelta di abbandonare la partita, seppur di valore morale e sociale, di fatto è stata ritenuta sproporzionata.

Nessuna sanzione invece per la Cisonese, poiché, si legge, "non è stata identificata l'appartenenza della persona, che ha pronunciato l'insulto, ad alcuna delle tifoserie". Per la cronaca, la Cisonese era in vantaggio 1-0 al momento della sospensione a metà del primo tempo.

Dopo aver udito l'insulto dagli spalti, il giocatore Marco Russo (San Michele Salsa) si è rivolto allo spettatore che aveva pronunciato l'espressione di discriminazione razziale, rimproverandolo. L'arbitro Franco Ciprandi di Treviso lo ha espulso da regolamento: per Russo una giornata di squalifica.

Ecco la delibera del giudice:

Riferisce l'A. che al 25º del primo tempo, a causa di un insulto razzista da parte di un isolato sostenitore nei confronti di un giocatore di colore della società San Michele Salsa, Sansoni Miki, ha comunicato e confermato per iscritto che la squadra non avrebbe proseguito nella competizione. Il DdG ha comunicato ufficialmente ai capitani delle squadre la sospensione della gara. Non é stata identificata l'appartenenza della persona, che ha pronunciato l'insulto, ad alcuna delle tifoserie, per cui non sarebbe neppure astrattamente applicabile la sanzione prevista dall'art.28 comma 4 CGS ad una delle società partecipanti, non essendo consentito a trarre illazioni in base all'appartenenza del giocatore, vittima dell'insulto, potendo il tifoso censurare, con comportamento più o meno accettabile, anche il comportamento di un "proprio" giocatore. Per le ragioni esposte, a fronte di un comportamento equivoco e delimitato episodicamente, non é possibile ravvisare nel comportamento del capitano di San Michele Salsa una causa di giustificazione per il rifiuto di proseguire nella competizione, neppure sotto il profilo delle ragioni di particolare valore morale e sociale. Deve, infatti, interpretarsi il comma 1 dell'art. 28 CGS nel senso che l'insulto, per essere discriminatorio, deve connotarsi per essere motivato da intenzionalità discriminatoria per qualcuno degli aspetti dalla norma indicati. Elemento che non può ravvisarsi quando il comportamento, per quanto oggettivamente sgradevole, sia posto in essere soltanto per identificare il soggetto preso di mira.

Per queste medesime considerazioni non può andare esente da censura il capitano Sansoni Miki, che ha deciso di non proseguire nella competizione in assenza degli aspetti di gravità delineati dalla norma più volte richiamata. In vero, la facoltà di interrompere la competizione soltanto quando, per effetto di comportamenti - in campo e fuori - previsti dall'art. 28 CGS si crei una situazione di turbolenza da interferire con il regolare svolgimento del gioco.

P.Q.M. il GS delibera di:

- applicare alla società San Michele Salsa la sanzione della perdita della perdita della gara col punteggio CISONESE - SAN MICHELE SALSA 3 a 0;

- al giocatore SANSONI MIKI una giornata di squalifica.

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  Scritto da Alberto Zamprogno il 13/10/2021
 

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