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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI    

Riapertura del mercato: le date e le procedure da seguire

La guida del Comitato regionale Veneto

Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 NOIF) dal 1° al 15 dicembre

Si ritiene opportuno avvisare che giovedì 1° dicembre inizia il periodo nel quale ogni Società può esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo di tesseramento.

La scelta può essere fatta in modo distinto sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.

Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all’interno della propria area riservata.

Il termine ultimo per la presentazione o spedizione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 15 dicembre (ore 19,00).

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario che extracomunitario (status “7” - “20” - “70” - “71” - “80”).

Evidenziamo che è consentita la modifica della lista anche una volta che questa è stata chiusa in modo definitivo; tale modifica permette unicamente l’aggiunta di ulteriori nominativi ma non la cancellazione di nominativi inseriti in prima battuta.

Si rileva che nel caso il documento di svincolo non pervenga nella modalità prevista e/o entro il termine stabilito dalla normativa federale, si procederà a reintegrare gli atleti nei ranghi societari senza ulteriori comunicazioni.

Si ritiene utile altresì evidenziare alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107 delle NOIF:
- Le Società hanno l’obbligo di comunicare ai calciatori interessati – a mezzo di lettera raccomandata - la loro inclusione nella lista di svincolo;
- L’eventuale “aggiornamento di posizione” da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire soltanto a partire dal 16 dicembre;

 

Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle NOIF) dal 1° al 23 dicembre

Si ricorda che giovedì 1° dicembre inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di un calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere “firmata” in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.

L’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del tesseramento.

Il termine ultimo per tale attività è fissato nel 23 dicembre (ore 19,00).

Si ritiene cosa utile rammentare che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario (status “7” - “20” - “70” - “71” - “80”).

 

Conversione del trasferimento temporaneo in definitivo - art.101 comma 5 NOIF

La conversione di trasferimento a titolo temporaneo di un Calciatore / Calciatrice “Giovane Dilettante” o “Non Professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire entro e non oltre venerdì 23 dicembre (ore 19.00).

 

Risoluzione consensuale trasferimento temporaneo - (art.103 bis delle NOIF)

Si rammenta che mercoledì 30 novembre (ore 19.00) è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.

La scadenza di mercoledì 30 novembre è riservata unicamente nel caso in cui il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel periodo compreso dal 1° al 23 dicembre p.v.

Nella circostanza in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 23 dicembre p.v. entro le ore 19,00.

Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l’opzione “rientro dal prestito (art.103 bis)” vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.

La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.

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  Scritto da Redazione Venetogol il 25/11/2022
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