Squalifiche pesanti dopo i playoff/out di Promozione, Prima e Seconda
Nel comunicato di oggi del giudice sportivo si segnalano in particolare un anno di stop per l'allenatore della Fontanivese San Giorgio, 16 gare a un giocatore del Tezze, l'inibizione fino al 31 dicembre per un dirigente dello Zero Branco e 12 gare a un giocatore della squadra zerotina
Squalifiche pesanti nel comunicato di oggi del giudice sportivo regionale, riferito alle gare di domenica per i playoff e playout in Promozione, Prima e Seconda categoria.
In particolare si segnalano un anno di stop per l'allenatore della Fontanivese San Giorgio, 16 gare a un giocatore del Tezze, l'inibizione fino al 31 dicembre per un dirigente dello Zero Branco e 12 gare a un giocatore della formazione zerotina.
Queste le delibere ufficiali:
PROMOZIONE
Squalifica fino al 28 maggio 2025 per Emanuele Volpara, allenatore Fontanivese San Giorgio:
Annota l'A. nel referto che l'allenatore, per l'intera durata della gara e, in particolare, dal 7º de II tempo supplementare, ha tenuto un comportamento particolarmente offensivo nei confronti dell'allenatore e della panchina della squadra locale, rivolgendo ingiurie volgari e di contenuto anche discriminatorio. Accompagnava il dire con bestemmie e lancio di oggetti. Il GS ritiene di contestare all'allenatore l'aggravante di cui all'art. 14 comma 1 lett. a), in quanto in violazione dei doveri propri della qualifica e applicare allo stesso la sanzione di un anno di inibizione (mesi 8 ex art. 28 comma 1 e 3 CGS; mesi 4 per l'aggravante contestata). Applica, inoltre, il divieto, per lo stesso periodo, di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC ex art 9 lett. g) CGS.
PRIMA CATEGORIA
Squalifica di 16 gare per Stefano Ramina, giocatore del Tezze:
Riferisce l'A. che il giocatore, in occasione dell'espulsione, lo affrontava giungendo ad appoggiare la fronte contro quella del DdG, accompagnando il comportamento con ingiurie e minacce. Al termine della gara entrava correndo nel terreno di gioco, sbattendo il petto contro quello dell'Arbitro, facendolo indietreggiare, reiterando offese e minacce.
Soltanto l'intervento dell'AA2 e di qualche dirigente scongiurava ulteriori aggravamenti. Trattandosi di comportamenti posti in essere in due momenti diversi della partita e non in unico contesto, ritiene il GS che siano considerate due distinte violazione con conseguente applicazione della doppia sanzione per le violazioni ritenute più gravi. Visto l'art. 36 comma 1 lett. b), applica al calciatore la squalifica per 16 (sedici) giornate.
SECONDA CATEGORIA
Inibizione fino al 31 dicembre 2024 per Alessandro Chinello, dirigente dello Zero Branco:
Riporta l'A. nel referto che il dirigente si é rivolto a lui e agli assistenti con bestemmie e espressioni ingiuriose e irriguardose. Mentre si avviava a lasciare il terreno di gioco, fermatosi davanti alle tribune, rivolgeva al pubblico insulti e bestemmie. Sollecitato ad abbandonare il campo da parte del capitano della squadra, si é girato verso le tribune, si é tolto i pantaloni e ha esposto le natiche. Il comportamento si è protratto per circa due minuti, trascorsi i quali si é allontanato, continuando a rivolgere ingiurie all'A. e al pubblico.
Il GS, ritenuto che il comportamento sia gravemente lesivo non solo dei soggetti, cui le espressioni sono state rivolte, ma anche per la stessa dignità della qualifica dirigenziale, portatrice di valori, oltre che sportivi, anche di dignità, decoro e formativi, ritiene di contestare al dirigente l'aggravante di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) e applicare la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.12.2024 (base mesi 5 e mesi due per l'aggravamento).
Squalifica di 12 gare per Alberto Longhin, giocatore dello Zero Branco:
Riferisce l'A., in occasione dell'espulsione per avergli rivolto espressioni ingiuriose, gli si é avvicinato con atteggiamento minaccioso, prendendogli il viso tra le mani urlandogli contro offese e minacce.
Ritenuto che il comportamento, in sè riprovevole per quanto attiene alle ingiurie e alle minacce, integri anche la violazione dell'art. 36 comma 1 lett.b) CGS, il GS applica al calciatore la sanzione della squalifica per dodici (12) giornate, di cui 8 per il contatto fisico e 4 per le reiterate ingiurie e minacce.