Serie C: Treviso multato di 3.000 euro dopo la partita con la Folgore
Per cori offensivi dei tifosi presenti in trasferta
Vai alla galleriaNella foto: i biancocelesti sabato scorso a Carate Brianza (immagine dai canali social del Treviso).
Ammenda di 3.000 euro per il Treviso a causa dei cori offensivi intonati dai propri sostenitori durante la gara esterna di Serie C contro la Folgore Caratese. Secondo quanto riportato nel comunicato del giudice sportivo, circa il 90% dei 73 tifosi presenti nel settore distinti avrebbe ripetutamente rivolto cori insultanti a un tesserato della squadra avversaria.
Gli episodi si sono verificati in diversi momenti del primo e del secondo tempo. Tra le contestazioni figurano anche cori ritenuti offensivi per motivi di origine territoriale, mentre altri sono stati qualificati come insulti di pessimo gusto, ma non discriminatori.
Di seguito il testo integrale del provvedimento:
SOCIETA'
AMMENDA € 3.000,00
TREVISO
"per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 73 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato:
1. al 1°, al 10° e al 23° minuto del primo tempo, e al 42° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte;
2. al 1° minuto del primo tempo, al 4° e al 20° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte;
3. al 20° minuto del primo tempo, al 5° e al 21° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".
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Scritto da Alberto Zamprogno il 20/10/2026














