Seconda. Dichiarato inammissibile il ricorso del Sanvitocatrenta
Complice una tardiva comunicazione del reclamo, la Corte sportiva di appello territoriale ha giudicato inammissibile il ricorso del Sanvitocatrenta, presentato dopo la sconfitta a tavolino con il Concordia - nel girone F di Seconda categoria - dovuta ad un errore nel numero di maglia (clicca qui per i dettagli).
La Corte ha rilevato che "il preannuncio di reclamo non è stato notificato alla controparte e che il reclamo è stato notificato alla stessa il giorno 17.1.22, quindi dopo sette giorni dall’invio degli atti alla reclamante da parte della Segreteria della Corte, avvenuto in data 10.1.22;
visto l’art. 76 co. 2 e 3 CGS secondo cui il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la Segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 2) e il reclamo deve essere depositato presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 3);
considerato che la tardiva comunicazione del reclamo alla controparte contraddice espressamente la previsione del suddetto articolo ed è idonea ad incidere sul diritto di difesa della controparte stessa che, nel caso di specie, non ha nemmeno fatto pervenire alcuna deduzione difensiva;
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
dichiara inammissibile il ricorso.
La tassa reclamo viene addebitata".
