Circolare chiarimento per le società dilettantistiche! Lo spesometro..
Lo Studio Stefani a disposizione delle società per chiarimenti fiscali
Pubblichiamo qui di seguito l'ultima circolare per le società dilettantistiche fornitaci dallo Studio Stefani con sede a Bassano del Grappa (VI) e Montebelluna che è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Bassano del Grappa, 24 ottobre 2013
Spett.li Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche,
l’art. 21 del D.L. 78/2010 (poi modificato dall’art. 2, comma 6, del D.L. 16/2012) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva.
Tra i soggetti obbligati alla compilazione e presentazione telematica dello “Spesometro” rientrano anche gli enti non commerciali, infatti la Circolare Ministeriale 30.05.2011, n. 24, rileva che oltre a “tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta”, sono tenuti alla presentazione del citato modello anche “gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72”. Quindi le associazioni e società sportive dovranno comunicare solamente le operazioni inerenti l’attività commerciale escludendo invece quelle effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.
In sostanza, vanno comunicate tutte le operazioni per le quali viene rilasciata fattura, quindi per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo (a differenza dei precedenti “Spesometri” per i quali era prevista una soglia minima di importo per l’inserimento delle operazioni).
Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura, invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Il periodo di riferimento, per la comunicazione delle fatture ricevute e emesse, è l’anno solare 2012.
Le associazioni/società sportive con esercizio “a cavallo” dovranno quindi fare attenzione per reperire i dati necessari, che interesseranno inevitabilmente due esercizi sociali: l’esercizio 2011/2012 per il primo semestre 2012 e l’esercizio 2012/2013 per reperire le operazioni commerciali del secondo semestre 2012.
Da quest’anno c’è la possibilità scegliere la modalità di comunicazione delle operazioni rilevanti iva se in modalità analitica (quindi con il dettaglio delle singole operazioni) ovvero in forma aggregata (cumulativamente per cliente/fornitore o documento riepilogativo).
Per quanto riguarda il termine di presentazione dell’adempimento esso è fissato:
- Per l’anno 2012: entro il 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano la liquidazione iva mensile; entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri soggetti.
- A regime (anno di imposta 2013 e successivi): entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile; entro il 20 aprile per gli altri soggetti.
Per eventuali chiarimenti, lo Studio rimane a disposizione telefonicamente.
Cordiali saluti
STUDIO STEFANI
Dottori Commercialisti
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