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Edizione provinciale di Treviso


Seconda categoria: Quinto-Treville S. Andrea si dovrà recuperare

Per il giudice sportivo di Treviso "risulta pacifico che l'arbitro, dopo l'intervento della società ospitante che aveva cercato di porre rimedio all'irregolarità di una porta, non abbia rispettato i 45 minuti di attesa prima di lasciare l'impianto". E inoltre "che non abbia provveduto ad effettuare una nuova misurazione dell'altezza"

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Nella foto: gli addetti del Quinto al lavoro per sistemare l'altezza della porta (immagine dai canali social del Treville S. Andrea).

La partita Quinto di Treviso-Treville S. Andrea di Seconda categoria (girone P) si dovrà recuperare. Lo ha stabilito il giudice sportivo provinciale di Treviso, che dunque non ha assegnato la sconfitta a tavolino alla società di casa.

Come abbiamo raccontato nel tardo pomeriggio di domenica (clicca qui), la gara non si è disputata a causa dell'altezza irregolare di una porta, risultata troppo bassa a quanto pare di 10 centimetri su segnalazione del Treville S. Andrea.
Inizialmente il Quinto ha provveduto a scavare lungo la linea di porta per guadagnare centimetri, cosa che non è bastata. Ha quindi effettuato un secondo tentativo, provando a rialzare i pali.
Tuttavia, come lamentato domenica dal presidente dei locali Andrea Sartori, l'arbitro Enrico Vio della sezione di Portogruaro non è più tornato a ricontrollare l'altezza, e inoltre ha lasciato l'impianto alle ore 15.10, ossia 5 minuti prima dei canonici 45 minuti di attesa, ritenendo probabilmente che l'operazione non potesse andare a buon fine complici i pali cementati.

Pertanto il giudice sportivo ha disposto il recupero della partita e non lo 0-3 a tavolino.

Ecco la delibera completa:

"Dagli atti ufficiali (referto di gara e supplemento richiesto da questo giudice sportivo) risulta che la gara in epigrafe non è stata disputata poiché l’arbitro avrebbe accertato l’irregolarità dell’altezza di una porta. Il direttore di gara riferisce che la società Treville S. Andrea gli presentava 'riserva scritta' affinché fosse verificata l’altezza di una porta. Da un primo controllo è risultata una misura pari a cm 234 fra il terreno di gioco e la parte inferiore della traversa. L’arbitro, pertanto, invitava la società Quinto di Treviso a regolarizzare la situazione, senza peraltro specificare il tempo entro il quale sanare l’anomalia. L’arbitro riporta il fatto che la società ospitante manifestava fin da subito l’intenzione di procedere a rendere regolare l’altezza della porta, provvedendo, almeno inizialmente, ad eseguire 'uno scavo' in corrispondenza della linea di porta, fra i due pali verticali".

"L’arbitro riporta che tale intervento sarebbe stato 'oggettivamente insufficiente', poiché i 'pali della porta risultavano ancorati al terreno mediante fissaggio cementizio', e che pertanto alle ore 15.10 (ovvero 5 minuti prima del canonico 'tempo di attesa'), una volta effettuati gli appelli delle squadre, lasciava l’impianto di gioco. Nel caso di specie soccorrono gli art.54, comma 2, e art.60, comma 2, delle N.O.I.F. i quali, seppure riferiti, il primo, al tempo limite ammesso per la presentazione delle squadre in campo ed il secondo al tempo utile per ovviare all’impraticabilità del campo di gioco, appaiono espressione di un principio generale che individua in 45 minuti il tempo limite di attesa che deve essere osservato o assegnato per ovviare a qualsiasi situazione che impedisca l’inizio di una gara. Risulta altresì pacifico che l’arbitro dopo l’intervento della società ospitante che aveva cercato di porre rimedio all’irregolarità, non abbia rispettato il tempo di attesa. Altresì pacifico risulta il fatto che l’arbitro non abbia provveduto ad effettuare una nuova misurazione dell’altezza della porta".

"Questo giudice sportivo, pertanto, ai sensi dell’art.65 comma c) e dell’art.10 comma 5) lettera c) del C.G.S. ordina la disputa della gara Quinto di Treviso - Treville S. Andrea a data da individuarsi a cura di questa Delegazione".

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  Scritto da Alberto Zamprogno il 26/11/2025
 

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