Zigoni-Villanova: entrambe ko a tavolino. 22 gare totali di squalifica
Per la rissa di 10 giorni fa che ha comportato la sospensione della partita di Seconda categoria (girone O). La squalifica più pesante ad Alassane Coulibaly, giocatore degli opitergini, fermato 8 turni. Non ravvisati insulti razzisti. Inoltre una multa di 150 euro e diffida ad entrambe le società e inibizione di due mesi a un massaggiatore

Pubblicata oggi la sentenza del giudice sportivo della Delegazione distrettuale di San Donà in merito alla partita Zigoni Oderzo-Villanova di Seconda categoria (girone O), sospesa lo scorso 9 novembre a causa di una rissa in campo al 30' del secondo tempo, sul risultato di 0-2.
Il giudice ha inflitto la sconfitta a tavolino ad entrambe le squadre, comminando diverse squalifiche a giocatori per un totale di 22 gare di stop (8 delle quali ad Alassane Coulibaly della Zigoni), oltre all'inibizione di due mesi per un massaggiatore, e una multa di 150 euro con diffida ad entrambe le società. Non ravvisati insulti razzisti.
Ecco la delibera completa:
Il Direttore di gara ha verbalizzato, come segue, che "un membro della Società U.S.D. VILLANOVA, che non sono riuscito a distinguere, si è reso responsabile di aver pronunciato la frase "Torna in Africa" nei confronti del calciatore n. 5 della Società A.S.D. ZIGONI ODERZO". Aderisce questo giudice sportivo al pensiero di quella parte della giurisprudenza secondo la quale perché vi sia "discriminazione" o "odio etnico, nazionale, e razziale" non può considerarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell'azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri il sentimento di odio razziale o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori. Si deve peraltro escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di "odio" ogni e qualsiasi altro sentimento o manifestazione di generica antipatia indifferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione, e si deve considerare, quanto alla "discriminazione", che la relativa nozione non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione (Cassazione penale sez. III, sentenza 36906/2015).
Nel caso concreto, letto il supplemento arbitrale richiesto, l'espressione pronunciata da un singolo individuo, nemmeno riconosciuto dall'arbitro, appare essere all'evidenza il frutto di espressione di insofferenza e di presa di distanza nei confronti dell'evento aggressione posto in essere dal calciatore COULIBALY ALASSANE il quale, dopo essere stato espulso per il grave comportamento tenuto nei confronti di due calciatori avversari di cui uno finito a terra, colpiva con calci il calciatore avversario a terra, scatenando la reazione di gran parte dei calciatori e tecnici presenti sul terreno di gioco.
Il giudice sportivo non ritiene, quindi, che nel caso di specie, sia ravvisabile la fattispecie degli "insulti razzisti", così come interpretati dall'arbitro nel referto di gara.
RISULTATO DELLA GARA:
Ritenute entrambe le Società responsabili di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara, infligge la PERDITA DELLA GARA PER ENTRAMBE con il punteggio di 0-3 (ai sensi dell'Art. 10 commi 1 e 3 CGS), non procedendo alla ripetizione dell'incontro.
SANZIONE ALLE SOCIETA':
Ammenda con diffida di euro 150 per responsabilità su fatti violenti commessi da propri tesserati alle Società ZIGONI ODERZO e VILLANOVA.
SANZIONI GIOCATORI ZIGONI ODERZO:
COULIBALY ALASSANE: squalifica per 8 (OTTO) giornate di gara per condotta gravemente antisportiva: dopo essere stato espulso per aver afferrato per il collo due giocatori avversari, mandando a terra uno dei suddetti, al ricevimento del cartellino rosso si dirigeva verso il calciatore a terra e lo colpiva con innumerevoli calci al corpo e, all'arrivo degli avversari per impedirgli di continuare a colpire il calciatore a terra, colpiva i difendenti con pugni.
ROSSETTO SIMONE (capitano): squalifica per 5 (CINQUE) giornate di gara per aver partecipato allo scontro fisico e verbale venutosi a creare tra vari componenti dei due gruppi squadra a seguito del comportamento violento tenuto dal calciatore COULIBALY ALASSANE.
ARRIGONI RICCARDO: squalifica per 2 (DUE) giornate di gara per aver insultato con bestemmie l'assistente di parte della squadra avversaria.
SANZIONI GIOCATORI VILLANOVA:
ALBA ANDREA (capitano): squalifica di 5 (CINQUE) giornate di gara per aver partecipato allo scontro fisico e verbale venutosi a creare tra vari componenti dei due gruppi squadra a seguito del comportamento violento tenuto dal giocatore COULIBALY ALASSANE.
PAULETTO EDOARDO: squalifica di 2 (DUE) giornate di gara per aver colpito il giocatore avversario COULIBALY ALASSANE. Sanzione così determinata applicando l'attenuante ritenuta concedibile per aver agito al fine di evitare ulteriori pericolose conseguenze al proprio compagno di squadra che veniva attinto da innumerevoli calci.
SANZIONI DIRIGENTI SOCIETA' VILLANOVA:
PUPPO ALBERTO (massaggiatore): inibizione per 2 mesi (fino al 12 gennaio 2026) per aver partecipato allo scontro fisico e verbale venutosi a creare tra i vari componenti dei due gruppi squadra a seguito del comportamento violento tenuto dal calciatore COULIBALY ALASSANE.
Scritto da Alberto Zamprogno il 19/11/2025













