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Edizione provinciale di Padova


Lancette dell'orologio accelerate, Gregorense-Cadoneghe da ripetere!

E' successo in una gara dei Giovanissimi Provinciali di Padova. L'arbitro ha dichiarato di aver avuto un "allentamento" delle lancette dell'orologio

Singolare per non dire incredibile l'accaduto in una gara del settore giovanile delegazione di Padova. Si disputava la gara tra la Gregorense Trinitas e l'Unione Cadoneghe valida per la decima giornata di ritorno del campionato Giovanissimi girone C.
Pensate, la gara è stata fatta ripetere perchè l'arbitro ha dichiarato di aver avuto un "allentamento" delle lancette dell'orologio che ha fatto in modo di indurlo in errore e far fischiare la fine della gara al 30' del primo tempo anzichè al 35' come da regolamento. Quindi errore tecnico, segnalato d'ufficio, e gara da ripetere (già ripetuta peraltro mercoledi scorso con uguale esito, vittoria della Gregorense per 5-0 nella prima e per 4-0 nella ripetizione). 

Al momento della lettura del Comunicato Ufficiale la risata è stata d'obbligo...
All'atto pratico è stata fatta ripetere inutilmente una gara di Giovanissimi di fine stagione che non aveva nessuna implicazione ai fini della classifica, ma soprattutto il motivo è di quelli da far sgranare gli occhi.

L'orologio dell'arbitro che improvvisamente ha iniziato ad accelerare? E poi si parla di allentamento delle lancette... Ma allentamento o accelerazione delle lancette visto che la gara è durata 5 minuti in meno? Mah... 

Ci chiediamo: ma non era meglio ammettere semplicemente l'errore tecnico? 


 

Qui di seguito la delibera del Giudice Sportivo

Dal rapporto di gara risulta che l'arbitro ha fischiato la fine del I° tempo al 30' anzichè al 35' come previsto dall'art. 7 del "Regolamento del Gioco del Calcio" che stabilisce "la gara deve essere suddivisa in due periodi uguali "che per le gare del Campionato Giovanissimi sono di 35' minuti ciascuno. Ai sensi dell'art. 29 C.G.S. il Giudice Sportivo deve giudicare in prima istanza anche "d'ufficio, sulla base dei documenti ufficiali" “sulla regolarità di svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica". 

Nella sua costante giurisprudenza, la C.A.F. ha ritenuto che tra i " fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici" deve essere annoverato il caso di "un errore tecnico riconosciuto dall'arbitro (..... poichè.....) in tal caso l'organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore correttamente ammesso e certificato dal direttore di gara" (così la decisione pubblicata sul C.U. n.25/c del 10/03/1988- app. G.S. Avis Montepulciano). 

Nella fattispecie che occupa, l'arbitro ha riconosciuto nel rapporto di gara di aver decretato la fine del I' tempo della partita con cinque minuti di anticipo rispetto ai 35' regolamentari per una "disfunzione del suo orologio da polso causato dall'allentamento delle lancette". Tale dichiarazione del Giudice di Gara corrisponde all'ammissione di aver commesso un "errore tecnico". 

D'altra parte l'art.17 comma 4 del C.G.S. ha cura di precisare che "quando si siano verificate nel corso di una gara fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento di una gara". 
E' in "re ipsa" che la anticipata conclusione del I' tempo ha determinato una insanabile irregolarità della gara che non è stata divisa in due periodi uguali, come prescrive il citato art.7 del "Regolamento del gioco del Calcio". Trova pertanto applicazione l'art. 17 comma 4 lettera c) e 29 comma 4 lettera a) del C.G.S. P.Q.M. 

Si delibera di ordinare la ripetizione della gara in oggetto mercoledì 16.04.2014 alle ore 18.00.

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  Scritto da Redazione Venetogol il 18/04/2014
 

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