Giudice: Seconda girone Q, Cassola S.Marco 3-0 a tavolino
dal Comunicato FIGC di oggi...
CASSOLA SAN MARCO A.S.D. – GIOVANILE EZZELINA
A scioglimento della riserva, di cui al C.U. n. 35 del 09.11.2011.
Emerge dal referto arbitrale che al 46° del secondo tempo l'arbitro riteneva di sospendere la partita, avendo assegnato 4 minuti di recupero.
Riferisce il direttore di gara che le ragioni del provvedimento vanno individuate nel comportamento del giocatore REGINATO LORENZO, il quale aveva colpito un avversario con un calcio a gioco fermo.
All'esibizione del cartellino rosso dell'espulsione, il medesimo giocatore si avvicinava all'arbitro con atteggiamento minaccioso e lo colpiva al petto con una violenta testata, facendolo indietreggiare di due passi e procurandogli dolore, che permaneva per tutta la serata, anche se d'intensità tale, da non richiedere il ricorso a farmaci calmanti.
Il comportamento del giocatore ricade, per quanto riguarda la sorte della gara, sulla società in forza del principio della responsabilità oggettiva.
Il giocatore, invece, va sanzionato per il gesto di violenza commessa nei confronti dell'arbitro, anche ai sensi del modificato art. 19.6 C.G.S.
P.Q.M.
il G.S. delibera dI :
-di non convalidare il risultato acquisito sul campo (1 - 1);
-di applicare alla società GIOVANILE EZZELINA la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio :
CASSOLA SAN MARCO - GIOVANILE EZZELINA 3 - 0;
-di infliggere al giocatore REGINATO LORENZO (Giovanile Ezzelina) le sanzioni della squalifica fino al 10 giugno 2013e dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta).